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Sentenza — n. 8994/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal after lower court granted prison visits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8994/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant withdrew the request after the Court of Appeal authorized prison visits. The applicant initially challenged the refusal of visits to his wife on grounds of lack of reasoning and absence of justified needs. The court ruled that the subsequent withdrawal, caused by the granting of the requested relief, eliminated the interest in the decision without constituting a loss of the case.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the applicant withdraws the request after the lower court grants the relief sought, as the interest in the decision ceases to exist.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of interest in decision withdrawal of request prison visits authorization procedural economy principle espulsione di familiari diritto di visita congedo di assistenza ai familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Khlynovskiy Roman Yuryevich, nato in Kazakistan il 27/09/1983 avverso l'ordinanza del 07/01/202/della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di colloqui in carcere tra il ricorrente e la moglie, alla luce dei pareri negativi espressi dall'Autorità giudiziaria richiedente l'estradizione e dal Procuratore generale.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Roman Yuryevich Khlynovskiq per difetto di motivazione e per l'assenza di ipotizzabili esigenze a giustificazione del rigetto dell'istanza. o97 3. In data 02/02/2026 il difensore ha rinunciato al ricorso, avendo la Corte di appello di Bologna, nelle more, autorizzato i colloqui tra l'estradando e la moglie

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sopravvenuta rinuncia, conseguente all'autorizzazione a svolgere i colloqui prima negati, rende il ricorso inammissibile per carenza di intesse. Poiché la rinuncia deriva da causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così d