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Sentenza — n. 11350/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows drug dealer's appeal, ruling generic info sufficient for leniency if useful for preventing further crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11350/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision, allowing the appellant's claim for leniency based on his cooperation. The appellant argued that providing the supplier's name and location was sufficient to prevent further drug trafficking, contrary to the lower court's rejection of his testimony as generic. The court held that the appellate judge erred by demanding specific details not required by law, establishing that any useful information provided to stop ongoing criminal activity qualifies for the statutory mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990; The reduction of sentence for cooperation is granted if the defendant provides all available knowledge to prevent further crimes, without requiring the complete neutralization of the illegal trade or specific identification of every participant.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking cooperation statutory leniency appellate review generic information sufficiency prevention of further crimes Corte di Cassazione DPR 309/1990 revoca dell'attribuzione del numero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto; la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se nel caso di specie sia configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 9381 del 30/3/1994, Rv. 199517
Sez. 6, n. 19082 del 16/3/2010, Khezami, Rv. 247082
Sez. 4, n. 42463 del 14/6/2018, Albini, Rv. 274347
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Naretto Ivano, nato a Torino 1'11/08/1966 avverso la sentenza emessa il 13/03/2025 dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Naretto Ivan è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al còrnma 7 dell'art. 73 d.P.R. cit. Si sostiene che l'imputato:

a) indicò il nome del fornitore "Alfredo" e la di lui nazionalità, riferendo di averlo conosciuto in cella nel periodo di detenzione presso il carcere di Asti, 6 o 7 anni prima;

b) affermò che il numero di cellulare di detto Alfredo fosse scritto "sul calendario a casa mia in cucina":

c) riferì come il fornitore fosse stato 1visto anche dalla sua convivente;

d) dichiarò di avere venduto cocaina a tale Marco Lancillotti che a sua volta la rivendeva. La Corte avrebbe rigettato il motivo di appello sul presupposto che le informazioni rese dall'imputato fossero generiche e che questi avrebbe dovuto fornire direttamente il numero di telefono del fornitore e non limitarsi ad affermare che detto numero fosse stato scritto sul calendario posto nella cucina della propria abitazione, così costringendo gli inquirenti, secondo la Corte, da una parte, a recarsi presso detta abitazione, ovvero, dall'altra, a richiedere agli istituti penitenziari i nomi dei soggetti che erano stati in cella con lo stesso Naretto e che avevano il nome "Alfredo".

Si tratterebbe di una motivazione viziata perché, si assume, si sarebbe preteso che il ricorrente, che era in carcere, si dovesse ricordare il numero di cellulare "a memoria"; né, sotto altro profilo, sarebbe stato considerato che l'imputato fornì subito informazioni utili alle indagini per la individuazione del proprio fornitore e anche del cessionario di parte della sostanza stupefacente e che proprio detto comportamento indusse il Giudice per le indagini preliminari a disporre la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Dunque, diversamente da quanto affermato dalla Corte, dichiarazioni affatto generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Si ritiene tradizionalmente che la ratio della norma di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 sia insita nella sua funzione di prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga, per cui la riduzione premiale della pena deve essere conseguenza di un'utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (così Sez. 6, n. 9381 del 30/3/1994, Rv. 199517). Non si richiede che il risultato da raggiungere debba consistere nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, atteso che, quando si tratta di casi riguardanti modesti traffici di sostanza stupefacente tale risultato può essere di fatto irrealizzabile.

Pertanto, si è osservato in modo condivisibile, non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, limitare la fruibilità di tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito degli stupefacenti, si deve escludere o che la riduzione di pena debba essere collegata a risultati di questo tipo.Si è quindi chiarito come, in occasione di modesti traffici, è sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, che l'imputato abbia offerto all'Autorità tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (così Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082).

Ne consegue che le valutazioni da effettuarsi per il riconoscimento o il diniego dell'attenuante devono essere rivolte a verificare solo che l'imputato abbia fornito all'Autorità le conoscenze di cui disponeva e che queste siano oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti, essendo dotate del carattere della rilevanza e della novità. Ciò impone al giudice di merito, nello svolgimento della sua valutazione, di analizzare il contenuto delle dichiarazioni e di evidenziare quali circostanze o quali specifiche carenze, consentano o precludano l'applicazione dell'attenuante (Cfr., Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

3. La Corte di appello di Torino non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Rispetto ad una imputazione in cui si contesta la detenzione illecita di 51,4 grammi di cocaina e di 92,7 grammi di hashish e a fronte di dichiarazioni in cui sin dall'immediatezza erano stati forniti plurimi e specifici elementi che consentivano di individuare, da una parte, il fornitore della sostanza stupefacente e, dall'altra, il soggetto a cui il ricorrente cedeva la droga per essere immessa sul mercato, la Corte, con una motivazione obiettivamente viziata ha affermato che:

a) sarebbe inverosimile che l'imputato non conoscesse il cognome di "Alfredo", cioè del soggetto fornitore;

b) fosse generica l'affermazione del luogo in cui detto Alfredo abitasse (in corso Sebastopoli, nei pressi dello stadio Comunale");

c) l'imputato non potesse "costringere" gli inquirenti a recarsi presso la sua abitazione per recuperare il numero di telefono di "Alfredo" o a chiedere alla casa di reclusione di Quarto Inferiore chi fossero i soggetti di nome "Alfredo" che avevano diviso con Neretto la stessa cella.

