Italian court dismisses appeal against European Arrest Warrant execution for Austrian citizen accused of serious crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Marinkovic Martin against the Milan Court of Appeal's decision to execute a European Arrest Warrant. The appellant argued against the warrant's validity, but the court found no pending Italian proceedings and confirmed the mandatory nature of the warrant for crimes punishable by over three years. Consequently, the court upheld the lower court's ruling to surrender the defendant to Austrian authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69; Art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005; Art. 18, legge n. 69 del 2005; Art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b), legge n. 69 del 2005: A European Arrest Warrant is mandatory for serious crimes regardless of double criminality, and an applicant cannot challenge the discretionary refusal of surrender if no domestic proceedings exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Marinkovic Martin, nato in Austria il 11/02/1986 avverso la sentenza del 04/03/2026 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del richiesto, Avv. Mario Fortunato, che riportandosi al ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Martin Marinkovic all'Autorità Giudiziaria austriaca, in relazione a quattro reati commessi in concorso: tentata truffa aggravata, rapina aggravata e due ipotesi di detenzione di monete falsificate. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato. In particolare, laCorte, premesso che i provvedimenti di arresto (nazionale ed europeo) per la consegna del richiesto, emessi dalla Procura austriaca, sono stati convalidati da parte di un'autorità giurisdizionale che ne ha verificato le condizioni di emissione e proporzionalità, ha evidenziato che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
10. Ha, inoltre, rappresentato che sussiste il requisito della doppia punibilità, ma che, nel caso di specie si verte addirittura in un'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005, cioè in un'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo è eseguito a prescindere dalla doppia punibilità, trattandosi di reati che "secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni".
La Corte ha, inoltre, ritenuto che non ricorresse alcuna ipotesi di rifiuto obbligatorio ai sensi dell'art. 18, legge n. 69 del 2005 e che neppure sussistessero le condizioni previste dall'art. 18-bis legge cit. per opporre il rifiuto facoltativo, non risultando comprovata e neppure allegata l'effettiva pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali è stata richiesta alla Repubblica austriaca la consegna di Marinkovic, nè tantomeno risultando la pendenza al momento della ricezione della richiesta di consegna, non potendosi considerare dirimente in tal senso la produzione di copia di un verbale di denuncia sporta il 15 febbraio 2023.
Marinkovic inoltre è cittadino austriaco e quindi non ricorre la previsione di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett.
a) legge n. 69 del 2005. Infine, la Corte ha sottolineato l'interesse dell'ordinamento euro unitario a scongiurare il rischio di impunità e lo stato avanzato del procedimento penale estero.
2. Ha proposto ricorso il difensore della persona richiesta, lamentando: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al contestato reato di falso nummario; dalla denuncia proposta in Italia dalla vittima si evince che il denaro falso consegnato alla persona offesa era grossolanamente riprodotto e quindi come, tale non sarebbe sussumibile in alcuna fattispecie penale; 2.2. la violazione di legge quanto alla mancata presa in considerazione di ben due ipotesi di rifiuto facoltativo, ossia il fatto che i reati contestati sono stati consumati in Italia e la circostanza che la persona offesa ha sporto querela, nell'immediatezza, alla polizia giudiziaria di Milano, ciò anche in considerazione del fatto che al mandato di arresto europeo non è allegata alcuna fonte di prova.2 YtCONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è formulato in termini generici risolvendosi nell'affermazione, priva di riscontri, della riconoscibilità ictu ()cui/ della contraffazione delle banconote. Esso è, peraltro, aspecifico, mancando di confrontarsi con la motivazione consequenziale e immune da fratture logiche offerta dalla Corte territoriale. Si osserva che in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2005, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste nell'ordinamento interno (Sez. 6, n. 7982 del 26/02/2026, non mass.).
Il ricorrente, evocando un'asserita violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, pretende una valutazione di stretto merito cautelare da parte di questa Corte di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall'art. 22, comma 1, dei casi di ricorso a quelli di cui all'art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., quanto dall'impossibilità di svolgere in questa sede processuale apprezzamenti di spettanza esclusiva dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente l'emissione del mandato, nel caso di specie l'Austria (Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, non mass.).
