Cassation court annuls appeal judgment declaring acquittal due to statute of limitations on resistance to public official charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's judgment which had excluded recidivism but failed to declare the crime extinguished by the statute of limitations. The defense argued that the seven-and-a-half-year limitation period expired in April 2024, prior to the appeal proceedings, while the prosecution contended the issue was procedurally inadmissible. The court ruled that once recidivism is excluded, the defense must immediately invoke the statute of limitations, leading to the acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the court of appeal must declare this extinction immediately upon excluding recidivism, even if the limitation period expired after the appeal was filed but before the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto Saccotelli Francesco, nato ad Andria il 18/04/1988 avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Francesco Saccotelli ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 23 febbraio 2022 dal Tribunale di Trani, ha escluso la recidiva qualificata contestata all'imputato e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Andria il 12 ottobre 2016. yu7 Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione dell'art. 129 cod. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione del reato, atteso che, una volta esclusa la recidiva, era orami decorso il termine massimo di 7 anni e mezzo.
Evidenzia che, in assenza di sospensioni, la prescrizione era maturata il 12 aprile 2024, prima della celebrazione del giudizio di appello, e che tale circostanza era stata dedotta nelle conclusioni scritte depositate in data 8 gennaio 2025, chiedendo espressamente l'esclusione- della recidiva e l'estinzione del reato per prescrizione; segnala, da ultimo, che la questione non poteva essere dedotta nell'atto di appello perché quando fu presentata l'impugnazione in data 6 luglio 2022 il termine non era ancora decorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.". (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), il motivo è fondato. In accoglimento del motivo di appello, ribadito nelle conclusioni scritte in cui si chiedeva contestualmente l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte territoriale ha escluso la recidiva, originariamente contestata, ma non ha rilevato che, per l'effetto, era ormai decorso il termine massimo di prescrizione. Infatti, avuto riguardo alla data di commissione del reato- 12 ottobre 2016- in assenza di sospensioni, il termine massimo era maturato il 12 aprile 2024. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 18 febbraio 20246 Il Consiglie