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Sentenza — n. 10254/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10254/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10254/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa il 02 luglio 2025, dichiarava Emanuele Passero responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 10254/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito inadempimento reiterato sanzioni penali ricusazione del pubblico ministero risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
pen., va rilevato che, in sede di discussione, il difensore aveva domandato sia la esclusione della recidiva qualificata sia il riconoscimento della causa di non punibilità per la tenue offensività del fatto exart. 131- bis cod.
art. 69 cod. pen
Nonostante tale specifica istanza, il Tribunale ha omesso ogni valutazione al riguardo, ritenendo in modo assertivo che la circostanza aggravante della recidiva fosse stata correttamente contestata tanto da operare il giudizio di equivalenzaex art. 69 cod. pen.con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Passero Emanuele nato a Salernoil 14/05/1985 avverso la sentenza del 02/07/2025 del Tribunaledi Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Mariella De Masellis, che ha concluso perl’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’Avv. Antonietta Cennamo, difensore di fiducia di Emanuele Passero, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa il 02 luglio 2025, dichiarava Emanuele Passero responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso la sentenza, Emanuele Passero, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui ha dedotto l’omessa motivazione in ordine alle richieste formulate dal difensore in sede di discussione inerenti alla richiesta di esclusione della recidiva,non configurabile al tempo del commesso reato (risalente all’anno 2013) e alla conseguente intervenuta estinzione del reato per prescrizione nonché in ogni caso in ordine alla eventuale riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.

3. Il ricorso è fondato. Premessa l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 393, comma 3, cod.proc. pen., va rilevato che, in sede di discussione, il difensore aveva domandato sia la esclusione della recidiva qualificata sia il riconoscimento della causa di non punibilità per la tenue offensività del fatto exart. 131- bis cod. pen. Nonostante tale specifica istanza, il Tribunale ha omesso ogni valutazione al riguardo, ritenendo in modo assertivo che la circostanza aggravante della recidiva fosse stata correttamente contestata tanto da operare il giudizio di equivalenzaex art. 69 cod. pen.con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.

La mancanza di motivazione su un punto decisivo –tale dovendosi qualificare la questione della configurabilità o meno della recidiva qualificata, essendo alla esclusione di detta circostanza ricollegabile la eventuale declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e/o un giudizio favorevole quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen. – integra al contempo la violazione di legge e il vizio di motivazione per omissione. A tali premesse consegue l’annullamento della sentenza con rinvio ai fini dell’accertamento della recidiva qualificata.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno in diversa composizione soggettiva. Così deciso, 11