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Sentenza — n. 9837/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pretrial detention, ruling home detention insufficient due to criminal history and aggressive impulses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9837/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Manuel Campanile's appeal against a pretrial detention order, upholding the lower court's decision to deny home detention. Campanile argued that the trial court failed to adequately justify why less restrictive measures like electronic monitoring were inappropriate, noting his prior non-prosecution verdict. The court found the detention justified by Campanile's history of aggressive acts and pending criminal charges, concluding that home detention would be insufficient to protect public safety.

Regesto Legislator

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Art. 274, Art. 285 c.p.p.; The court must provide specific reasons demonstrating why a suspect is incapable of complying with home detention conditions, necessitating prison custody as the only adequate precautionary measure.

Parole chiave

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pretrial detention home detention electronic monitoring proportionality principle criminal history public safety custodial measure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 274 c.p.p.
Art. 285 c.p.p.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Campanile Manuel, nato a Benevento il 08/02/1999 avverso l’ordinanza del 01/12/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi , che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/06/2025 il G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento applicava a Manuel C ampanile l a misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La seconda Sezione di questa Corte, decidendo sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame aveva confermato l’ordinanza genetica, con sentenza n. 1967/2025 del 11/11/2025 , ne disponeva l’annullamento con rinvio per difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura custodiale. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale per il riesame, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il provvedimentogenetico.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Manuel Campanile denunciandoun unico motivo di annullamento, per violazione degli artt. 274 e 285 cod. proc. pen.,in quanto il Tribunale per il riesame si sarebbe limitato a richiamare gli indici del rischio di recidiva - nonostante al momento del suo arresto il ricorrente risultasse incensurato, essendo stata emessa nei suoi confronti solo una sentenza di non punibilità per tenuità del fatto-e non avrebbe motivato in ordine a ll’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carceree, quindi, all ’ inadeguatezza degli arresti domiciliari , anche con applicazione del braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente non contesta né la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza né la sussistenza di esigenze cautelarie censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe solo apparentemente motivato in ordine all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con strumenti elettronici di controllo. Ebbene, l'apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi su specificheragioni in base alle quali ritenere la persona sottoposta ad indagini incapace di adempiere alle prescrizioni inerenti la misura, tanto da rendere necessaria la custodia in carcerequale unico presidio idoneo a contenere le esigenze cautelari .

Nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla adeguatezza della sola misura della custodia in carcere,ritenuta l'unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari,alla luce della personalità del ricorrente, che ha dimostrato di non riuscire a contenere i propri impulsi aggressivi(avendo, tra l’altro,aggredito i pubblici ufficiali che lo avevano identificato come autore di una rapina pluriaggravata ai danni di un esercizio commerciale) , de i procedimenti pendenti, relativi a reaticontro la persona (estorsione), il patrimonio (furto) e in materia distupefacenti (fatto per cui è stato arrestato il 08/03/2024 ) , commessi in un significativo lasso temporale che va dal 2018 al 2025, dei contatti con ambienti criminali in cui appare essere inserito alla luce di dette pendenze.

In tale quadro,misure meno afflittive sono state ritenute non sufficienti alla salvaguardia delle esigenze di tutela della collettività,tanto più che la misura degli arresti domiciliari anche con l'ausilio di strumenti di controllo elettronici avrebbe dovuto essere scontata nello stesso territorio comunale ove sono stati commessi i fatti. Tale motivazione, adeguata rispetto alle deduzioni difensive e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con il ricorso cheva, dunque, rigettato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso