Sentenza — n. 11121/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la condanna in primo grado dell'imputato per favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) (capo b), perché, dopo che fu commesso il delitto di detenzione a fine co-kdi spaccio di sostanza stupefacente, e senza concorrere nel reato, dichiarando nelle sommarie informazioni che si era avvicinato al detentore solo per salutarlo e non per acquistare la dose di sostanza stupefacente (tipo cocaina) che lo stesso aveva lasciato cadere per terra, lo aiutava ad eludere le indagini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 cod. pen, art. 384 cod. pen; Sentenza — n. 11121/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, se un orientamento più risalente vedeva nell'art. 384 cod. pen. una causa di giustificazione, definita con i caratteri propri dello stato di necessità, più di recente, la giurisprudenza vi ha ravvisato una causa di esclusione della colpevolezza e l'ha reputata applicabile, quindi, anche quando la situazione per la quale è invocata sia stata volontariamente prodotta dall'agente, rappresentando espressione del nemo tenetur se detegere, oltre che deducibile per la prima volta anche in Cassazione. In tale prospettiva, si è ritenuto che l'art. 384 cod. pen. potesse trovare applicazione anche nel favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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SENTENZA sul ricorso proposto da: Russo Carmelo, nato il 10/12/1982 a Niscemi avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la condanna in primo grado dell'imputato per favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) (capo b), perché, dopo che fu commesso il delitto di detenzione a fine co-kdi spaccio di sostanza stupefacente, e senza concorrere nel reato, dichiarando nelle sommarie informazioni che si era avvicinato al detentore solo per salutarlo e non per acquistare la dose di sostanza stupefacente (tipo cocaina) che lo stesso aveva lasciato cadere per terra, lo aiutava ad eludere le indagini.
2. Avverso la sentenza Carmelo Russo Napoli ha presentato ricorso, per il tramite dell'Avvocato Rocco Maria Edian Di Dio, deducendo, con un unico motivo, mancata applicazione dell'art. 384 cod. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte, nell'escludere che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 384 cod. pen., ha argomentato a partire da una sentenza di applicazione della pena (a seguito di patteggiamento) risalente a venti anni prima dei fatti, sebbene Russo nel frattempo non abbia avuto altre contestazioni, sia diventato padre di tre figli oggi adolescenti e svolga attività di venditore ambulante di frutta e verdura, che implica il possesso della patente di guida, sicché, ammettendo che stava comprando cocaina, avrebbe compromesso la sua reputazione presso i figli nonché la propria lecita attività lavorativa.
Peraltro, se un orientamento più risalente vedeva nell'art. 384 cod. pen. una causa di giustificazione, definita con i caratteri propri dello stato di necessità, più di recente, la giurisprudenza vi ha ravvisato una causa di esclusione della colpevolezza e l'ha reputata applicabile, quindi, anche quando la situazione per la quale è invocata sia stata volontariamente prodotta dall'agente, rappresentando espressione del nemo tenetur se detegere, oltre che deducibile per la prima volta anche in Cassazione. In tale prospettiva, si è ritenuto che l'art. 384 cod. pen. potesse trovare applicazione anche nel favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
2. È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se , in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile 2 eQ2,nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
In tal senso ha statuito Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236371, la quale, nel caso sottoposto alla sua attenzione, escluse in concreto i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato d.P.R.
3. Espressamente richiamando tale pronuncia, la Corte d'appello ha quindi negato la scusante dell'art. 384 cod. pen. all'imputato, motivando come questi fosse gravato da un precedente specifico - relativo ad un reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel territorio di Niscemi - e condannato con sentenza divenuta definitiva nel 2009: a tale precedente dovendosi peraltro aggiungersi altre «numerosissime condanne irrevocabili» e misure di prevenzione personale, richiamate dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella del provvedimento impugnato, formando con esso un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 1 1 1 2 1 011. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. 413/26 Emilia Anna Giordano PU - 10/03/2026 Maria Grazia Benedetti R.G.N. 37956/2025 Paolo Di Geronimo Ombretta Di Giovine - Relatrice - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Russo Carmelo, nato il 10/12/1982 a Niscemi avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la condanna in primo grado dell'imputato per favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) (capo b), perché, dopo che fu commesso il delitto di detenzione a fine co-kdi spaccio di sostanza stupefacente, e senza concorrere nel reato, dichiarando nelle sommarie informazioni che si era avvicinato al detentore solo per salutarlo e non per acquistare la dose di sostanza stupefacente (tipo cocaina) che lo stesso aveva lasciato cadere per terra, lo aiutava ad eludere le indagini.
2. Avverso la sentenza Carmelo Russo Napoli ha presentato ricorso, per il tramite dell'Avvocato Rocco Maria Edian Di Dio, deducendo, con un unico motivo, mancata applicazione dell'art. 384 cod. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte, nell'escludere che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 384 cod. pen., ha argomentato a partire da una sentenza di applicazione della pena (a seguito di patteggiamento) risalente a venti anni prima dei fatti, sebbene Russo nel frattempo non abbia avuto altre contestazioni, sia diventato padre di tre figli oggi adolescenti e svolga attività di venditore ambulante di frutta e verdura, che implica il possesso della patente di guida, sicché, ammettendo che stava comprando cocaina, avrebbe compromesso la sua reputazione presso i figli nonché la propria lecita attività lavorativa.
Peraltro, se un orientamento più risalente vedeva nell'art. 384 cod. pen. una causa di giustificazione, definita con i caratteri propri dello stato di necessità, più di recente, la giurisprudenza vi ha ravvisato una causa di esclusione della colpevolezza e l'ha reputata applicabile, quindi, anche quando la situazione per la quale è invocata sia stata volontariamente prodotta dall'agente, rappresentando espressione del nemo tenetur se detegere, oltre che deducibile per la prima volta anche in Cassazione. In tale prospettiva, si è ritenuto che l'art. 384 cod. pen. potesse trovare applicazione anche nel favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
2. È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se , in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile 2 eQ2,nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
In tal senso ha statuito Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236371, la quale, nel caso sottoposto alla sua attenzione, escluse in concreto i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato d.P.R.
3. Espressamente richiamando tale pronuncia, la Corte d'appello ha quindi negato la scusante dell'art. 384 cod. pen. all'imputato, motivando come questi fosse gravato da un precedente specifico - relativo ad un reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel territorio di Niscemi - e condannato con sentenza divenuta definitiva nel 2009: a tale precedente dovendosi peraltro aggiungersi altre «numerosissime condanne irrevocabili» e misure di prevenzione personale, richiamate dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella del provvedimento impugnato, formando con esso un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MP.Q.M