A ciò si aggiunge, come già anticipato (sub § 1 del "Ritenuto in fatto") che la Corte di appello ha precisato che, nel caso di specie, occorre considerare che l'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005 disciplina le ipotesi in cui il mandato di arresto europeo è eseguito a prescindere dalla doppia punibilità, quando cioè si tratti di reati che "secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni".
Nel caso in parola, secondo la legge dello Stato membro di emissione i fatti addebitati sono qualificati nelle categorie "partecipazione a un'organizzazione criminale", "frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee", "falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro", "rapina organizzata o a mano armata" previste dall'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI/ del Consiglio del 13 giugno 2002, 3puniti con pena superiore ai tre anni di reclusione.
In tal modo la obiezione difensiva che, in modo assertivo, sostiene la grossolanità delle condotte delittuose di falso nummario, è irrilevante attesa l'eseguibilità del mandato indipendentemente dalla doppia punibilità.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, non è stata concretamente allegata, né vi è notizia certa della pendenza di alcun procedimento nello Stato italiano. Si osserva inoltre che, a fronte dell'attuale previsione da parte dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005, di un motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto della consegna per l'ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, la relativa scelta è rimessa in via esclusiva all'autorità giudiziaria, chiamata a vagliare l'interesse dello Stato nazionale ad esercitare l'azione penale nei confronti del soggetto del quale è richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo.
Dacché consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d'appello ritenuto di esercitare la facoltà di denegare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876 — 01). Correttamente poi la Corte territoriale ha rappresentato che neppure si verte in un'ipotesi di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, in ragione delle previsioni di cui agli artt. 7 e 9 del codice penale italiano, essendo Marinkovic cittadino austriaco.
La legge italiana prevede per i reati a lui addebitati la punibilità del cittadino per fatti commessi anche all'estero, ossia fuori del territorio dello Stato membro di emissione.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. 1 239 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez.25LLI 2026 Maria Silvia Giorgi - Relatore - CC — 24/03/2026 Martino Rosati R.G.N. 9156/2026 Stefania Riccio Giuseppe Biondi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marinkovic Martin, nato in Austria il 11/02/1986 avverso la sentenza del 04/03/2026 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del richiesto, Avv.
Mario Fortunato, che riportandosi al ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Martin Marinkovic all'Autorità Giudiziaria austriaca, in relazione a quattro reati commessi in concorso: tentata truffa aggravata, rapina aggravata e due ipotesi di detenzione di monete falsificate. La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell'imputato. In particolare, laCorte, premesso che i provvedimenti di arresto (nazionale ed europeo) per la consegna del richiesto, emessi dalla Procura austriaca, sono stati convalidati da parte di un'autorità giurisdizionale che ne ha verificato le condizioni di emissione e proporzionalità, ha evidenziato che il mandato contiene le informazioni prescritte dall'art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
10. Ha, inoltre, rappresentato che sussiste il requisito della doppia punibilità, ma che, nel caso di specie si verte addirittura in un'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005, cioè in un'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo è eseguito a prescindere dalla doppia punibilità, trattandosi di reati che "secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni".
La Corte ha, inoltre, ritenuto che non ricorresse alcuna ipotesi di rifiuto obbligatorio ai sensi dell'art. 18, legge n. 69 del 2005 e che neppure sussistessero le condizioni previste dall'art. 18-bis legge cit. per opporre il rifiuto facoltativo, non risultando comprovata e neppure allegata l'effettiva pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali è stata richiesta alla Repubblica austriaca la consegna di Marinkovic, nè tantomeno risultando la pendenza al momento della ricezione della richiesta di consegna, non potendosi considerare dirimente in tal senso la produzione di copia di un verbale di denuncia sporta il 15 febbraio 2023.
Marinkovic inoltre è cittadino austriaco e quindi non ricorre la previsione di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett.
a) legge n. 69 del 2005. Infine, la Corte ha sottolineato l'interesse dell'ordinamento euro unitario a scongiurare il rischio di impunità e lo stato avanzato del procedimento penale estero.
