Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to subsequent lack of interest in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible on grounds of subsequent lack of interest. The appellant challenged a partial annulment of a preliminary investigation order regarding ideological falsification and embezzlement charges. The court ruled that the legal interest in contesting the decision had vanished because the underlying facts supporting the original charges were already partially dismantled by the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The legal interest in a criminal appeal must persist at the time of the decision; if it ceases due to changed factual or legal circumstances, the appeal is inadmissible and the appellant is exempt from costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso proposto da:De Leonardis Lidia nato a Bari il 14/12/1967avverso l'ordinanza del 28/06/2025 del Tribunale della libertà di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.Procedimento svolto con rito cartolare.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentatanell’interesse di Lidia De Leonardis, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per leindagini preliminari di Trani il 4 giugno 2025, limitatamente ai reati di turbativa d’asta edepistaggio, rispettivamente ascritti ai capi G) ed I), e ha sostituito la misura degli arrestidomiciliari con quella interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio oservizio per la durata di sei mesi, in ordine alle residue imputazioni di falso ideologico e dipeculato di cui al capo J).Stando alla provvisoria incolpazione, l’imputata deve rispondere:- del delitto di falso ideologico, con riguardo alla adozione della determina dirigenzialen. 1215 del 28/98/2022, con cui si disponeva l’affidamento alla ditta Inside s.r.l. di unaconsulenza tecnico-informatica negli uffici del settore socialità del Comune di Molfetta, sulpresupposto che la bonifica fosse finalizzata alla tutela della sicurezza dei dati, mentre, inrealtà, era finalizzata ad individuare eventuali microspie installate dall’autorità giudiziaria;- del delitto di peculato, per avere utilizzato fondi comunali per pagare il corrispettivoalla società aggiudicatrice che aveva eseguito l’attività, ossia per un interesse non pubblico,bensì esclusivo della dirigente De Leonardis.2.
Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo dei suoi difensori, denunciando i motivi diseguito sintetizzati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai reati di falso ideologico edi peculato, ascritti al Sindaco di Trani, in qualità di concorrente morale, ed alla Dirigente delComune, De Leonardis quale autrice materiale.Non è integrata la gravità indiziaria del reato di falso, atteso che, in esito al ritrovamentodi una microspia nella stampante della dirigente De Leonardis, era stata presentatadenuncia ai Carabinieri ed era stato interpellato il comandante della locale caserma, poichéeffettivamente si temeva che fosse avvenuta l’intrusione di un terzo nell’ufficio e si intendevatutelare i dati sensibili degli utenti;Sono poi venuti meno, già per effetto della pronuncia parzialmente demolitiva delTribunale del riesame, i presupposti comuni delle ipotizzate condotte di depistaggio, falsoideologico e peculato, come di seguito sintetizzati:- la De Leonardis ed il Sindaco Minervini erano consapevoli di aver posto in essere la turbativa della gara per l'affidamento del servizio a sportello Porta Futuro; - la De Leonardis era, altresì, perfettamente a conoscenza di essere sottoposta adindagini di polizia giudiziaria;- il 12 agosto 2022, dopo aver rinvenuto la cimice dietro la stampante, la De Leonardisebbe la consapevolezza che si trattasse di apparecchiatura installata dalla polizia giudiziaria;- il 4 ottobre 2022, dopo che l'operatore della ditta Inside S.r.l. aveva rinvenuto ilsecondo apparecchio captativo, la De Leonardis aveva acquisito consapevolezzadall'esperto operatore del fatto che si trattasse di apparecchiature solitamente adoperatedalla Guardia di Finanza.Di contro:- la commissione del reato di turbativa d'asta è stata esclusa, sul pianodella gravità indiziaria; - la notoria esistenza di indagini, anche datate, dell’Ufficio di Procura sullaamministrazione comunale di Molfetta non è sinonimo di consapevolezza, da partedi De Leonardis, né del loro svolgimento, né di essere ella bersaglio di attivitàcaptativa disposta dall'autorità giudiziaria nel contesto di tali investigazioni.La motivazione resa è, dunque, intimamente contraddittoria.2.2 Violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen. e difetto dimotivazione.
La ricorrente non ha falsamente asseverato una "intrusione non autorizzata agli ufficidell'assessorato alla Socialità anche in sede dell'Ufficio di Piano": la delibera si limita, difatti,a dare atto che l’intrusione era stata denunciata con esposto il 12 agosto 2022, conconseguente, possibile violazione di dati sensibili e giudiziari.L'atto incriminato, dunque, riporta un fatto storico vero, reale e documentato, costituitodalla denuncia presentata in data 12 agosto 2022. 2.3. Inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine allaconfigurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen.Non risponde a vero che De Leonardis abbia fruito in eslcusiva della bonifica ambientalepagata con danaro pubblico, di quest’ultimo nella sostanza appropriandosi senza alcunaragione istituzionale, posto che la bonifica venne eseguita anche in uffici diversi da quellidella dirigente.L'asserita destinazione delle somme ad un uso diverso da quello istituzionale, avrebbedovuto far ritenere l'esistenza del diverso reato di cui all’art. 314-bis cod. pen., in quanto si èperseguita anche una finalità pubblica.3.
In data 28 ottobre 2025 la misura è stata revocata per sopravvenuta carenza diesigenze cautelari, come comunicato a questa Corte dal difensore della ricorrente, che nonha palesato l’esistenza di un interesse alla decisione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. La finalità perseguita con il ricorso ha trovato concreta attuazione, sicché risulta venutomeno l'interesse a impugnare.2. Configurato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dellaimpugnazione, l'interesse deve sorreggere il gravame anzitutto nel momento genetico dellasua proposizione, ma, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve altresìpersistere nella fase della decisione (v.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251693/4).La nozione di carenza d'interesse sopravvenuta ricorre, in particolare, quando l’attualitàsia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta mediotempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, ovvero perché la stessa abbiagià trovato concreta attuazione, ovvero, infine, in quanto abbia perso ogni rilevanza per ilsuperamento del punto controverso.Nel medesimo, sopra richiamato arresto, il Massimo Collegio ha precisato che la relativanozione non può essere basata sul concetto di soccombenza in senso proprio – tipica delleimpugnazioni civili, le quali presuppongono un processo di tipo contenzioso, e quindi una liteintesa come conflitto di interessi - ma va piuttosto individuata, in ambito penale, in unaprospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, ein quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistemanormativo.3.
Pur consapevole dell’esistenza di un diverso e minoritario indirizzo (espresso da Sez.2, n. 36035 del 09/10/2025, Rapanà, n.m.; Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri,Rv. 273882 -01; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325-01), in forza del quale,in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dipesa dacausa non imputabile al ricorrente, può essere disposta condanna solo al pagamento dellespese processuali, ma non anche al versamento della sanzione in favore della Cassa per leammende, presupponendo, quest’ultimo, una colpa non ravvisabile in concreto (v.
Cortecost. n. 186 del 13/06/2000), ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento che, nelsolco delle Sezioni Unite Marinaj, esclude che possa essere irrogata la condanna, non soloalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ma anche al pagamento dellespese processuali (in tal senso Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01;Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017,dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv.256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.226009;
Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998,Papajani, Rv. 210561).In conseguenza di una ipotesi di inammissibilità del tutto peculiare, che prescinde daprofili di colpa e altresì di soccombenza - pure nell’accezione meramente “virtuale” in cuiessa è stata in taluni arresti richiamata – la rinunciante deve essere sollevata da ogniconseguenza di natura sfavorevole inerente al regolamento delle spese de processo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA RICCIO PIERLUIGI DI STEFANO