Ordinanza — n. 8993/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASimone Pomponi, per il tramite del difensore di fiducia, ha avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 625 - bis, comma 3, cod. proc. pen., di correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 869/2025 - RGNR n. 11612/2025 emessa da questa Corte all'esito della udienza pubblica del 27 giugno 2025. 1.1. Ha dedotto il ricorrente che, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C) della rubrica, ne avesse tuttavia disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, in tal modo incorrendo in un evidente errore materiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8993/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 625 - bis, comma 3, cod. proc. pen., di correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 869/2025 - RGNR n. 11612/2025 emessa da questa Corte all'esito della udienza pubblica del 27 giugno 2025. 1.1. Ha dedotto il ricorrente che, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C) della rubrica, ne avesse tuttavia disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, in tal modo incorrendo in un evidente errore materiale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pomponi Simone nato a Roma il 05/11/1980 avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di Cassazione Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Simone Pomponi, per il tramite del difensore di fiducia, ha avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 625 - bis, comma 3, cod. proc. pen., di correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 869/2025 - RGNR n. 11612/2025 emessa da questa Corte all'esito della udienza pubblica del 27 giugno 2025. 1.1. Ha dedotto il ricorrente che, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C) della rubrica, ne avesse tuttavia disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, in tal modo incorrendo in un evidente errore materiale.
2. La richiesta è manifestamente infondata. Al capo C) della sentenza si contesta a Simone Pomponi e ad altri imputati il delitto di lesione personale ai danni degli Agenti di P.g., Gaetano Romanucci e Massimo Rossi: dal capo di imputazione, ma soprattutto dalla motivazione della sentenza, oggetto del presente ricorso, si evince che i due Pubblici Ufficiali furono aggrediti, ii~b in momenti diversi e non sempre da parte delle stesse persone, venendo anche attinti in diverse regioni corporee, riportando lesioni di differente natura ( puntualmente descritte nell'editto accusatorio). 2.1.
In conseguenza di ciò, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma nei confronti di Simone Pomponi, limitatamente alle lesioni personali che gli Agenti, Romanucci e Rossi, avevano subito rispettivamente al naso e alla mano per non avere commesso il fatto , essendo questo tipo di lesioni riferibili alla condotta aggressiva di altra imputata (nei confronti della quale il delitto non era stato tuttavia contestato); mentre, riteneva che le ulteriori condotte criminose - che avevano cagionato ai due Agenti altre lesioni, pure contestate e descritte sempre nel medesimo capo C) - fossero ascrivibili a Simone Pomponi idi guisa che, limitatamente a tale segmento di condotta ( oggettivamente meno grave rispetto a quello ab origine contestato), la sentenza impugnata dovesse essere annullata > ma con rinvio ai fini della rideternninazione del trattamento sanzionatorio.
3. Per le ragioni esposte, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle