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Sentenza — n. 10103/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls trial court sentence for failure to order new evidence proving home detention before acquitting on escape charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10103/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed the Siracusa court's acquittal of Ahmed Mahamed Aden on escape charges, arguing the judge failed to order new evidence. The court found the trial judge erred by not utilizing police annotations to prove the existence of home detention orders required for the escape charge. Consequently, the Supreme Court annulled the decision and remanded the case for a new trial to properly assess the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 507, comma 1, cod. proc. pen.; The trial judge must order new evidence ex officio when absolutely necessary to reconstruct facts objectively, and failure to do so vitiates the judgment's motivation.

Parole chiave

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escape charge home detention new evidence ex officio power apparent motivation acquittal remand for new trial documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 507, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 507, comma 1, cod. proc. pen., terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
art 385 cod. pen
art. 507 cod. proc. pen
Ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo, con un unico motivo, errata applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen.
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Sentenza — n. 37357/2025 — snpen
Cassation Court allows Prosecutor's appeal against acquittal due to contradictory and illogical reasoning regarding house arrest conditions.
Sentenza — n. 21936/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal claiming implicit rejection of leniency argument due to lack of explicit response in sentencing. The court ruled that the appellate judgment implicitly rejected the request for reduced punishment by addressing other aggravating factors. The decision establishes that a judge's implicit refusal of leniency is valid if the reasoning demonstrates a negative evaluation of the specific circumstances. The court found the lower court's assessment of the defendant's conduct sufficient to deny the plea for leniency. The appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay legal costs. The ruling clarifies the standard for implicit rejection of leniency requests in Italian criminal procedure. The court emphasized the need for a comprehensive evaluation of all relevant factors in sentencing decisions.
Ordinanza — n. 42291/2021 — snpen
Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic challenge to witness evaluation without specific legal grounds.
Ordinanza — n. 18598/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual argumentation.
Ordinanza — n. 43763/2021 — snpen
Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and relevance to sentencing under Art. 385 Penal Code.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania contro:

2. Ahmed Mahamed Aden, nato il 01/01/1989, in Somalia avverso la sentenza del 24/10/2024 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Siracusa assolveva Mahamed Aden Ahmed dal reato di evasione (art 385 cod. pen.), contestato perché il medesimo si era allontanato dalla propria abitazione, dove era agli arresti domiciliari, venendo sorpreso nei pressi di un bar dal personale della squadra mobile recatosi presso tale abitazione per tradurlo presso il tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto. In particolare, il Tribunale riteneva che dall'istruttoria dibattimentale non fosse emersa come pienamente provata la responsabilità dell'imputato, non essendo stato prodotto, perché non presente all'interno del fascicolo del Pubblico ministero, il provvedimento applicativo della misura precautelare degli arresti domiciliari, né essendo stata prodotta dalle parti quantomeno l'indicazione di un RGNR da cui poter ricavare l'esistenza di tale provvedimento. Si aggiungeva che, pur non sussistendo alcun dubbio sulla veridicità di quanto scritto nell'annotazione di polizia giudiziaria, la mancanza di un formale atto applicativo della violata misura non consentiva di presumerne l'esistenza.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo, con un unico motivo, errata applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Posto che nell'annotazione di polizia giudiziaria si legge che l'imputato dichiarava agli operanti di essere uscito di casa perché «si era scocciato di aspettare la polizia», il giudice avrebbe potuto disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, dalla lettura dell'annotazione di polizia giudiziaria - della cui veridicità il Tribunale dichiara peraltro di non dubitare - risultando palese come l'imputato fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico ministero in attesa di convalida.

Se il Giudice avesse disposto l'acquisizione delle necessarie informazioni presso la Procura della Repubblica, avrebbe ottenuto copia della documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la vicenda. La motivazione è anche illogica in quanto il Giudice, da un lato, afferma di non nutrire alcun dubbio circa la veridicità di quanto scritto nell'annotazione di polizia giudiziaria, dall'altro lato, ritiene non provato che l'imputato fosse sottoposto agli arresti domiciliari.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il ricorso è ammissibile, riguardando reato (evasione non aggravata) per il quale può procedersi con citazione diretta ed essendo, dunque, la sentenza non appellabile, esso risulta altresì fondato.

2. Ai sensi dell'art. 507, comma 1, cod. proc. pen., terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

3. Nel caso di specie, tale "assoluta necessità" ricorre per ammissione stessa del Tribunale, il quale ha dato atto della esistenza di annotazioni di polizia giudiziaria - pur non rifluite nel fascicolo processuale - da cui risultano le circostanze della condotta dell'imputato, oltretutto esplicitamente escludendo motivi per dubitare della relativa veridicità.

4. Di conseguenza, il Giudice aveva il potere/dovere di disporre l'integrazione della piattaforma probatoria, facendovi convergere ogni elemento necessario ai fini della decisione (come tale dovendosi intendere non già una decisione qualunque, bensì quella resa sulla base della ricostruzione il più completa ed oggettiva possibile dei fatti, in coerenza con il senso intrinseco dello ius dicere). Di conseguenza, anche la motivazione della sentenza impugnata è viziata perché solo apparente.

5. Per tale ragione, va disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa in diversa