Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defendant of summons, violating absolute nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Court of Appeal's judgment, ordering a retrial before a different section. The defendant argued the appeal court erred by failing to notify her of the first-instance summons after she had appointed a new lawyer. The court held that this omission violated the absolute nullity rule regarding the lack of adversarial proceedings, necessitating the annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179 cod. proc. pen.; The failure to notify a defendant of the summons in the first instance, when they have appointed a new lawyer, constitutes an absolute nullity that requires the annulment of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente SENTENZA sul ricorso proposto da Cresta Colette, nata ad Asti il 31/01/1968 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 03/07/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 marzo 2023 dal Tribunale di Asti nei confronti di Colette Cresta, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ha confermato nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado al difensore e all'imputata. La ricorrente ha ricordato di avere trasmesso la nomina a nuovo difensore, con la revoca di quello precedente e l'elezione di domicilio presso il nuovo difensore, tramite posta certificata all'indirizzo della segreteria della Procura della Repubblica il 20 luglio 2020, prima dell'emissione del decreto di citazione in giudizio, datato 14 settembre 2020, depositato il successivo 18 settembre.
Nel decreto di citazione erano stati indicati il difensore di fiducia ormai revocato e la precedente elezione di domicilio dell'imputata presso lo studio di tale difensore. Il decreto, inoltre, era stato notificato al precedente difensore di fiducia sia in proprio che quale domiciliatario, mentre nulla era stato notificato al nuovo effettivo difensore e donniciliatario dell'imputata. 2.2. Erronea applicazione della legge, essendo stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 cod. pen., pur se l'azione dell'imputata era stata finalizzata non ad opporsi all'operato dei pubblici ufficiali, ma ad adempiere all'invito ad allontanarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dagli atti del fascicolo, il cui esame è imposto in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata, risulta che la ricorrente, prima dell'emissione del decreto di citazione in giudizio, aveva trasmesso alla Procura procedente la revoca del precedente difensore di fiducia e la nomina del nuovo difensore, presso il cui studio aveva eletto domicilio. Risulta, inoltre, che il decreto di citazione è stato notificato al precedente difensore di fiducia anche quale domiciliatario dell'imputata. Alla luce di quanto precede va rilevato che all'imputata non è stato notificato il decreto di citazione in giudizio e ciò integra un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così de