2. Ha proposto ricorso il difensore della persona richiesta, lamentando: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al contestato reato di falso nummario; dalla denuncia proposta in Italia dalla vittima si evince che il denaro falso consegnato alla persona offesa era grossolanamente riprodotto e quindi come, tale non sarebbe sussumibile in alcuna fattispecie penale; 2.2. la violazione di legge quanto alla mancata presa in considerazione di ben due ipotesi di rifiuto facoltativo, ossia il fatto che i reati contestati sono stati consumati in Italia e la circostanza che la persona offesa ha sporto querela, nell'immediatezza, alla polizia giudiziaria di Milano, ciò anche in considerazione del fatto che al mandato di arresto europeo non è allegata alcuna fonte di prova.2 YtCONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è formulato in termini generici risolvendosi nell'affermazione, priva di riscontri, della riconoscibilità ictu ()cui/ della contraffazione delle banconote. Esso è, peraltro, aspecifico, mancando di confrontarsi con la motivazione consequenziale e immune da fratture logiche offerta dalla Corte territoriale. Si osserva che in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2005, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste nell'ordinamento interno (Sez. 6, n. 7982 del 26/02/2026, non mass.).
Il ricorrente, evocando un'asserita violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, pretende una valutazione di stretto merito cautelare da parte di questa Corte di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall'art. 22, comma 1, dei casi di ricorso a quelli di cui all'art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., quanto dall'impossibilità di svolgere in questa sede processuale apprezzamenti di spettanza esclusiva dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente l'emissione del mandato, nel caso di specie l'Austria (Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, non mass.).
A ciò si aggiunge, come già anticipato (sub § 1 del "Ritenuto in fatto") che la Corte di appello ha precisato che, nel caso di specie, occorre considerare che l'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005 disciplina le ipotesi in cui il mandato di arresto europeo è eseguito a prescindere dalla doppia punibilità, quando cioè si tratti di reati che "secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni".
Nel caso in parola, secondo la legge dello Stato membro di emissione i fatti addebitati sono qualificati nelle categorie "partecipazione a un'organizzazione criminale", "frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee", "falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro", "rapina organizzata o a mano armata" previste dall'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI/ del Consiglio del 13 giugno 2002, 3puniti con pena superiore ai tre anni di reclusione.
In tal modo la obiezione difensiva che, in modo assertivo, sostiene la grossolanità delle condotte delittuose di falso nummario, è irrilevante attesa l'eseguibilità del mandato indipendentemente dalla doppia punibilità.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, non è stata concretamente allegata, né vi è notizia certa della pendenza di alcun procedimento nello Stato italiano. Si osserva inoltre che, a fronte dell'attuale previsione da parte dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005, di un motivo facoltativo, e non obbligatorio (come avveniva in precedenza), di rifiuto della consegna per l'ipotesi in cui la richiesta riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, la relativa scelta è rimessa in via esclusiva all'autorità giudiziaria, chiamata a vagliare l'interesse dello Stato nazionale ad esercitare l'azione penale nei confronti del soggetto del quale è richiesta la consegna dallo Stato emittente il mandato di arresto europeo.
Dacché consegue che questo stesso soggetto non può dedurre, in sede di legittimità, alcun vizio della decisione per non avere la Corte d'appello ritenuto di esercitare la facoltà di denegare la consegna, in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto a detta scelta (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876 — 01). Correttamente poi la Corte territoriale ha rappresentato che neppure si verte in un'ipotesi di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, in ragione delle previsioni di cui agli artt. 7 e 9 del codice penale italiano, essendo Marinkovic cittadino austriaco.
La legge italiana prevede per i reati a lui addebitati la punibilità del cittadino per fatti commessi anche all'estero, ossia fuori del territorio dello Stato membro di emissione.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P.Q.MManda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 24/03/2026 Il Consigliere estensore Maria Silvia Giorgi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 MAR 2026 TLL T- 3 T XTZIO GTUDTZTARIC Do fuse ina Cirimele 5P.Q.MManda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 24/03/2026 Il Consigliere estensore Maria Silvia Giorgi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 MAR 2026 TLL T- 3 T XTZIO GTUDTZTARIC Do fuse ina Cirimele 5