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Sentenza — n. 11355/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11355/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11355/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 25 settembre 2025, ha applicato a Antonio De Luca la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso il 15 luglio 2023. Con i motivi di ricorso, Antonio De Luca chiede l'annullamento della sentenza impugnata evidenziando che la subordinazione del beneficio della pena sospesa alla prestazione di attività lavorativa non aveva costituito oggetto2 dell'accordo tra le parti che pure comprendeva l'applicazione del beneficio della pena sospesa. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività viola le disposizioni in materia di applicazione pena (art. 444 cod. proc. pen.) e la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. in materia di sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 11355/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez.

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena sospensione delle prestazioni attenuazione libera della pena liberazione condizionale decisione condizionale termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 25 settembre 2025, ha applicato a Antonio De Luca la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso il 15 luglio 2023.
art. 444 cod. proc. pen
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività viola le disposizioni in materia di applicazione pena (art. 444 cod. proc. pen.) e la disposizione di cui all'art.
art. 165 cod. pen
pen.) e la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: De Luca Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 07/01/1986 avverso la sentenza del 25/09/2025 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 25 settembre 2025, ha applicato a Antonio De Luca la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso il 15 luglio 2023.

2. Con i motivi di ricorso, Antonio De Luca chiede l'annullamento della sentenza impugnata evidenziando che la subordinazione del beneficio della pena sospesa alla prestazione di attività lavorativa non aveva costituito oggetto2 dell'accordo tra le parti che pure comprendeva l'applicazione del beneficio della pena sospesa. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività viola le disposizioni in materia di applicazione pena (art. 444 cod. proc. pen.) e la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. in materia di sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento con l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena e, dato atto che si trattava dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la seconda volta ne ha subordinato l'applicazione, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., alla esecuzione della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia o del Comune di Castellammare di Stabia, per il periodo di 80 ore, dettando, inoltre, prescrizioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01). Dal verbale dell'udienza del 25 settembre 2025 non risulta che la richiesta di definizione del procedimento con applicazione della pena fosse stata subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena: il che non comporta l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla definizione del procedimento con applicazione pena. Cionondimeno risulta del tutto indeterminato il consenso espresso dall'imputato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e alla previsione della sua durata: a tal riguardo non è sufficiente, secondo il principio innanzi richiamato, la mera dichiarazione di disponibilità dell'imputato a sottoporsi al lavoro di pubblica utilità. 2Da tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione del beneficio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre Annunziata.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 11355 -Composta da 26 Massimo Ricciarelli -Presidente- Sent. Sez. 322/26 Angelo Capozzi P.U. 19/02/2026 Emilia Anna Giordano - Relatrice - R.G.N. 35588/25 Paolo Di Geronimo Stefania Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Luca Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 07/01/1986 avverso la sentenza del 25/09/2025 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 25 settembre 2025, ha applicato a Antonio De Luca la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reto di cui all'art. 336 cod. pen., commesso il 15 luglio 2023.

2. Con i motivi di ricorso, Antonio De Luca chiede l'annullamento della sentenza impugnata evidenziando che la subordinazione del beneficio della pena sospesa alla prestazione di attività lavorativa non aveva costituito oggetto2 dell'accordo tra le parti che pure comprendeva l'applicazione del beneficio della pena sospesa. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività viola le disposizioni in materia di applicazione pena (art. 444 cod. proc. pen.) e la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. in materia di sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento con l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena e, dato atto che si trattava dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la seconda volta ne ha subordinato l'applicazione, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., alla esecuzione della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia o del Comune di Castellammare di Stabia, per il periodo di 80 ore, dettando, inoltre, prescrizioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01). Dal verbale dell'udienza del 25 settembre 2025 non risulta che la richiesta di definizione del procedimento con applicazione della pena fosse stata subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena: il che non comporta l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla definizione del procedimento con applicazione pena. Cionondimeno risulta del tutto indeterminato il consenso espresso dall'imputato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e alla previsione della sua durata: a tal riguardo non è sufficiente, secondo il principio innanzi richiamato, la mera dichiarazione di disponibilità dell'imputato a sottoporsi al lavoro di pubblica utilità. 2Da tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione del beneficio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torre Annunziata.

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