Italian Court dismisses appeals against corruption and abuse of public housing convictions, upholding lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed appeals filed by three defendants against a second-instance judgment that acquitted one co-defendant and convicted the others for corruption and abuse of public housing. The appellants argued that the appellate court misinterpreted intercepted communications and incorrectly attributed moral complicity based on alleged false statements by a public official. The court rejected these claims, affirming that the lower courts correctly established the defendants' intent and their instrumental role in facilitating the illegal occupation through false documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 c.p.; Art. 114 c.p.: Appeals challenging convictions for corruption and abuse of public housing are inadmissible when the appellate court's reasoning is not vitiated by error of law or insufficient motivation, and the lower court's finding of moral complicity is supported by evidence of the defendant's awareness and intent to facilitate the illicit objective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Schettini Gaetano, nato a Salerno il 18/05/1981 2. Marotta Fiore, nato a Vallo della Lucania il 19/04/1967 3. Cafaro Lorenzo, nato a Campagna il 04/02/1954 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Salerno letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore della parte civile ACER, avv. Giuseppe Guida, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese, come da nota depositata; uditi i difensori, Avv. Luigi Gargiulo per Schettini, Avv. Vincenzo Sarnicola per Marotta e Avv. Pietro Fasano per Cafaro, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di Gaetano Schettini, Fiore Marotta e Lorenzo Cafaro hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di __,7 '. Salerno, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato del 14 giugno 2024 dal GUP del locale Tribunale, ha assolto Gaetano Schettini dal reato associativo, contestato al capo 1), e rideterminato la pena per i restanti reati di concorso in corruzione propria e tentata occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di cui ai capi 23) e 24), in anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata dal Marotta e dal Cafaro, condannati per i reati di concorso in corruzione propria, di accesso abusivo al sistema informatico dell'ACER e occupazione abusiva, rispettivamente contestati ai capi 2),3) e 5) e 8),9) e 10).
2. Il difensore di Schettini Gaetano ha formulato un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al reato di corruzione, già escluso dal giudice della cautela, nonché il travisamento delle risultanze delle intercettazioni ambientali, in particolare, di quella del 9 ottobre 2021. Deduce che la Corte di appello ha ripercorso solo le fasi finali della partecipazione del ricorrente alla trattativa intercorsa esclusivamente con il potenziale acquirente dell'immobile Nocera Alfonso, assertivamente affermando la disponibilità del pubblico ufficiale Scafuro ad accettare la promessa di denaro per l'alloggio di Maiori.
Non è dato comprendere da quale colloquio intercettato si desuma l'accordo corruttivo a monte con il pubblico ufficiale, emergendo dai colloqui intercettati unicamente il reato di tentata occupazione abusiva, non oggetto di impugnazione. Si censura la motivazione relativa alla posizione del ricorrente, intervenuto nel rapporto con il Nocera, ignorando l'accordo preventivo a monte con lo Scafuro, del quale non vi è traccia nelle sentenze di merito.
3. Nell'interesse di Marotta Fiore il difensore ha formulato un unico, articolato motivo, con il quale denuncia plurimi vizi motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di corruzione. La sentenza afferma apoditticamente che il ricorrente aveva consegnato la somma di 1.500 euro al pubblico ufficiale Scafuro anche per l'immobile di Vallo della Lucania, via Pizzolante, anziché per l'immobile del genero Marotta Vito con il quale erano iniziate le trattative. La motivazione è apparente, in quanto non risultano indicate le circostanze dell'accordo corruttivo e le condotte del ricorrente, come già evidenziato nell'atto di appello, ove si precisava che la rettifica della morosità dei ricorrente con notevole detrazione di quasi 41 mila euro era avvenuta per errore e che il ricorrente era estraneo alla trattativa tra il genero e lo Scafuro per l'immobile sito in Eboli.
