Italian Court rejects appeal against European arrest warrant custody, citing specific risks of surrender evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's order imposing prison custody for a European arrest warrant. The applicant argued that his flight from Romania was unjustified and that home detention was available, claiming he did not know the trial outcome. The court rejected these claims, noting the applicant explicitly stated he fled to avoid unjust consequences and that his stated home was intended to facilitate escape. Consequently, the court upheld the high risk of surrender evasion inherent in the applicant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 4, legge n. 69 del 2005; Art. 9, commi 4 e 5, legge n. 69 del 2005: In European arrest warrant proceedings, the risk of surrender evasion must be assessed based on the specific context of international delivery, where the physical presence of the requested person is a prerequisite for the transfer decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zha Julien Sorel, nato in Romania il 28/08/1982 avverso l'ordinanza del 14/01/2026 della Corte d'appello di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha, in sede di convalida di arresto, applicato la misura della custodia cautelare in carcere al ricorrente, colpito da mandato di arresto europeo a fini esecutivi emesso in data 19/11/2025 dalla Autorità giudiziaria della Romania in relazione ai reati di percosse, atti persecutori, lesioni personali e minacce, per i quali è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.
2. Zha Julien Sorel, assistito dal difensore Damiano Danesin, propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base di due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 9, comma 4, legge n. 69 del 2005 in ordine alla sussistenza del pericolo di sottrazione alla consegna. In particolare, ha censurato la motivazione, giudicata apparente e frutto di travisamento del contenuto degli atti processuali, là dove ha ancorato la decisione sulla sussistenza di "un elevato rischio di sottrazione alla consegna" alla considerazione delle "cause dell'allontanamento del prevenuto dalla Romania", ossia "sottrarsi alle conseguenze di un processo e quindi di una condanna che ritiene ingiusti".
Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato come tale profilo non sia rinvenibile nel verbale di audizione del consegnando, ove invece si evince come lo stesso non avesse avuto conoscenza dell'esito del processo. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 9, commi 4 e 5, legge cit. in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare, in quanto l'impugnato provvedimento non ha motivato in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari o di altre misure non custodiali quali misure idonee ad evitare il pericolo di sottrazione del consegnando, pur avendo la Corte distrettuale fatto riferimento alla dimostrata disponibilità di un domicilio idoneo all'esecuzione di misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. Va premesso che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo e di estradizione risponde ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna. Come evidenzia l'art. 9, comma 4, legge cit., l'applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell'esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna, in quanto lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l'impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio.
Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce il presupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317 del 12/01/2023, Rv. 284146). Il mandato di arresto europeo, al pari dell'estradizione, sono infatti istituti preordinati al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la 'fisica disponibilità" da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico; le esigenze cautelari vanno poi correlate con l'esito del procedimento di consegna: la traditi° in vinculis della persona richiesta.
Le peculiarità del procedimento cautelare in questo settore rendono evidente come non siano ad esso automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga. Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge cit., al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presenti le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023).
2. Nel caso in esame, la Corte ha ragionevolmente valorizzato la circostanza relativa all'ingiustificato allontanamento del ricorrente dal territorio romeno proprio in concomitanza con la condanna irrogatagli, quale elemento fattuale da cui inferire il rischio di futura sottrazione alla consegna, ed ha coerentemente fondato il rilevato pericolo di fuga, definito 'elevato', sulla base delle stesse affermazioni da lui rese in sede di convalida, ove ha dichiarato di aver partecipato al primo grado di giudizio allontanandosi dal Paese dopo la proposizione dell'appello ed, espressamente, di essersene allontanato per riparare in Italia ove è radicata la madre, presso il domicilio ritenuto in astratto idoneo per l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, così da sottrarsi alle conseguenze di un processo e quindi di una condanna che ritiene ingiusta. Apprezzamento di merito, questo, logicamente argomentato e, come tale, immune da vizi in questa Sede deducibili.
3. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. o Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'