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Ordinanza — n. 8995/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8995/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8995/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Negrei Bogdan Adrian, nato in Romania il 26/12/1980 avverso l'ordinanza del 22/01/2026 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo. 1.Con ordinanza del 22 gennaio 2026 la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura custodiale formulata dal difensore di Negrei Bogdan Adrian, destinatario di mandato di arresto europeo emesso dall'AG rumena per traffico di armi e associazione criminale, ravvisando un concreto e attuale pericolo di fuga.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 719 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8995/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va precisato che avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione e che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, sicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal consegnando.

Parole chiave

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allontanamento traffico aggravato di stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti estradizione porto abusivo di armi coazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza in data 26 gennaio 2026 il Negrei, con dichiarazione resa ex art. 123 cod.
art. 719 cod. proc. pen
69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione e che ai sensi dell'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione e che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Negrei Bogdan Adrian, nato in Romania il 26/12/1980 avverso l'ordinanza del 22/01/2026 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 22 gennaio 2026 la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di sostituzione della misura custodiale formulata dal difensore di Negrei Bogdan Adrian, destinatario di mandato di arresto europeo emesso dall'AG rumena per traffico di armi e associazione criminale, ravvisando un concreto e attuale pericolo di fuga.

2. Avverso detta ordinanza in data 26 gennaio 2026 il Negrei, con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen., ha proposto ricorso, contestando la sussistenza del pericolo di fuga, in quanto vive e lavora regolarmente in Italia da quattro anni senza commettere alcun reato, sicché non vi è ragione di essere sottoposto alla misura custodiale. -

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal consegnando.

2. Va precisato che avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione e che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, sicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal consegnando.

3. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 17 febbraio 2026 Il Consigliere tensore