Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding non-punishability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant argued for non-punishability and generic mitigating circumstances, but the appellate court's order merely criticized the first-instance judgment without articulating specific legal or factual arguments against it. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement to explicitly refute the reasons given by the lower court for rejecting these defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the appellant fails to explicitly articulate and argue the specific legal and factual reasons refuting the grounds upon which the contested decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Taiati Tahar, nato il 01/10/1974 in Tunisia avverso l'ordinanza del 28/11/2025 della Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 15 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Taiati Tahar per difetto di specificità dei motivi (attinenti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e al riconoscimento delle attenuanti generiche) contro la sentenza del Tribunale di Modena in data 25 marzo 2025, che lo aveva condannato per il reato di evasione di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen. La Corte dava atto della argomentata ricostruzione probatoria della vicenda effettuata dal primo giudice e rappresentava che nella sentenza impugnata eranopuntualmente indicate le ragioni di fatto e diritto per le quali, da un lato, in considerazione della durata dell'evasione dagli arresti domiciliari (almeno fino al giorno successivo al controllo investigativo), non era configurabile la ridotta offensività del fatto, e dall'altro neppure erano indicati gli elementi eventualmente valutabili a sostegno della richiesta delle attenuanti generiche, a fronte di quanto osservato dal primo Giudice circa "il comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni caute/ari vigenti, alla circostanza che nessuna alcuna giustificazione sia stata addotta e all'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili".
Poiché l'atto di appello si limitava a censurare in maniera assertiva e generica l'iter argomentativo seguito dal Tribunale omettendo di formulare reali rilievi critici, la Corte riteneva che esso risultasse carente dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e quindi privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l'atto di appello recava un'adeguata e non aspecifica critica della decisione di primo grado, quanto ai motivi di gravame proposti, in punto di esigua gravità della condotta, perciò non punibile ex art. 131-bis cod. pen., e di concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'esame dell'atto di appello porta a condividere le valutazioni della Corte nel confronto con la motivazione della sentenza impugnata di primo grado, che riporta argomenti e risultanze probatorie che avrebbero necessitato di una critica ben più articolata rispetto alle generiche e omissive censure articolate in quella sede. Il ricorso tende pertanto a recuperare, sul piano argomentativo, le lacune dell'atto di appello. In realtà la critica non si sofferma affatto sul ben più approfondito ragionamento del giudice, in modo da alleggerire l'onere di specificità della critica che è direttamente proporzionato al grado di precisione e completezza dell'argomentazione avversata.
La lettura dei due atti dimostra che la valutazione della Corte territoriale, pur alquanto diffusa (al fine di rappresentare con maggiore efficacia lo squilibrio tra la decisione impugnata e la debole critica difensiva), è comunque rimasta nell'ambito della valutazione di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi di impugnazione, così uniformandosi all'indirizzo di legittimità secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di 2diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
2. Quanto al primo dei profili di ricorso (attinente all'omesso riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto), ritiene la Corte che il percorso argomentativo, espresso in termini di aspecificità della doglianza da parte della Corte territoriale, sia immune da censure. Invero, il motivo di appello non si confrontava con il principio di diritto e con i rilievi esplicitati dal giudice di primo grado per confutare la tesi difensiva della ridotta offensività del fatto, laddove, come sottolineato nell'ordinanza impugnata, quel Giudice si soffermava sulla portata degli accertamenti investigativi circa l'allontanamento del prevenuto dal luogo degli arresti domiciliari per la durata di almeno un giorno.
Parimenti, con riguardo al secondo profilo di critica relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha dato atto che l'atto di appello non si confrontava in alcun modo con la puntuale valutazione negativa motivatamente espressa dal primo Giudice, laddove questi rappresentava le ragioni del diniego argomentando in relazione "al comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni caute/ari vigenti, alla circostanza che nessuna alcuna giustificazione sia stata addotta e all'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili".
