Italian Court dismisses appeal against suspension from public service due to pecuniary offense risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Barbara Foti inadmissible regarding her suspension from public service for pecuniary offenses. The appellant argued that her internal transfer to a different role eliminated the concrete risk of reoffending, but the court found her arguments generic and failed to explain how the new position neutralized her specific criminal propensity. Consequently, the lower court's decision upholding the suspension based on her repeated conduct and targeting of vulnerable subjects was confirmed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 c.p.p.; Art. 56 comma 1 CCNL: The removal from public office does not preclude preventive measures if a concrete risk of similar crimes persists due to the agent's subjective attitude, and internal disciplinary actions are insufficient to neutralize this danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Foti Barbara, nata il 20/08/1973 a Reggio Calabria avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avvocato Pierpaolo Emanuele, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 01 kRITENUTO IN FATTO 1.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Barbara Foti avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per il tempo di dieci mesi in relazione ad un'ipotesi di peculato, per aver, mediante attività allo sportello di una succursale di Poste Italiane s.p.a. ed avendo la disponibilità dei libretti di risparmio dei clienti, eseguito operazioni diverse da quelle da essi richieste.
2. Barbara Foti ha presentato ricorso avverso la suddetta ordinanza, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Pierpaolo Emanuele, due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla insussistenza di un pericolo "concreto" di reiterazione dei reati. Al momento dell'applicazione della misura cautelare, la ricorrente era già da tempo assegnata ad altre mansioni lavorative all'interno di "Poste Italiane s.p.a.". In particolare, in virtù del provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 56, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, a partire dal 10 ottobre 2024, era stata assegnata d'ufficio presso lo staff del Direttore di una filiale diversa da quella nella quale i fatti di reato sarebbero stati consumati, sicché eseguiva attività non più di sportello, ma per lo più di raccolta e gestione di risparmio postale.
Il provvedimento interno può essere assunto soltanto in ipotesi di particolare gravità e viene confermato in caso di rinvio a giudizio del lavoratore, conservando efficacia, ex officio, sino alla conclusione del giudizio penale di primo grado, in tutti i casi in cui l'illecito disciplinare integri una condotta sanzionabile con il licenziamento senza preavviso. Se, quindi, esso risulta intrinsecamente connesso ai tempi di svolgimento delle indagini interne, d'altro canto, va rilevato che, nella situazione di specie, le indagini interne di Poste Italiane furono avviate in concomitanza e, soprattutto, in sinergia con quelle della Procura, essendo il sistema congegnato in termini tali per cui il provvedimento cautelare perdura in costanza di dette indagini e, a fortiori, nella fase processuale, senza possibilità di revoca.
Dal che l'impossibilità assoluta che la ricorrente torni a svolgere le mansioni lavorative direttamente correlate alla commissione dei fatti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento all'idoneità della misura interdittiva applicata e alla sua durata. 2Si censura la ritenuta proporzionalità tra esigenze cautelari e durata dell'interdizione (dieci mesi), vicina alla misura massima stabilita dall'art. 308 cod. proc. pen. Inoltre, il Giudice dell'appello cautelare è venuto meno all'onere di ulteriore motivazione, che rileva in tali casi, essendosi limitato a reiterare le ragioni già addotte a sostegno dell'an delle esigenze cautelari, e cioè a fare riferimento alla ripetitività delle condotte e alla loro direzionalità verso soggetti deboli, laddove - peraltro - la gravità indiziaria è stata ravvisata per due sole ipotesi di peculato, una delle quali realizzata in forma tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I Giudici dell'ordinanza impugnata hanno desunto le esigenze cautelari dall'«attitudine delinquenziale certamente elevata manifestata dall'appellante la quale era solita individuare soggetti deboli per poter mettere a segno le proprie condotte di indebita appropriazione», nonché dalla ripetitività delle condotte, «visti i numerosi soggetti che hanno denunciato comportamenti quantomeno anomali anche nei casi in cui non si sono ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza». Essi hanno inoltre reputato l'applicazione della misura nell'ambito del procedimento disciplinare insufficiente a neutralizzare il pericolo, essendo il provvedimento per sua natura temporaneo, soggetto a eventuali revoche in caso di stallo del procedimento disciplinare instaurato.
2. Ciò detto, il primo motivo è inammissibile. 2.1. La sentenza impugnata si è infatti conformata al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la pubblica amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur fuori dall'ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139): non richiedendosi - quindi - che le modalità di condotta e tantomeno il titolo di reato "reiterabile" siano identici. 2.2.
Dal canto loro, le deduzioni difensive si soffermano lungamente sul meccanismo relativo alle misure interne assunte dall'ente a seguito della rilevazione di un sospetto illecito, senza illustrare le ragioni per cui il nuovo incarico 3cui la ricorrente è stata adibita ne neutralizzi la rilevata spiccata attitudine a delinquere. Esse risultano, dunque, sotto questo aspetto, generiche.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, avendo i Giudici di merito valorizzato la ripetitività delle condotte e la tendenza dell'indagata a scegliere soggetti che, per le minorate capacità fisiche e psichiche dovute all'età, si presentavano particolarmente vulnerabili, argomentando, dunque, dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto, e così adempiendo all'onere di ulteriore motivazione quanto alla durata della misura.
