Sentenza — n. 9441/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa il 21 marzo 2024 dal Tribunale della stessa città, con cui Davide Ribaudo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen; Sentenza — n. 9441/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen.;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ribaudo Davide, nato a Palermo il 23/10/1995 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso; letta la memoria dell'Avv. Angelo Nicotera, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa il 21 marzo 2024 dal Tribunale della stessa città, con cui Davide Ribaudo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.;
2. considerato che avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati: 2.1. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.; 2.2. violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo stata fornita spiegazione del discostamento della pena dai minimi edittali. Inoltre, per effetto della scelta del rito abbreviato, la pena di anni uno e mesi tre di reclusione, indicata in motivazione, doveva essere ridotta a mesi dieci anziché a un anno di reclusione;
3. rilevato che il ricorso è fondato, atteso che la Corte territoriale non ha dato risposta al motivo di appello con cui l'imputato aveva richiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., evidenziando che aveva agito per l'ira determinata dal non accoglimento delle sue legittime istanze di trasferimento alla Casa .di reclusione di Palermo o altro istituto penitenziario nei pressi del capoluogo siciliano, in cui vive la sua famiglia;
4. considerato che l'accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure, sollevate dal ricorrente;
5. ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Sentenza con motivazione semplificata. Così decis