Era stato evidenziato che dall'informativa in / atti risulta che il 27 ottobre 2021 il ricorrente aveva accompagnato il genero presso l'ufficio dello Scafuro, ma questi lo aveva invitato ad uscire, sicché gli accordi avvennero in sua assenza e la somma di 1.500 euro da lui consegnata allo Scafuro costituiva parte del prezzo stabilito con il genero in 2 mila euro per eliminare il debito di 17 mila euro; di ciò si ha conferma nel colloquio intercettato dopo la consegna delle "15 carte", in cui il Marotta chiedeva al pubblico ufficiale di aiutare anche lui, sicché per la pratica del ricorrente non vi era alcun accordo e la rettifica del suo debito di 45 mila euro fu effettuata per errore, presumendo che fosse una delle tante pratiche da aggiustare.
Si ribadisce che si trattava della consegna del prezzo pattuito da Marotta Vito, sicché il mero intervento del ricorrente nella fase esecutiva, senza essere stato partecipe dell'accordo corruttivo, ne esclude il concorso. La Corte di appello non ha risposto alle censure difensive e con motivazione apodittica ha ritenuto che il Marotta si fosse accordato anche per l'immobile di suo interesse, nonostante la smentita risulti dalle conversazioni intercettate, in quanto l'espressione "aiutami anche a me", pronunciata dopo la consegna della somma, esclude che vi fosse stato un accordo precedente.
Assente è la motivazione anche per il reato di cui al capo 3) ,avente ad oggetto l'accesso abusivo al sistema informatico dell'ACER, ritenuto sussistente senza indicare gli elementi di prova dell'accordo corruttivo per ridurre il debito di quasi 35 mila euro a carico del ricorrente.
4. Il difensore di Cafaro Lorenzo ha articolato i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo denuncia l'omessa motivazione relativamente al rigetto della richiesta di concordato depositata , nella quale si rinunciava ai motivi 1,2,4,5,6 e, con accoglimento del motivo n. 3), si determinava la pena nella misura concordata tra le parti, per essersi la Corte di appello limitata a ritenere non accoglibile la richiesta. Alla luce degli orientamenti di legittimità più recenti si sostiene / l'ammissibilità del ricorso sul punto per consentire il controllo della legittimità del rigetto del concordato, non comprendendosi nel caso di specie se il rigetto riguardi la quantificazione della pena e in quale misura fosse censurabile l'aumento, inferiore a quello applicato dal primo giudice, apportato a titolo di continuazione. 4.2.
Vizi della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e al concorso morale del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 615-ter cod. pen. La Corte di appello ha semplicisticamente affermato che vi era il concorso morale del ricorrente nella forma della istigazione per detti reati connessi alla corruzione dello Scafuro, benché solo a quest'ultimo potessero essere ascritti; l'estensione al ricorrente del concorso morale è stata affermata in ragione del rapporto sentimentale con la Martino, interessata all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Campagna, via della Democrazia 27, e dei numerosi contatti telefonici con il Petrillo, invece, risultati essere solo due.La motivazione è apodittica, in quanto dà per scontato che il Petrillo l+ conoscesse il modus operandi dello Scafuro e che lo avrebbe comunicato al ricorrente, ma ciò non emerge dagli atti; la Corte di appello ha esportato il dolo del concorso in corruzione anche ai suddetti reati, ritenendo il ricorrente indubbiamente consapevole della necessità di remunerare il pubblico ufficiale per far conseguire indebitamente alla Martino l'alloggio e, pertanto, concorrente nell'occupazione abusiva e nei reati connessi. 4.3.
Violazione di legge in relazione ai reati di falso in atto pubblico e accesso abusivo al sistema informatico dell'ACER per avere la Corte di appello presunto la conoscenza e, quindi, la rappresentazione e volontà del ricorrente anche in ordine alle condotte mediate, propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo illecito consistente nell'assegnazione della casa popolare alla Martino. La Corte di appello ha, però, trascurato che si tratta di reati propri del pubblico (Lek. ufficiale ai quali il ricorrente non solo non poteva partecipare, mkS7)ài - -à--Veva alcuna conoscenza, sicché non poteva istigare il pubblico ufficiale; l'errore è ancor più grave in quanto è la stessa Corte ad ammettere che il ricorrente non aveva avuto contatti diretti con lo Scafuro, quindi, la presunzione è ricavata solo dai due contatti con il Petrillo.
Peraltro, in assenza di una richiesta di accesso o della consapevolezza dell'istante della necessità di un accesso abusivo per ottenere quanto richiesto, non è ipotizzabile il concorso dell'extraneus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Schettini Gaetano è inammissibile. 1.1. Premesso che non è contestato il concorso del ricorrente nel tentativo di occupazione abusiva dell'alloggio ACER, sito in Minori, via Lama n. 23, che Nocera Alfonso intendeva impropriamente "acquistare" (in appello, infatti, si sosteneva che i fatti di corruzione dovevano essere sussunti nella fattispecie di occupazione abusiva), il ricorso è meramente reiterativo e oppositivo. Viene, infatti, riproposta la tesi della estraneità del ricorrente sia alle trattative, che sarebbero avvenute tra il Nocera e il cugino del ricorrente, Armando Del Giorno, sia al patto corruttivo con il pubblico agente, genericamente lamentando la mancanza di elementi da cui desumere l'esistenza dell'accordo a monte con l'intraneus, identificato nello Scafuro. 1.2.
Si tratta di una prospettazione generica e riduttiva, che prescinde totalmente dalle risultanze dei colloqui intercettati e dalla ricostruzione contenuta in sentenza, che, invece, danno atto dei rapporti frequenti e costanti tra il ricorrente, il Del Giorno e il Petrillo - il quale fungeva da intermediario e interlocutore dello Scafuro - e attestavano, secondo la conforme valutazione dei giudici di merito, una consolidata collaborazione, cui è connaturata la U-9 consapevolezza dell'esistenza di una sponda interna all'ente, dei sistemi utilizzati per raggiungere l'obiettivo, pacificamente illecito, in particolare, consentendo l'occupazione abusiva degli alloggi, regolarizzando le posizioni e la documentazione, previa remunerazione del funzionario interno all'ACER e delle loro prestazioni.
Il ricorso trascura di considerare una serie di elementi valorizzati dai giudici di merito, costituiti da:
a) la disponibilità a monte dello Scafuro, manifestata al Petrillo, per l'alloggio di Minori;
b) il colloquio in cui il Del Giorno forniva spiegazioni al Nocera e gli chiariva di conoscere direttamente la persona che si sarebbe occupata di tutto, ma che doveva tener conto anche di altre persone- con ovvio riferimento al prezzo da pagare-; riferimento, questo, immediatamente inteso dal Nocera;
c) il colloquio in cui Del Giorno riferiva al Nocera di aver parlato del fatto della casa, dicendo a Nino -diminutivo del ricorrente- che si trattava di un amico che era disposto a spendere 15 (mila euro), ma Nino aveva replicato che per un amico si poteva sì avere un occhio di riguardo, ma non dimezzare il prezzo, ottenendo conferma dal Nocera che non era disposto a spendere più di 15 mila euro. Da tali elementi è stato coerentemente desunto il coinvolgimento diretto del ricorrente nella intermediazione, confermato dalla circostanza che aveva fatto visionare l'alloggio al Nocera, indicandogli in 30 mila euro il prezzo di vendita, ritenuto eccessivo dannteressato, che, dopo aver incontrato il ricorrente 1'11 ottobre 2021, aveva comunicato al Del Giorno che non intendeva procedere, non potendo arrivare dove voleva.
La sequenza dà, quindi, atto della acquisita disponibilità dello Scafuro a favorire il Petrillo per l'alloggio di Minori dietro compenso e della catena operativa messa in atto da quest'ultimo con la consegna delle chiavi ai correi per far visionare l'alloggio e trattare il prezzo della corruzione, comprensivo della quota destinata all'intraneus e di quella da dividere tra loro. Depone in tal senso il colloquio del 7 settembre 2021 tra il ricorrente e il cugino, riportato nella sentenza di primo grado (pag.12), ma ignorato dal ricorso, dal quale risulta la consapevolezza del ricorrente del sistema illecito utilizzato dal Petrillo e da "quell'altro" (lo Scafuro) per regolarizzare le occupazioni abusive, preparando i bollettini, e della necessità che il prezzo da indicare agli interessati fosse comprensivo delle quote destinate agli altri e a loro (il ricorrente, infatti, affermava: "invece di cinque si può fare sei... 4 li dai a loro e due ce li prendiamo noi").
Ulteriormente dimostrativo della consapevolezza del ricorrente dei rischi corsi e del ruolo rilevante del Petrillo è il colloquio del 23 settembre 2021 in cui il ricorrente consigliava al cugino di non esporsi troppo per non subire guai giudiziari (pag. 13 sentenza di primo grado) 1.3. Ne deriva che correttamente è stato ravvisato il concorso del ricorrente nella corruzione, integrata anche dall'accettazione della sola promessa di una dazione illecita per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, si osserva che ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto non sia individuato, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, n. 34929 del 17/04/2018, Guarischi, Rv. 273787), specie quando, come nel caso di specie, risulti accertato il mercimonio attuato sistematicamente dall'incaricato di pubblico servizio, dei doveri dell'ufficio nei rapporti tra l'amministrazione di appartenenza ed un estraneo.
Nella stessa linea si è affermato che la individuazione del pubblico ufficiale non costituisce elemento indefettibile per la punibilità del corruttore, essendo però indispensabile che non sussistano dubbi - come nel caso di specie- circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione né la semplice consegna "sine titulo" di ingenti somme di denaro ad un intermediario è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare altri reati a carico del percettore delle somme (Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti e altri, Rv. 262919), ipotesi escluse nel caso di specie in base alle affermazioni dello stesso ricorrente.
Ancora va evidenziato che ai fini della sussistenza del delitto di corruzione non occorre un accordo attraverso la presa di contatto diretto tra il pubblico ufficiale e il privato, in quanto il patto corruttivo può essere stretto anche attraverso l'attività di terzi intermediari, che, concorrendo nel reato, realizzano il collegamento e portano ad esecuzione il perfezionamento del "pactum sceleris" purché risulti, come nel caso in esame, che anche il pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo. Da ultimo, va ribadito che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non è necessaria la partecipazione dell'extraneus alla fase genetica dell'accordo, essendo sufficiente la consapevole compartecipazione alla realizzazione dello stesso (Sez.6, n. 168 del 12/10/2022, Cannarile, Rv. 284266, in cui si afferma che in tema di corruzione, mentre non risponde a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi per la sua realizzazione, risponde ex art. 110 cod. pen. il medesimo soggetto che, pur rimasto estraneo al patto illecito, abbia avuto piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, posto che non si tratta di un'attività meramente esecutiva della pattuizione illecita, bensì essa stessa frazione di una delle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione dell'offesa al bene giuridico tutelato).
2. Inammissibile è anche il ricorso del Marotta p rché proposto per motivi e non consentiti, in quanto diretti a sollecitare una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il ricorso propone, infatti, una diversa lettura del fatto e delle prove, in particolare, una diversa interpretazione dei colloqui intercettati e una differente ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede, specie a fronte di una motivazione lineare e completa, che non incorre in alcun travisamento probatorio.
Viene riproposta la tesi della estraneità del ricorrente all'accordo corruttivo, concluso dal genero con lo Scafuro per l'alloggio di Eboli e non per quello da lui occupato in Vallo della Lucania. Secondo la prospettazione difensiva egli si sarebbe limitato a consegnare allo Scafuro la somma pattuita con il genero e nell'interesse esclusivo di questi, sicché, essendo estraneo all'accordo corruttivo, il suo intervento, limitato alla fase esecutiva, non sarebbe idoneo a configurare il concorso nel reato di corruzione. 2.1. La tesi è stata già respinta dai giudici di merito con valutazione conforme in base ai colloqui intercettati in ambientale nell'ufficio dello Scafuro dai quali emergeva l'unicità dell'accordo, in quanto era lo stesso Scafuro a sottolineare la necessità di agire contemporaneamente su entrambe le pratiche, suggerendo di spostare Dea Marotta nell'abitazione di Marotta Vito, quale condizione per poi poter regolarizzare l'occupazione del ricorrente (v. pag. 20 sentenza di primo grado e pag. 65 sentenza impugnata).