4. Una motivazione gravemente viziata e violativa della legge, non essendo chiaro né perché gli inquirenti non avrebbero potuto recarsi presso l'abitazione del ricorrente, né perché non avrebbero potuto riscontrare agevolmente le affermazioni di questi, né, ancora, perché queste sarebbero state generiche. Non è obiettivamente chiaro nè cosa avrebbe dovuto riferire l'imputato di più specifico, né soprattutto, sulla base di quali elementi si sia ritenuto che le informazioni fossero incomplete.5. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto; la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se nel caso di specie sia configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALE 11350 - 26 Composta da: Ercole Aprile Presidente Sent. n. sez. -0 Pietro Silvestri Relatore U.P. 28/01/2026 Debora Tripiccione R.G.N. 16515/2025 Giuseppe Biondi Mariella Ianniciello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Naretto Ivano, nato a Torino 1'11/08/1966 avverso la sentenza emessa il 13/03/2025 dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui Naretto Ivan è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al còrnma 7 dell'art. 73 d.P.R. cit. Si sostiene che l'imputato:

a) indicò il nome del fornitore "Alfredo" e la di lui nazionalità, riferendo di averlo conosciuto in cella nel periodo di detenzione presso il carcere di Asti, 6 o 7 anni prima;

b) affermò che il numero di cellulare di detto Alfredo fosse scritto "sul calendario a casa mia in cucina":

c) riferì come il fornitore fosse stato 1visto anche dalla sua convivente;

d) dichiarò di avere venduto cocaina a tale Marco Lancillotti che a sua volta la rivendeva. La Corte avrebbe rigettato il motivo di appello sul presupposto che le informazioni rese dall'imputato fossero generiche e che questi avrebbe dovuto fornire direttamente il numero di telefono del fornitore e non limitarsi ad affermare che detto numero fosse stato scritto sul calendario posto nella cucina della propria abitazione, così costringendo gli inquirenti, secondo la Corte, da una parte, a recarsi presso detta abitazione, ovvero, dall'altra, a richiedere agli istituti penitenziari i nomi dei soggetti che erano stati in cella con lo stesso Naretto e che avevano il nome "Alfredo".

Si tratterebbe di una motivazione viziata perché, si assume, si sarebbe preteso che il ricorrente, che era in carcere, si dovesse ricordare il numero di cellulare "a memoria"; né, sotto altro profilo, sarebbe stato considerato che l'imputato fornì subito informazioni utili alle indagini per la individuazione del proprio fornitore e anche del cessionario di parte della sostanza stupefacente e che proprio detto comportamento indusse il Giudice per le indagini preliminari a disporre la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Dunque, diversamente da quanto affermato dalla Corte, dichiarazioni affatto generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Si ritiene tradizionalmente che la ratio della norma di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 sia insita nella sua funzione di prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga, per cui la riduzione premiale della pena deve essere conseguenza di un'utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (così Sez. 6, n. 9381 del 30/3/1994, Rv. 199517). Non si richiede che il risultato da raggiungere debba consistere nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, atteso che, quando si tratta di casi riguardanti modesti traffici di sostanza stupefacente tale risultato può essere di fatto irrealizzabile.

Pertanto, si è osservato in modo condivisibile, non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, limitare la fruibilità di tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito degli stupefacenti, si deve escludere o che la riduzione di pena debba essere collegata a risultati di questo tipo.Si è quindi chiarito come, in occasione di modesti traffici, è sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, che l'imputato abbia offerto all'Autorità tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (così Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082).

Ne consegue che le valutazioni da effettuarsi per il riconoscimento o il diniego dell'attenuante devono essere rivolte a verificare solo che l'imputato abbia fornito all'Autorità le conoscenze di cui disponeva e che queste siano oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti, essendo dotate del carattere della rilevanza e della novità. Ciò impone al giudice di merito, nello svolgimento della sua valutazione, di analizzare il contenuto delle dichiarazioni e di evidenziare quali circostanze o quali specifiche carenze, consentano o precludano l'applicazione dell'attenuante (Cfr., Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

3. La Corte di appello di Torino non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Rispetto ad una imputazione in cui si contesta la detenzione illecita di 51,4 grammi di cocaina e di 92,7 grammi di hashish e a fronte di dichiarazioni in cui sin dall'immediatezza erano stati forniti plurimi e specifici elementi che consentivano di individuare, da una parte, il fornitore della sostanza stupefacente e, dall'altra, il soggetto a cui il ricorrente cedeva la droga per essere immessa sul mercato, la Corte, con una motivazione obiettivamente viziata ha affermato che:

a) sarebbe inverosimile che l'imputato non conoscesse il cognome di "Alfredo", cioè del soggetto fornitore;

b) fosse generica l'affermazione del luogo in cui detto Alfredo abitasse (in corso Sebastopoli, nei pressi dello stadio Comunale");

c) l'imputato non potesse "costringere" gli inquirenti a recarsi presso la sua abitazione per recuperare il numero di telefono di "Alfredo" o a chiedere alla casa di reclusione di Quarto Inferiore chi fossero i soggetti di nome "Alfredo" che avevano diviso con Neretto la stessa cella.

4. Una motivazione gravemente viziata e violativa della legge, non essendo chiaro né perché gli inquirenti non avrebbero potuto recarsi presso l'abitazione del ricorrente, né perché non avrebbero potuto riscontrare agevolmente le affermazioni di questi, né, ancora, perché queste sarebbero state generiche. Non è obiettivamente chiaro nè cosa avrebbe dovuto riferire l'imputato di più specifico, né soprattutto, sulla base di quali elementi si sia ritenuto che le informazioni fossero incomplete.5. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto; la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se nel caso di specie sia configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. P.Q.MP.Q.M