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Sentenza — n. 8991/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible as preliminary judge did not revoke summary trial request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8991/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a preliminary hearing order granting trial by reference to Erica Piccinardi, arguing the judge implicitly revoked a prior summary trial admission. The defense had requested summary trial forms in February 2025, but the judge never formally admitted it, and the request was not renewed in September. The court ruled the appeal inadmissible because no revocation order existed, and the procedure could continue normally without halting the case.

Regesto Legislator

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Art. 438 comma 4 cod. proc.pen.; The request for summary trial is revocable until the judge's admission order, and a subsequent preliminary hearing order does not constitute an implicit revocation if no formal revocation was issued.

Parole chiave

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summary trial revocation preliminary hearing order procedural inadmissibility implicit revocation criminal procedure code impugnabilità della decisione di rinvio procedura ordinaria procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 438 comma 4 cod. proc.pen.
La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del Giudice che lo dispone: tale affermazione trova conferma nell'art. 438, comma 4, cod.
art. 391-ter cod. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ricorre avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del 30 settembre 2025, con cui veniva disposto il rinvio a giudizio di Erica Piccinardi, imputata in ordine al reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01
proc.pen., ove si prevede un apposito provvedimento di ammissione del rito, prima del quale è possibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la revoca della richiesta (ex multis, Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti di: Piccinardi Erica (c.u.i. 052reub), nata a Desenzano del Garda il 07/08/1980 avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ricorre avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del 30 settembre 2025, con cui veniva disposto il rinvio a giudizio di Erica Piccinardi, imputata in ordine al reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. 1.1. Il Pubblico ministero ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l'abnormità del provvedimento, adducendo che il Giudice, nel disporre il I rinvio a giudizio, aveva implicitamente revocato la precedente ordinanza di ammissione al rito abbreviato. 1.2.

Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del Giudice che lo dispone: tale affermazione trova conferma nell'art. 438, comma 4, cod. proc.pen., ove si prevede un apposito provvedimento di ammissione del rito, prima del quale è possibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la revoca della richiesta (ex multis, Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01). 2.2.

Nel caso di specie, la difesa della Piccinardi, nel corso della udienza preliminare del 04 febbraio 2025, avanzò istanza di definizioneMelle forme del rito abbreviato; la richiesta non venne, tuttavia, mai formalmente ed esplicitamente ammessa dal Giudice procedente; poiché essa non venne rinnovata o confermata nella sessione del 30.9.2025, il Giudice per l'udienza preliminare correttamente dispoiiipm il rinvio a giudizio dell'imputata. 2.3. Non è stata, dunque, disposta alcuna revoca dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato. E, comunque ,deve aggiungersi che anche in una tale evenienza non si produrrebbe la stasi del procedimento, potendo esso proseguire nelle forme ordinarie e consentire all'imputato il recupero del vantaggio premiale sia nella fase del dibattimento che, eventualmente, in sede di appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consiglier- -sten ore Il Presidente Mariella a i -llo Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 09 MAR 2