Già tale dato smentisce la prospettazione difensiva, ugualmente smentita quanto alla fantasiosa tesi della mera casualità del notevole abbattimento della morosità gravante sull'alloggio del ricorrente - da oltre 34 mila euro a soli 4.500 euro- dovuto ad un miracoloso errore, dalla circostanza che le rettifiche inserite nel sistema informatico dell'ACER e l'importo finale risultante dalle alterazioni apportate corrispondono alle somme comunicate dallo Scafuro al ricorrente (pag. 21 sentenza primo grado e pag. 66 sentenza impugnata). 2.2. Ulteriore e definitiva smentita proviene dalla circostanza che l'accordo con Marotta Vito si era concluso per 2 mila euro e che nel successivo incontro le videoriprese documentano la consegna di 1.500 euro da parte del ricorrente, cui seguiva, come da accordi, la registrazione dei documenti compilati con l'aiuto dello Scafuro per Marotta Vito e l'inserimento dei dati rettificati per ridurre la morosità per il suo alloggio in data il 15 novembre 2021 (pag. 66-67 sentenza impugnata).
La tesi difensiva, che fa leva sulla conversazione riportata nel ricorso, isola dal contesto del discorso la frase "aiutami pure a me", ma trascura la replica dello Scafuro, il quale ribatteva: "ma hai capito che hai avuto..., hai capito che avete avuto tutti e due..."), confermando in tal modo la correttezza dell'interpretazione dei giudici di merito in ordine all'unicità dell'accordo corruttivo stipulato per entrambe le pratiche. Ne discende che la prospettazione difensiva è fondata su un'analisi selettiva e parziale delle risultanze processuali, invece, valutate in modo completo e coerente dai giudici di merito e correttamente poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione.
3. E', invece, infondato il ricorso proposto nell'interesse del Cafaro per le ragioni di seguito illustrate. I motivi sono trattabili congiuntamente in quanto vertono sullo stesso tema, ovvero sulla sussistenza del dolo e del concorso morale del ricorrente nei reati di accesso abusivo al sistema informatico dell'ACER e falso in atto pubblico, in quanto reati propri dell'intraneus. 3.1. Anche il primo motivo di natura processuale riguarda questi reati e questo stesso profilo, atteso che con il terzo motivo di appello, non rinunciato, si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e al concorso nei suddetti reati.
Tuttavia, quand'anche ritenuto ammissibile il ricorso avverso il rigetto del concordato in appello, la censura risulta del tutto infondata, in quanto su tale punto la Corte di appello ha espressamente chiarito di ritenere infondato il motivo di appello n.3) exdi non poter, pertanto, accedere al concordato, che condizionava proprio all'accoglimento di detto motivo l'accordo sulla pena raggiunto con il PG. Le ragioni dell'infondatezza del motivo sono spiegate nella motivazione, ove si ribadisce l'impossibilità di accogliere la proposta di concordato (pag. 52). 3.2.
Nel merito le censure sono infondate perché prescindono dal contesto illecito svelato dalle indagini, non considerano, in particolare, i rapporti tra i protagonisti delle vicende emerse, i sistemi e i metodi illeciti utilizzati dallo Scafuro per sistemare situazioni irregolari o addirittura non sanabili, come nel caso di specie. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza dà atto che dai colloqui intercettati risulta nettamente l'accordo corruttivo tra b lo Scafuro e il Petrillo in relazione alla pratica di Martino Rosalina di Campagna, della quale si occupò direttamente il ricorrente, come confermato dalla donna al Petrillo, dicendogli di aver saputo da Lorenzo che era tutto a posto (pag. 48 sentenza impugnata).Come correttamente sottolineato dai giudici di merito, indipendentemente dall'esistenza del rapporto sentimentale con la Martino, sempre negato dal ricorrente, è certo che il Petrillo lo contattò più volte, anche con numerosissimi messaggi, di cui dà atto la sentenza di primo grado (pag.26), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, per regolarizzare la situazione della Martino e definire gli accordi sul quantum da versare.
In particolare, è stato evidenziato che, prima di sollecitare il ricorrente a procurarsi "quella situazione in modo da definire per la settimana successiva", il Petrillo aveva consegnato allo Scafuro nel suo ufficio la somma di 1.500 euro per la pratica della Martino, sicché la sollecitazione aveva ad oggetto la parte restante di mille euro destinata a soddisfare la richiesta dello Scafuro. Del tutto logicamente si è ritenuto che l'incontro programmato a tal fine tra il ricorrente e il Petrillo dimostri la piena consapevolezza del ricorrente dello stato della pratica e della necessità di completare il pagamento per conseguire il risultato illecito.
La frequenza dei contatti e delle dirette interlocuzioni del ricorrente con il Petrillo nonché la chiara consapevolezza delle difficoltà presentate della pratica della Martino, non sanabile se non con attestazioni false redatte dallo Scafuro, che tali difficoltà aveva esternato sin da subito al Petrillo, sollecitandolo ripetutamente a presentarsi "con il pane pieno, altrimenti non avrà niente"(pag. 25 sentenza di primo grado) e che gli aveva garantito che avrebbe chiesto "un anticipo", come effettivamente verificatosi, hanno giustificato l'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso con la Martino, che ha definito la posizione con applicazione pena, con lo Scafuro e il Petrillo, separatamente giudicati sia per la corruzione che per i reati di falso in atto pubblico e accesso abusivo al sistema informatico dell'Acer, trattandosi di reati funzionali e propedeutici alla realizzazione dell'obiettivo illecito perseguito. 3.3.
Considerato che nei reati propri può concorre anche l'estraneo, quando l'intraneus abbia agito su istigazione di altra persona che, pur rimanendo estranea alla esecuzione materiale del reato, la sollecita, non vi è ragione di dubitare della sua piena partecipazione al delitto a titolo di concorso nella illecita intromissione. E che il ricorrente fosse consapevole della necessità di approntare documentazione falsa e di inserirla nel sistema informatico da parte del soggetto interno all'ente è stato correttamente ricavato dalla richiesta dei documenti della Martino, avanzata dal Petrillo, cui faceva seguito l'immediata disponibilità del ricorrente a concordare un appuntamento per completare il versamento in modo da assicurare il risultato atteso e la predisposizione degli atti falsi da parte dello Scafuro (pag. 50-51 sentenza impugnata).
I giudici di merito hanno, quindi, ritenuto sussistente il dolo anche per tali reati quale proiezione diretta del dolo del delitto di corruzione propria, trattandosi t di reati strumentali, relativi alla fase esecutiva dell'accordo e passaggi necessari per realizzare l'obiettivo illecito perseguito, facendo falsamente risultare la Martino avente titolo all'occupazione dell'alloggio, sistemandone la posizione a livello documentale e informatico. Il concorso morale del ricorrente nella forma dell'istigazione è stato correttamente ravvisato, valorizzando l'orientamento finalistico del dolo della corruzione e ritenendo integrato il dolo dei reati connessi dalla prefigurazione dell'azione del soggetto interno all'ente come azione necessariamente dipendente dalla propria condotta istigatrice, propulsiva e concorrente a rafforzarla.
4. Per le ragioni esposte il ricorso del Cafaro va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità dei ricorsi di Schettini Gaetano e di Marotta Fiore consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno. Tutti i ricorrenti, inoltre, vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi di Schettini Gaetano e Marotta Fiore e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rige