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Sentenza — n. 11611/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against administrative penalty duration corrections and orders costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeals filed by three companies, ordering them to pay procedural costs and fines. While the appeals were rejected in their entirety, the court mandated a specific correction to the operative part of the lower judgment regarding the duration of the interdictive penalty. The decision upheld the original penalty type but required precise numerical clarification for two distinct violation chapters.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.p.; Art. 117 c.p.p.: Appeals against administrative penalty judgments are inadmissible if they fail to substantiate grounds for modifying the penalty duration, requiring only formal corrections to the operative text.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative penalty duration interdictive sanction correction inadmissible appeal procedural costs order Corte di Cassazione review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 c.p.p.
Art. 117 c.p.p.

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Testo completo

ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone nei riguardi della Dama s.r.l. la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Dama s.r.l. Così deciso il 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Ercole Aprile P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi della Effebm s.r.l. e della Immobiliare Marina s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dispone nei riguardi della Dama s.r.l. la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Dama s.r.l. Così deciso il 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Ercole Aprile

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi della Effebm s.r.l. e della Immobiliare Marina s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone nei riguardi della Dama s.r.l. la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Dama s.r.l. Così deciso il 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Ercole Aprile P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi della Effebm s.r.l. e della Immobiliare Marina s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dispone nei riguardi della Dama s.r.l. la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Dama s.r.l. Così deciso il 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Ercole Aprile