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Sentenza — n. 10506/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls suspended sentence for property damage in hospitals due to missing mandatory restitution requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10506/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's decision granting a suspended sentence for property damage within a hospital, while rejecting arguments regarding generic mitigating circumstances. The Public Prosecutor successfully argued that Article 635 of the Penal Code requires the elimination of harmful consequences before a suspended sentence can be applied. Consequently, the case was remitted to the Tribunal for a new judgment on the suspension condition.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; The court establishes that for property damage offenses, a suspended sentence is legally conditional upon the elimination of the harmful consequences or the performance of unpaid community service.

Parole chiave

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suspended sentence property damage hospital structure mandatory restitution public prosecutor appeal danno alla salute danneggiamento lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Si adduce che, con errore non più emendabile, il Pubblico ministero ha contestato l'art. 635, comma secondo n.
art. 133 cod. pen
Deve ribadirsi t al riguardo che nella valutazione relativa alle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente (Sez.
art. 635 cod. pen
in base al quale per il reato ex art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
pen., quello che ritiene prevalente (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Rv.
Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare la sentenza che concede la sospensione condizionale della pena senza subordinarla all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: Guerra Davide, nato a Chieri il 31/08/1977, avverso la sentenza del 17/06/2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio e il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino — a conclusione di un giudizio abbreviato — ha condannato Davide Guerra per i reati ex artt. 582, 583- quater, comma 1, e 585, in relazione all'art. 576 e 61 n. 2 cod. pen. (capi 1 e 3), 337 cod. pen. (capo 2) e 635, comma secondo n. 1, in relazione all'art. 625 n. 7, cod. pen. riuniti per la continuazione, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la sospensione condizionale della pena.2. Nel ricorso presentato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1.

Con il primo motivo si deduce una erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche con una argomentazione lacunosa e contrastante con altri punti della sentenza--e senza una valutazione comparativa delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell'art.635 cod. pen. Si adduce che, con errore non più emendabile, il Pubblico ministero ha contestato l'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. e non invece l'aggravante ex art. 635, comma quarto, cod. pen. i specificamente riguardante il danneggiamento all'interno di strutture sanitarie.

Si osserva che nel concedere la sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha omesso di subordinare il beneficio alla eliminazione del danno o allo svolgimento di lavori socialmente utili come richiesto dall'art. 635, comma quinto, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale ha motivato la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando il contesto di vita disagiato (si adduce che l'imputato è seguito dal S.e.r.t. e che agì in condizioni di scarsa lucidità) e il positivo contegno processuale. Tale motivazione non risulta, per quel che rileva nel presente giudizio, contraddittoria, né manifestamente incongrua. Deve ribadirsi t al riguardo che nella valutazione relativa alle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Rv. 259899).

2. Invece, ig il secondo motivo di ricorso è fondato. Sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare la sentenza che concede la sospensione condizionale della pena senza subordinarla all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, Rv. 287913) e, nel caso in esame, in effetti, non è stato applicato l'art. 635, comma quinto, cod. pen. in base al quale per il reato ex art. 635 cod. pen. «la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Rigetta nel res