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Sentenza — n. 11237/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11237/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11237/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso proposto da La Rosa Alkika (Baresic Alkika), nata a Boblingen (Germania) il 20/05/1974 avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11237/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SENTENZA sul ricorso proposto da La Rosa Alkika (Baresic Alkika), nata a Boblingen (Germania) il 20/05/1974 avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.

Parole chiave

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diritto a un difensore grave deficienza del procedimento all'estero procedimento in contumacia corrispondenza con il difensore obbligo di comparizione all'udienza diritti procedurali
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da La Rosa Alkika (Baresic Alkika), nata a Boblingen (Germania) il 20/05/1974 avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta ha riconosciuto ai fini dell'esecuzione la decisione emessa dall'Autorità giudiziaria Amtsgericht Boblingen (Germania) in data 9 aprile 2024, definitiva il 5 novembre 2024, con la quale La Rosa Alkika è stata condannata, per il reato di falsità in documenti di cui al § 267 Abs 1 del StGB, al pagamento della sanzione pecuniaria di C. 1162,00; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, La Rosa Alkika, deducendo un unico motivo con il quale prospetta violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione, atteso che, nelle informazioni allegate al decreto penale di condanna, notificato alla La Rosa dall'Autorità giudiziaria tedesca, mancava qualsiasi indicazione idonea a consentire alla ricorrente di comprendere che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, sarebbe stata difesa da un difensore di ufficio, né che la stessa potesse accedere al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di condizioni economiche disagiate, omissioni che, essendo la La Rosa impossibilitata a sostenere i costi di una difesa fiduciaria, le avevano impedito di presenziare all'udienza fissata dall'Autorità giudiziaria tedesca, di talché l'opposizione a sua firma non veniva presa in esame ed il decreto penale diventava irrevocabile; rilevato che il difensore della ricorrente, che non è comparso, ha trasmesso conclusioni scritte; ritenuto che, contrariamente all'assunto difensivo, la questione sollevata con il motivo di ricorso non risulta devoluta all'attenzione della Corte di appello, sicché la sua prospettazione per la prima volta in questa sede risulta inammissibile, e, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. 1 1 2 3 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 252/ Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. 1=2026 Maria Silvia Giorgi CC - 24/03/2026 Martino Rosati R.G.N. 6977/2026 Stefania Riccio Motivazione semplificata Giuseppe Biondi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Rosa Alkika (Baresic Alkika), nata a Boblingen (Germania) il 20/05/1974 avverso la sentenza in data 29/01/2026 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con sentenza del 29 gennaio 2026, la Corte di appello di Caltanissetta ha riconosciuto ai fini dell'esecuzione la decisione emessa dall'Autorità giudiziaria Amtsgericht Boblingen (Germania) in data 9 aprile 2024, definitiva il 5 novembre 2024, con la quale La Rosa Alkika è stata condannata, per il reato di falsità in documenti di cui al § 267 Abs 1 del StGB, al pagamento della sanzione pecuniaria di C. 1162,00; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, La Rosa Alkika, deducendo un unico motivo con il quale prospetta violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione, atteso che, nelle informazioni allegate al decreto penale di condanna, notificato alla La Rosa dall'Autorità giudiziaria tedesca, mancava qualsiasi indicazione idonea a consentire alla ricorrente di comprendere che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, sarebbe stata difesa da un difensore di ufficio, né che la stessa potesse accedere al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di condizioni economiche disagiate, omissioni che, essendo la La Rosa impossibilitata a sostenere i costi di una difesa fiduciaria, le avevano impedito di presenziare all'udienza fissata dall'Autorità giudiziaria tedesca, di talché l'opposizione a sua firma non veniva presa in esame ed il decreto penale diventava irrevocabile; rilevato che il difensore della ricorrente, che non è comparso, ha trasmesso conclusioni scritte; ritenuto che, contrariamente all'assunto difensivo, la questione sollevata con il motivo di ricorso non risulta devoluta all'attenzione della Corte di appello, sicché la sua prospettazione per la prima volta in questa sede risulta inammissibile, e, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.MDEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 ivIAR 2026 G11.717.IAR1 FUNZI Cirinzeki Dott.ssP.Q.MDEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 ivIAR 2026 G11.717.IAR1 FUNZI Cirinzeki Dott.ss