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Sentenza — n. 9433/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court verdict for false testimony due to lack of proper defense notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9433/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's confirmation of a false testimony conviction because the defendant was not properly notified of the trial date. Although a defense lawyer was eventually appointed, the initial notification was sent to an attorney with the same surname but a different first name, failing to prove the defendant knew the proceedings had begun. The court ruled this procedural defect constituted an absolute nullity of the defense rights, necessitating the annulment and remittal of the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: A defect in notifying the defendant of the trial date, such as sending it to an attorney with a different first name despite a shared surname, constitutes an absolute nullity of the defense rights that requires the annulment of the judgment.

Parole chiave

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false testimony conviction absolute nullity defense improper notification trial same surname different name procedural defect annulment falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
Difetta, dunque, la prova della conoscenza dell'inizio del giudizio in capo al ricorrente, e si versa, pertanto, in un'ipotesi di lesione del diritto di difesa foriera di nullità assoluta, suscettibile di essere dedotta e rilevata anche in Cassazione (art. 179 cod.
art. 372 cod. pen
La Corte d'appello di Trieste confermava la condanna in primo grado di Renata Viscenzutti per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).
art. 179 cod. proc. pen
Difetta, dunque, la prova della conoscenza dell'inizio del giudizio in capo al ricorrente, e si versa, pertanto, in un'ipotesi di lesione del diritto di difesa foriera di nullità assoluta, suscettibile di essere dedotta e rilevata anche in Cassazione (art. 179 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vilocenzutti Renata, nata il 11/06/1945 a Moimacco avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio, che ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Trieste confermava la condanna in primo grado di Renata Viscenzutti per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite dell'Avv. Giovanni Battista Campeis, deducendo, con un motivo unico, nullità della sentenza a causa del mancato avviso dell'udienza fissata per il dibattimento. Dapprima, fu avvisato un difensore diverso da quello di fiducia e, successivamente, si è provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, sebbene, come risulta anche dalla prima pagina dei motivi di gravame, l'enunciazione del difensore di fiducia fosse chiara (vi appare il suo logo) e nel fascicolo processuale fossero depositati sia il mandato rilasciato originariamente sia quello unito ai motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), nel caso di specie, dagli atti processuali risulta che le notifiche furono eseguite all'indirizzo di un Avvocato che ha lo stesso cognome del difensore di fiducia dell'imputato, ma un nome di battesimo diverso. Difetta, dunque, la prova della conoscenza dell'inizio del giudizio in capo al ricorrente, e si versa, pertanto, in un'ipotesi di lesione del diritto di difesa foriera di nullità assoluta, suscettibile di essere dedotta e rilevata anche in Cassazione (art. 179 cod. proc. pen.), tale da travolgere gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.