Court confirms extortion conviction for using violence to collect an unenforceable debt against a bankrupt company's family.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals by De Lucia Aniello and De Lucia Raffaele, confirming their conviction for attempted extortion. The court held that the defendants used violence and threats to collect a debt from Santoriello, who was fully aware the claim was unenforceable against the bankrupt Ige.Co. and the Iossa family. Consequently, the court ruled that the defendants' intent to obtain unjust profit, despite the lack of legal standing for the debt, satisfied the subjective element of extortion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629, comma 1 cod. pen.; Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.: When agents use violence to collect a claim known to be legally unenforceable, the subjective element of extortion is satisfied by the intent to obtain unjust profit, regardless of the victim's initial willingness to pay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: De Lucia Aniello nato a Pollena Trocchia il 16/09/1988 De Lucia Raffaele nato a Acerra il 05/06/1960 avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18/06/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1673/24 emessa in data 30/10/2024, ha confermato la sentenza n. 109022 emessa in data 24/05/2022 dal tribunale di Nola in composizione collegiale, appellata da De Lucia Aniello e De Lucia Raffaele,come parzialmente riformata con sentenza n. 227924 emessa in data 5/3/2024 dalla Corte di appello di Napoli. Con quest'ultima sentenza i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt 110, 56, 629, comma 1 cod. pen. per avere avvicinato tale Iossa Raffaele, intimandogli di provvedere al pagamento di un debito e proferendo nel contempo le espressioni ‘voi sapete come agiamo’, nonché aver avvicinato Iossa Verdolino, mediante violenza e minacce consistite dapprima nell'intimazione a scendere dall'auto e nel colpirlo con uno schiaffo al volto, poi intimandogli di consegnare i soldi; ponevano quindi in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto con pari danno della persona offesa consistente nel pagamento del credito di Santoriello Antonio.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 30/10/2024 ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 05/03/2024, ritenendo necessario accertare nella competente sede di merito, così da procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, se la pretesa arbitrariamente coltivata da Santorielloe dai De Lucia fosse ragionevolmente suscettibile di ricevere tutela dall'ordinamento giuridico e non risultasse in qualsiasi modo più ampiao diversa e in secondo luogo se gli odierni imputati avessero perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile ovvero fossero stati spinti anche da un'ulteriore fine di profitto. 2.I ricorrenti, assistiti dall'avvocato Attilio Panagrosso, hanno proposto ricorso congiunto nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 18/06/2025, proponendo due ordini di motivi e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1 in particolare con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera b)cod. proc . pen ., in relazione agli artt . 629 e 393 cod . pen . , nella parte in cui ha ritenuto la condotta ascritta agli imputati inquadrabile nella fattispecie della tentata estorsione e non in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, omettendo di verificare se gli agenti avessero agito con ragionevole convinzione di attuare un proprio diritto e analizzando invece in diritto la fondatezza della pretesa azionata dagli agenti senza conformarsi così al principio di diritto della sentenza rescindente.
La Corte di appello non avrebbe valuta to le informazioni probatorio conformandosi al principio di diritto delle Sezioni Unite, ribadito dalla sentenza rescindente,e ha ritenuto di escludere la sussistenza di una penale responsabilità dei ricorrenti ex articolo 393 cod.pen. solo perché infondata in diritto civile la pretesa azionata nei confronti della persona offesa, soffermando la valutazione esclusivamente sull'esistenza nell'ordinamento giuridico del diritto azionato dai ricorrenti, prescindendo dall'accertamento sotto il profilo psicologico di cosa pensassero i ricorrenti; tema da investigare non doveva essere la tutelabilità del diritto rivendicato dagli agenti, ma l'accertamento se quella pretesa, per l'uomo medio quindi per gli stessi imputati, fosse arbitraria o ragionevolmente fondata in diritto, senza compiere analisi del dolo sottostante la condotta al fine di accertare se quella violenza e minaccia fosse stata posta in essere nella ragionevole convinzione della relativa fondatezza.
Nessuna valenza è stata attribuita alla circostanza che la stessa persona offesa,di sua sponte e senza essere chiamato in causa dal creditore originario, si propose di estinguere il debito maturato dal padre, ingenerando negli agenti la ragionevole convinzione di avere il diritto di poter pretendere quanto la stessa persona offesa aveva promesso spontaneamente e che pertanto non appariva ingiusto profitto per gli agenti. 2.2 Con il secondo motivo si censura la violazione dell'articolo 606, lett.e ) cod.proc. pen . per mancanza e contraddittorietà della motivazione , per avere escluso la sussistenza dellainconsapevolezza dell'ingiustizia del diritto preteso e della infondatezza dello stesso, con motivazione ‘perplessa’ e travisando un'informazione probatoria decisiva, in particolare le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che aveva ingenerato la ragionevole convinzione nei ricorrenti che fosse il nuovo debitore dopo la morte del padre e a prescindere dalla vicissitudine societarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2.I motivi dedotti possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta correlazione, dal momento c he le complessive argomentazioni difensive poggiano sulla qualificazione della volontà degli imputati in termini di dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di estorsione. 3.La sentenza impugnata ha messo in rilievo in modo analitico e logico gli elementi discriminanti tra le due fattispecie di reato, anche sul punto dell'elemento psicologico. In particolare, ha evidenziato che: -la persona offesa Verdolino Iossa non aveva assunto alcuna obbligazione civilisticamente tutelabile verso il creditore Antonio Santoriello; -il credito di quest'ultimo, pacificamente sorto nei confronti della società Ige.Co. (a suo tempo gestita dal padre della p.o.), doveva essere escusso nell'ambito della procedura fallimentare della stessa; - il creditore era consapevole di questo profilo, tant’è che aveva avanzato la domanda di insinuazione nel passivo, ma il credito non era stato ammesso (cfr. pag. 10-11 sent.); -solo successivamente al rigetto in sede giudiziaria della pretesa creditoria (tra il 2016 ed il 2018) erano state poste in essere dagli odierni ricorrenti le condotte minatorie e violente nel corso del mese di gennaio 2020.
Il ragionamentosvolto sul punto dalla Corte d’appello non solo è conforme alle risultanze processuali, ma anchealla giurisprudenza consolidata in materia ed in particolare alla pronuncia rescindente di questaCorte, che ha posto l’attenzione sulla effettiva tutelabilità giuridica della pretesa coltivata dall’agente e sulla eventuale consapevolezza degli imputati di agire per tutelare un credito esigibile. Il credito non era azionabile nei confronti dello Iossa ed non era più azionabile nei confronti dell'effettivo debitore. Quanto al profilo del dolo, Santoriello era pienamente consapevole - in termini di certezza -della sua non ammissione nello stato passivo della fallita Ige.Co., consapevolezza condivisa dai due De Lucia, secondo argomenti logicamente esposti dalla Corte di Appello, ricostruendo le due deposizioni del Santoriello e della persona offesa Verdolino Iossa (pag. 9-10).
E’ lo stessoSantoriello a dichiarare di voler “far intervenire il suocero” solo in virtù della “vecchia amicizia” che lo legava agli Iossa, dunque dopo il definitivo rigetto delle iniziative giudiziarie, mentre in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico” (Sez. VI, sentenza n. 47672 del 4/10/2023, Orlando). Così ricostruito il nucleo centrale in fatto ed in diritto della vicenda processuale, anche le offerte della persona offesa di ripianare il debito della società fallita devono essere inquadrate nell’ambito di un tentativo di appianare la situazione con persone che avevano un legame col padre, ma senza alcun riconoscimento di un vincolo giuridico, con la connessa esclusione di qualsiasi ipotesi di accollo in senso tecnico, come correttamente sostenuto dal collegio di merito (pag. 11della sentenza impugnata).
La circostanza che i due ricorrenti portarono alle estreme conseguenze, con minacce e violenza, una trattativa non sorretta da una pretesa civilmente azionabile comporta il riconoscimento del dolo di estorsione ; l e condotte illecite dei ricorrenti si sono estrinsecate con piena consapevolezza nei confronti di una persona altrettanto consapevole di non dovere alcunché sotto il profilo giuridico al familiare degli imputati (per cui risulta pienamente integrato l’elemento del dolo della fattispecie estorsiva, avendo i ricorrenti persegu ito il conseguimento di un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, come richiesto dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 29541/2020, Filardo). 4.In definitiva, sono rilevabili nella vicenda processuale tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di estorsione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, mentrei tentativi dello Iossa di addivenire a pagamenti parziali del debito altrui devono essere logicamente inquadrati nell’ambito del comune fenomeno del soggetto sottoposto a pressioni estorsive, che cerca di evitare danni peggiori, e non un riconoscimento di debito, come sostenuto nelle tesi difensive. 5.La sentenza impugnata, che ha assolto in modo congruente all’onere di fornire un supplemento di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, deve essere confermata, e i ricorsi rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M