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. REPUBBLICA ITALIANA 1 1 3 6 9 - 6 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Maria Silvia Giorgi - Pres. Rel. - Sent. n. sez. 492/2026 Maria Grazia Benedetti PU - 18/03/2026 Giuseppina Anna Rosaria Pacilli R.G.N. 997/2026 Paolo Di Geronimo Andrea Natale ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Taiati Tahar, nato il 01/10/1974 in Tunisia avverso l'ordinanza del 28/11/2025 della Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 15 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Taiati Tahar per difetto di specificità dei motivi (attinenti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e al riconoscimento delle attenuanti generiche) contro la sentenza del Tribunale di Modena in data 25 marzo 2025, che lo aveva condannato per il reato di evasione di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen. La Corte dava atto della argomentata ricostruzione probatoria della vicenda effettuata dal primo giudice e rappresentava che nella sentenza impugnata eranopuntualmente indicate le ragioni di fatto e diritto per le quali, da un lato, in considerazione della durata dell'evasione dagli arresti domiciliari (almeno fino al giorno successivo al controllo investigativo), non era configurabile la ridotta offensività del fatto, e dall'altro neppure erano indicati gli elementi eventualmente valutabili a sostegno della richiesta delle attenuanti generiche, a fronte di quanto osservato dal primo Giudice circa "il comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni caute/ari vigenti, alla circostanza che nessuna alcuna giustificazione sia stata addotta e all'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili".
Poiché l'atto di appello si limitava a censurare in maniera assertiva e generica l'iter argomentativo seguito dal Tribunale omettendo di formulare reali rilievi critici, la Corte riteneva che esso risultasse carente dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e quindi privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l'atto di appello recava un'adeguata e non aspecifica critica della decisione di primo grado, quanto ai motivi di gravame proposti, in punto di esigua gravità della condotta, perciò non punibile ex art. 131-bis cod. pen., e di concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'esame dell'atto di appello porta a condividere le valutazioni della Corte nel confronto con la motivazione della sentenza impugnata di primo grado, che riporta argomenti e risultanze probatorie che avrebbero necessitato di una critica ben più articolata rispetto alle generiche e omissive censure articolate in quella sede. Il ricorso tende pertanto a recuperare, sul piano argomentativo, le lacune dell'atto di appello. In realtà la critica non si sofferma affatto sul ben più approfondito ragionamento del giudice, in modo da alleggerire l'onere di specificità della critica che è direttamente proporzionato al grado di precisione e completezza dell'argomentazione avversata.
La lettura dei due atti dimostra che la valutazione della Corte territoriale, pur alquanto diffusa (al fine di rappresentare con maggiore efficacia lo squilibrio tra la decisione impugnata e la debole critica difensiva), è comunque rimasta nell'ambito della valutazione di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi di impugnazione, così uniformandosi all'indirizzo di legittimità secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di 2diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
2. Quanto al primo dei profili di ricorso (attinente all'omesso riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto), ritiene la Corte che il percorso argomentativo, espresso in termini di aspecificità della doglianza da parte della Corte territoriale, sia immune da censure. Invero, il motivo di appello non si confrontava con il principio di diritto e con i rilievi esplicitati dal giudice di primo grado per confutare la tesi difensiva della ridotta offensività del fatto, laddove, come sottolineato nell'ordinanza impugnata, quel Giudice si soffermava sulla portata degli accertamenti investigativi circa l'allontanamento del prevenuto dal luogo degli arresti domiciliari per la durata di almeno un giorno.
Parimenti, con riguardo al secondo profilo di critica relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha dato atto che l'atto di appello non si confrontava in alcun modo con la puntuale valutazione negativa motivatamente espressa dal primo Giudice, laddove questi rappresentava le ragioni del diniego argomentando in relazione "al comportamento di totale indifferenza rispetto alle prescrizioni caute/ari vigenti, alla circostanza che nessuna alcuna giustificazione sia stata addotta e all'assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili".
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.MP.Q.M