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Sentenza — n. 9953/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against European arrest warrant execution, upholding double criminality principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Marc Pickardt against the Turin Court of Appeal's decision to execute a German arrest warrant. The appellant argued that the lower court erred in applying Italian criminal law due to a lack of double criminality and insufficient factual motivation regarding trademark infringement. The court ruled that the lower court correctly identified the crime under Italian law and relied on the European Arrest Warrant's principle of mutual recognition, which requires only that the act be punishable in both jurisdictions, not that the specific legal qualification match perfectly.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 22, comma 1, l. 69/2005: The execution of a European arrest warrant requires only that the conduct be punishable in both the requesting and requested states, without needing identical legal qualification or exhaustive factual analysis by the executing court.

Parole chiave

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European Arrest Warrant Double Criminality Mutual Recognition Trademark Infringement Cassation Appeal Extradition Procedure Legal Qualification contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Pickardt Marc, tramite il suo difensore, propone ricorso avverso la decisione deducendo con un unico motivo l'erronea applicazione della legge penale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 22, comma 1, l. 69/2005
69 del 2005, pretende una valutazione di stretto merito da parte di questa Corte di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall'art. 22, comma 1, dei casi di ricorso a quelli di cui all'art.
Art. 143, comma 2 e 5 della legge sui marchi
Artt. 53, 54, 74 del codice penale tedesco
art. 517-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 775 del 8/01/2019, Gacic
Sez. 6, Sentenza n. 775 del 8/01/2019, Gacic, non massimata).
Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, Jankovic
falso grossolano, Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, Jankovic, non massimata).
Sez. 6, Sentenza n. 7982 del 26/02/2026, Dragutinovic
(Sez. 6, Sentenza n. 7982 del 26/02/2026, Dragutinovic, non massimata).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pickardt Marc nato in Germania il 05/09/1986, alias Pruss Marcel nato in Germania 1'08/03/1982, avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte di appello di Torino; Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; udito il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che, riportandosi alle conclusioni depositate, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con perdita di efficacia della misura cautelare in atto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/02/2026, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna del cittadino tedesco Pickardt Marc all'A.G. della Germania, come richiesto con m.a.e., emesso a suo carico in data 18/11/2021 dal Tribunale di Coblenza, al fine di eseguire nei suoi confronti la sentenza di condanna emessa in data 30/9/2019, esecutiva il 22/4/2021, alla pena di tre anni di reclusione in violazione degli artt. 143, comma 2 e 5 della legge sui marchi e 53, 54, 74 del codice penale tedesco, per aver ricevuto nel periodo gennaio- settembre 2018, dall'Italia, due diverse partite per un totale di 850 borse a mano e a tracolla col marchio Yves Saint Lauren, risultate contraffatte in quanto egli era privo di permesso per la rivendita da parte della ditta.

2. Pickardt Marc, tramite il suo difensore, propone ricorso avverso la decisione deducendo con un unico motivo l'erronea applicazione della legge penale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per insussistenza del requisito della doppia punibilità. 2.1. Il ricorrente rappresenta come il collegio giudicante avesse motivato in maniera illogica, ritenendo la rilevanza penale nell'ordinamento italiano del fatto addebitato nella sentenza di condanna tedesca, senza tuttavia individuare precisamente i concreti connotati fattuali, sussumibili in una specifica fattispecie di reato ascrivibile al ricorrente.

La Corte di appello di Torino avrebbe individuato solo in via ipotetica l'integrazione di fattispecie alternative, descrivendone la condotta in forma dubitativa, basando così la motivazione su elementi non accertati. 2.2 Si evidenzia inoltre l'erroneità del procedimento inferenziale con cui il giudice ha ritenuto la consapevolezza della illegalità nell'utilizzo del marchio sulla base del contenuto di un precedente mandato di arresto processuale dell'A.G. tedesca emesso in data 13.03.2019 dove si evinceva che "Pickardt non solo era consapevole della protezione (del marchio) ma anche che le borse consegnate non erano autorizzate dal proprietario del marchio per la vendita attraverso il fabbricante italiano o attraverso lo stesso Pickardt." A parere della difesa la semplice mancanza di autorizzazione alla rivendita non integrerebbe i reati di cui agli artt. 473-474, 517-ter, o 648 c.p., comunque solo ipotizzati dai giudici di appello, e ravvisando per tale ragione una motivazione apparente nella parte in cui non si rapporta ad un ben preciso e definito fatto storico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la verifica della c.d. doppia incriminazione deve essere effettuata con riferimento al fatto storico descritto nel mandato di arresto europeo e negli atti trasmessi dall'autorità emittente, senza che sia richiesta una perfetta corrispondenza tra le fattispecie incriminatrici previste nei due ordinamenti. Non è infatti necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017 Rv. 269918 - 01). Tali conclusioni non mutano neanche nel quadro applicativo della disposizione di cui alla lett.

e) dell'art. 10 d. Igs. n. 161 del 2010, di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, disposizione che espressamente richiama la punibilità del fatto indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica che ne sono dati dalla legge nazionale.

3. A tali principi si è attenuta la Corte territoriale che, rilevato che il fatto di vendita di prodotti recanti marchio falsificato in mancanza di valido titolo, è previsto come reato anche nell'ordinamento italiano, ha correttamente escluso, quanto alle dedotte censure, che le valutazioni relative in punto di fatto potessero in concreto dirsi rientranti nella propria sfera di valutazione, involgendo propriamente una questione riguardante il processo di merito dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 775 del 8/01/2019, Gacic, non massimata).

4. La sentenza impugnata, lungi dal fondarsi su mere congetture, ha valorizzato la descrizione del fatto contenuta nel mandato di arresto europeo e negli atti richiamati, dai quali emerge che il ricorrente partecipava alla commercializzazione di borse recanti un marchio protetto senza autorizzazione del titolare, con piena consapevolezza della protezione giuridica del segno distintivo e della non genuinità dei prodotti immessi nel circuito commerciale; sulla base delle indicazioni contenute nel mandato di arresto europeo, la Corte di appello ha inteso stigmatizzare l'avvenuta consapevole attività, propiziata comunque da usurpazione del marchio, condotta riconducibile quanto meno all'art. 517-ter cod. pen., venendo in rilievo prodotti nei quali si immedesimava l'indebito e improprio utilizzo a fini di profitto di un titolo di proprietà industriale, peraltro ben noto e soggetto a specifica tutela.

5. Deve aggiungersi che il ricorrente, con il pretesto di evocare una presunta violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, pretende una valutazione di stretto merito da parte di questa Corte di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall'art. 22, comma 1, dei casi di ricorso a quelli di cui all'art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen. quanto dall'impossibilità di svolgere in questa sede processuale apprezzamenti di spettanza esclusiva dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente l'emissione del mandato, nel caso di specie la Germania (si veda, riguardo al prospettato difetto del requisito della doppia punibilità in presenza di un c.d. falso grossolano, Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, Jankovic, non massimata). In ogni caso si tratta di censura generica, costituendo mera allegazione priva di riscontro l'affermazione della riconoscibilità della contraffazione, inidonea a mettere in discussione il rispetto del principio della doppia incriminazione. (Sez. 6, Sentenza n. 7982 del 26/02/2026, Dragutinovic, non massimata).

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per