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Sentenza — n. 9435/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for destroying electronic monitoring bracelet, ruling offense is public prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9435/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for destroying an electronic monitoring bracelet. The appellant argued the offense was a private prosecution matter and requested a fine instead of imprisonment, citing prison work records. The court rejected these claims, establishing that the bracelet constitutes property for public service, making the offense procedible d'ufficio, and noting the appellant's current lack of solvency.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The destruction of an electronic monitoring bracelet is a public prosecution offense because the device is property destined for public service; requests for fine substitution are rejected when the defendant's current economic solvency is demonstrably negative.

Parole chiave

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public prosecution offense electronic monitoring bracelet public service property substitution of penalty economic solvency assessment private prosecution limitation Cassazione appeal dismissal braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
La procedibilità a querela di parte, limitata ai casi di danneggiamento non aggravato di cui al comma 1 dell'art. 635 cod. pen., «salvo che il fatto (sia) commesso in occasione del delitto previsto dall'art.
Art. 625 cod. pen.
31, estesa anche alle ipotesi di danneggiamento aggravato di cui all'art. 625, comma 2, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione.
Art. 133 cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto che il fatto non presenti i connotati della tenuità, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod.
d. Igs. n. 31/1994
b) d. Igs. n. 31/1994, essendo il reato di danneggiamento -contestato senza alcun riferimento ad aggravanti- procedibile a querela, nel caso di specie non presentata.
artt. 635 cod. pen
Violazione di legge in relazione agli artt. 635 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 635 cod. pen
La procedibilità a querela di parte, limitata ai casi di danneggiamento non aggravato di cui al comma 1 dell'art. 635 cod. pen., «salvo che il fatto (sia) commesso in occasione del delitto previsto dall'art.
art. 331 cod. pen
pen., «salvo che il fatto (sia) commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen.
art. 133 cod. pen
La Corte di appello ha ritenuto che il fatto non presenti i connotati della tenuità, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez 6, n. 5986 del 16/01/2026
Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025
Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024
288986 - 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse Leme, Rv.
Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022
286318 - 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Khemaies Sami (CUI 04Y9BCB) nato in Tunisia il 05/10/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste dell'avvocato Simone Rosario Matraxia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato Sami Khemaies per i delitti di cui agli artt. 635 e 385 cod. pen., per essere evaso dagli arresti domiciliari dopo aver distrutto il braccialetto elettronico.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 635 cod. pen. e 1, comma 1, lett.

b) d. Igs. n. 31/1994, essendo il reato di danneggiamento -contestato senza alcun riferimento ad aggravanti- procedibile a querela, nel caso di specie non presentata. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione. 2.3. Violazione degli artt. 133, 20 -bis cod. pen. e 53 I. 689/1981, difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, essendo stata dimostrata la solvibilità dell'imputato attraverso la documentazione relativa all'attività lavorativa svolta in carcere e non essendo la condizione economica disagiata sufficiente, di per sé, a fondare detto rigetto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con cui ha ribadito il primo e il secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che il reato di danneggiamento del braccialetto elettronico sarebbe punibile a querela di parte, è manifestamente infondato. La procedibilità a querela di parte, limitata ai casi di danneggiamento non aggravato di cui al comma 1 dell'art. 635 cod. pen., «salvo che il fatto (sia) commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità», è stata, dall'art. 1, lett.

b) del d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31, estesa anche alle ipotesi di danneggiamento aggravato di cui all'art. 625, comma 2, n. 1 «limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)». L'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. si riferisce alle ipotesi in cui «il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».

Per effetto della novella sopra richiamata, è, quindi, divenuto procedibile a querela di parte il danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, mentre è rimasto procedibile d'ufficio il danneggiamento commesso sulle altre categoria di cose elencate dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. sopra riportato, tra cui quella delle cose «destinate a pubblico servizio». Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide, ha già avuto modo di affermare che il braccialetto elettronico è qualificabile come «cosa destinata a un pubblico servizio», con conseguente procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività (Sez 6, n. 5986 del 16/01/2026, n, 5986, Amato, n.m.).

3. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto che il fatto non presenti i connotati della tenuità, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, dell'entità del danno e delle modalità del fatto, in quanto l'imputato, dopo aver usufruito della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha distrutto un bene dello Stato per evadere, così facendo perdere le proprie tracce, senza dare alcuna spiegazione o giustificazione dell'accaduto. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente intaccata dal ricorso.

4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base a elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025, Mazza, Rv. 288986 - 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse Leme, Rv. 286318 - 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e che la documentazione attestante quanto ricavato dal lavoro svolto presso il carcere era risalente e non idonea a fornire indicazioni sulle capacità economiche attuali. Tale elemento, in uno con le modalità della condotta, da cui si evince che l'imputato «ha in spregio gli ordini dell'autorità», ha fondato il rigetto dell'istanza di sostituzione, non intaccata dalle censure dedotte con il ricorso.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma