Sentenza — n. 9182/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como, decidendo all'esito di giudizio abbreviato, assolveva Roberto Casarelli dall'imputazione di tentata induzione indebita. All'imputato, Ispettore della Polizia stradale, si contestava di aver indebitamente esercitato pressioni su un suo sottoposto, Christian Rocca, al fine di indurlo a non elevare contravvenzione o, comunque, a contestare una sanzione più lieve, nei confronti di Cristian De Maria, conoscente del predetto imputato. Nello specifico, è stato accertato che Casartelli, mentre Rocca era in procinto di contravvenzionare De Maria all'esito di un controllo su strada, veniva contattato telefonicamente da De Maria, il quale sollecitava un intervento in suo favore;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 319-quater cod. pen; Sentenza — n. 9182/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, deve ritenersi che la condotta posta in essere da Casartelli, per quanto sicuramente posta in violazione dei più basilari principi che dovrebbero informare l'agire di un pubblico ufficiale, non ha integrato il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Della Repubblica Presso II Tribunale di Como nel procedimento a carico di Casartelli Roberto, nato a Como il 18/8/1972 avverso la sentenza del 3/4/2025 emessa dal Tribunale di Como visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria degli Avvocati Edoardo Pacia e Mosè Botta, i quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como, decidendo all'esito di giudizio abbreviato, assolveva Roberto Casarelli dall'imputazione di tentata induzione indebita. All'imputato, Ispettore della Polizia stradale, si contestava di aver indebitamente esercitato pressioni su un suo sottoposto, Christian Rocca, al fine di indurlo a non elevare contravvenzione o, comunque, a contestare una sanzione più lieve, nei confronti di Cristian De Maria, conoscente del predetto imputato. Nello specifico, è stato accertato che Casartelli, mentre Rocca era in procinto di contravvenzionare De Maria all'esito di un controllo su strada, veniva contattato telefonicamente da De Maria, il quale sollecitava un intervento in suo favore;
Casartelli si faceva passare al telefono Rocca, al quale rivolgeva frasi del tipo "è mio amico", tentando in tal modo di indurlo a non fare la contravvenzione. A fronte della pacifica ricostruzione del fatto, il giudice di primo grado assolveva l'imputato sul presupposto che la condotta posta in essere non conteneva alcuna forma di minaccia o induzione indebita, tale da consentire di configurare il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. come, peraltro, già evidenziato nella sentenza resa da questa Corte in occasione dell'annullamento senza rinvio disposto relativamente all'applicazione della misura cautelare disposta nei confronti di Casartelli.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, formulando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'intervenuta esclusione del reato di tentata induzione indebita. Il ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda in punto di fatto, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, la sentenza "Maldera" delle Sezioni unite, ritenendo che di tali principi fosse stata data un'errata interpretazione. In particolare, si sottolinea come all'imputato fosse stato contestato il mero tentativo di induzione indebita, il che avrebbe imposto una diversa valutazione della condotta induttiva. Sottolinea il ricorrente come la condotta doveva essere letta congiuntamente al ruolo gerarchico rivestito dall'imputato rispetto al sottoposto cui rivolveva, implicitamente, la richiesta di non elevare alcuna contravvenzione, nonché il fatto che il modus operandi emerso dalle indagini non era certamente isolato, bensì si inseriva in una abituale condotta di abuso della funzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.2. Occorre premettere che il quadro fattuale, esaminato nel giudizio abbreviato, è rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello valutato nella sentenza, relativa alla stessa vicenda in fase cauterlare, resa da Sez.6, n. 21943 del 7/2/2024, Casartelli, Rv. 286510, con la quale si dava atto che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di metus nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio.
Nella citata sentenza, con la quale veniva disposto l'annullamento senza rinvio della misura cautelare applicata al ricorrente, si evidenziava la carenza degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita. In particolare, si sottolineava che nel corso del breve colloquio telefonico intercorso tra Casartelli e Rocca non emergeva una richiesta insistente, essendosi il tutto limitato ad un solo brevissimo scambio di parole, senza nessun seguito, senza peculiari premesse, né implicite minacce, essendosi Casartelli limitato a "raccomandare", peraltro invano, un trattamento di favore nei confronti del soggetto sottoposto a controllo da Rocca.
L'elemento dirimente veniva individuato nel fatto che la conversazione intercorsa tra il ricorrente e il suo sottoposto non conteneva alcun riferimento, neppure implicito, al vantaggio indebito che Rocca avrebbe conseguito se avesse ceduto alla condotta induttiva in favore del conoscente dell'imputato. 2.1. Le considerazioni sopra richiamate non risultano in alcun modo superate all'esito del giudizio abbreviato, né risultano condivisibili le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla ricostruzione del reato di tentata induzione indebita. Sostiene il ricorrente che la semplice affermazione fatta da Casartelli a Rocca, nel dirgli che il soggetto sottoposto a controllo "era un suo amico", darebbe luogo ad un tentativo di induzione indebita, dovendosi inserire tale locuzione nel contesto dei rapporti esistenti tra i protagonisti della vicenda e, in particolare, del fatto che Rocca era in posizione subordinata rispetto a Casartelli.
Al contennpo, sottolinea il ricorrente come la sollecitazione rivolta a Rocca aveva un contenuto volutamente criptico, ma comunque incompatibile con qualsivoglia significato lecito. 2.2. Premesso che la condotta posta in essere da Casartelli esulava dal corretto svolgimento delle sue funzioni, ben potendo integrare illeciti di natura disciplinare, deve ugualmente escludersi la sussistenza del reato contestato. Il reato di induzione indebita presuppone, anche nella forma tentata, che il pubblico agente ponga in essere una qualche forma di sollecitazione accompagnata quanto meno dalla prospettazione di un indebito vantaggio per il destinatario della richiesta illecita.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che l'imputato abbia — sia pur implicitamente — prospettato a Rocca una utilità conseguente alla sua richiesta di non sanzionare il suo amico sottoposto a controllo. Come già osservato da questa Corte, Casartelli ha posto in essere una condotta «volta a determinare, istigare, il pubblico ufficiale a violare i propri doveri di ufficio al fine di favorire un terzo; una condotta non di induzione ma al più riconducibile al contributo morale finalizzato all'altrui illecito agire». Come ampiamente chiarito da Sez.U, n. 12228, del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258475, nel reato di induzione indebita è necessario che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, al contempo prospettandogli una qualche forma di vantaggio quale conseguenza dell'accettazione della richiesta indebita.
Nel caso di specie, pertanto, difettano entrambi i requisiti propri del reato di induzione indebita, posto che la richiesta formulata da Casartelli non conteneva alcuna potenzialità induttiva, essendosi risolta in una mera "raccomandazione" in favore del proprio amico sottoposto a controllo, al contempo, in cambio dell'eventuale accoglimento della richiesta di soprassedere all'elevazione della contravvenzione, non veniva prospettato alcun tipo di vantaggio indebito in favore di Rocca. In tal senso depone la consolidata giurisprudenza, essenzialmente formatasi con riguardo all'abrogato reato di abuso d'ufficio, secondo cui la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato (da ultimo, Sez.6, n.40428 del 22/6/2023, Marra, Rv. 285276).
In conclusione, deve ritenersi che la condotta posta in essere da Casartelli, per quanto sicuramente posta in violazione dei più basilari principi che dovrebbero informare l'agire di un pubblico ufficiale, non ha integrato il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. PQ