3. Il ricorso va dichiarato, quindi, inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 1 1 2 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez.2. ..Li. 26 Emilia Anna Giordano CC - 10/03/2026 Maria Grazia Benedetti R.G.N. 3132/2026 Paolo Di Geronimo Ombretta Di Giovine - Relatrice - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
Foti Barbara, nata il 20/08/1973 a Reggio Calabria avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avvocato Pierpaolo Emanuele, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 01 kRITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Barbara Foti avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per il tempo di dieci mesi in relazione ad un'ipotesi di peculato, per aver, mediante attività allo sportello di una succursale di Poste Italiane s.p.a. ed avendo la disponibilità dei libretti di risparmio dei clienti, eseguito operazioni diverse da quelle da essi richieste.
2. Barbara Foti ha presentato ricorso avverso la suddetta ordinanza, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Pierpaolo Emanuele, due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla insussistenza di un pericolo "concreto" di reiterazione dei reati. Al momento dell'applicazione della misura cautelare, la ricorrente era già da tempo assegnata ad altre mansioni lavorative all'interno di "Poste Italiane s.p.a.". In particolare, in virtù del provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 56, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, a partire dal 10 ottobre 2024, era stata assegnata d'ufficio presso lo staff del Direttore di una filiale diversa da quella nella quale i fatti di reato sarebbero stati consumati, sicché eseguiva attività non più di sportello, ma per lo più di raccolta e gestione di risparmio postale.
Il provvedimento interno può essere assunto soltanto in ipotesi di particolare gravità e viene confermato in caso di rinvio a giudizio del lavoratore, conservando efficacia, ex officio, sino alla conclusione del giudizio penale di primo grado, in tutti i casi in cui l'illecito disciplinare integri una condotta sanzionabile con il licenziamento senza preavviso. Se, quindi, esso risulta intrinsecamente connesso ai tempi di svolgimento delle indagini interne, d'altro canto, va rilevato che, nella situazione di specie, le indagini interne di Poste Italiane furono avviate in concomitanza e, soprattutto, in sinergia con quelle della Procura, essendo il sistema congegnato in termini tali per cui il provvedimento cautelare perdura in costanza di dette indagini e, a fortiori, nella fase processuale, senza possibilità di revoca.
Dal che l'impossibilità assoluta che la ricorrente torni a svolgere le mansioni lavorative direttamente correlate alla commissione dei fatti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento all'idoneità della misura interdittiva applicata e alla sua durata. 2Si censura la ritenuta proporzionalità tra esigenze cautelari e durata dell'interdizione (dieci mesi), vicina alla misura massima stabilita dall'art. 308 cod. proc. pen. Inoltre, il Giudice dell'appello cautelare è venuto meno all'onere di ulteriore motivazione, che rileva in tali casi, essendosi limitato a reiterare le ragioni già addotte a sostegno dell'an delle esigenze cautelari, e cioè a fare riferimento alla ripetitività delle condotte e alla loro direzionalità verso soggetti deboli, laddove - peraltro - la gravità indiziaria è stata ravvisata per due sole ipotesi di peculato, una delle quali realizzata in forma tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I Giudici dell'ordinanza impugnata hanno desunto le esigenze cautelari dall'«attitudine delinquenziale certamente elevata manifestata dall'appellante la quale era solita individuare soggetti deboli per poter mettere a segno le proprie condotte di indebita appropriazione», nonché dalla ripetitività delle condotte, «visti i numerosi soggetti che hanno denunciato comportamenti quantomeno anomali anche nei casi in cui non si sono ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza». Essi hanno inoltre reputato l'applicazione della misura nell'ambito del procedimento disciplinare insufficiente a neutralizzare il pericolo, essendo il provvedimento per sua natura temporaneo, soggetto a eventuali revoche in caso di stallo del procedimento disciplinare instaurato.
2. Ciò detto, il primo motivo è inammissibile. 2.1. La sentenza impugnata si è infatti conformata al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la pubblica amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur fuori dall'ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139): non richiedendosi - quindi - che le modalità di condotta e tantomeno il titolo di reato "reiterabile" siano identici. 2.2.
Dal canto loro, le deduzioni difensive si soffermano lungamente sul meccanismo relativo alle misure interne assunte dall'ente a seguito della rilevazione di un sospetto illecito, senza illustrare le ragioni per cui il nuovo incarico 3cui la ricorrente è stata adibita ne neutralizzi la rilevata spiccata attitudine a delinquere. Esse risultano, dunque, sotto questo aspetto, generiche.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, avendo i Giudici di merito valorizzato la ripetitività delle condotte e la tendenza dell'indagata a scegliere soggetti che, per le minorate capacità fisiche e psichiche dovute all'età, si presentavano particolarmente vulnerabili, argomentando, dunque, dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto, e così adempiendo all'onere di ulteriore motivazione quanto alla durata della misura.
3. Il ricorso va dichiarato, quindi, inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M