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Sentenza — n. 8988/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8988/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8988/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Biagio Piatriciello per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo a), in esso assorbito quello di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo b, per errore materiale indicato nel riepilogo in fatto della sentenza impugnata come reato di cui all'art. 336 cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 341-bis cod. pen, art. 336 cod. pen; Sentenza — n. 8988/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. (capo a), in esso assorbito quello di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo b, per errore materiale indicato nel riepilogo in fatto della sentenza impugnata come reato di cui all'art. 336 cod. pen.).

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico infrazione privilegiata oltraggio alla corte altri reati risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Biagio Piatriciello per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
(capo a), in esso assorbito quello di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 336 cod. pen
(capo b, per errore materiale indicato nel riepilogo in fatto della sentenza impugnata come reato di cui all'art. 336 cod. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Patriciello Biagio, nato a Acerra il 06/10/1998 avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettierí, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Biagio Piatriciello per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo a), in esso assorbito quello di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo b, per errore materiale indicato nel riepilogo in fatto della sentenza impugnata come reato di cui all'art. 336 cod. pen.).

2. Rilevato che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un unico motivo di ricorso, i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per mancanza del requisito della pluralità delle persone alla cui presenza deve sv.olgersi la condotta oltraggiosa.

3. Considerato che, in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, PMT in proc. Migliore, Rv. 282542 - 01).

4. Rilevato che, nel caso in esame, il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è stato considerato, dalle conformi sentenze di merito, assorbito in quello di cui all'art. 337 cod. pen., unica fattispecie per cui è intervenuta condanna.

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, che attiene unicamente al reato di oltraggio, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto dal suo accoglimento non deriverebbe alcuna conseguenza vantaggiosa per il ricorrente.

6. Ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende