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Sentenza — n. 8677/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8677/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8677/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25/09/2025, scritta in calce all'atto di opposizione, il g.i.p. presso il tribunale di Bari, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna con il quale in data 29/07/2025 Sabatelli Giovanni veniva condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di 900,00 C di multa, così convertita la pena detentiva, rilevato che l'istanza non indicava gli estremi del decreto di condanna né la data del medesimo e ritenendo pertanto inammissibile l'opposizione in quanto carente del contenuto prescritto dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Sentenza — n. 8677/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sabatelli Giovanni, tramite il difensore avvocato Marcello Armando Ferramosca, propone il ricorso avverso tale ordinanza, censurando l'inosservanza delle norme processuali, avendo il giudice erroneamente ritenuto che l'atto di opposizione a decreto penale sia un atto a forma vincolata, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata ritenuta omessa l'indicazione degli estremi del decreto di condanna e della data dello stesso, che non risultavano chiaramente riportati nello stesso decreto .

Parole chiave

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revoca dell'opposizione abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza di persecuzione censure procedurali decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
presso il tribunale di Bari, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna con il quale in data 29/07/2025 Sabatelli Giovanni veniva condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sabatelli Giovanni nato a Monopoli il 09/08/1992 avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del G.i.p. presso il Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/09/2025, scritta in calce all'atto di opposizione, il g.i.p. presso il tribunale di Bari, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna con il quale in data 29/07/2025 Sabatelli Giovanni veniva condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di 900,00 C di multa, così convertita la pena detentiva, rilevato che l'istanza non indicava gli estremi del decreto di condanna né la data del medesimo e ritenendo pertanto inammissibile l'opposizione in quanto carente del contenuto prescritto dalla legge.

2. Sabatelli Giovanni, tramite il difensore avvocato Marcello Armando Ferramosca, propone il ricorso avverso tale ordinanza, censurando l'inosservanza delle norme processuali, avendo il giudice erroneamente ritenuto che l'atto di opposizione a decreto penale sia un atto a forma vincolata, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata ritenuta omessa l'indicazione degli estremi del decreto di condanna e della data dello stesso, che non risultavano chiaramente riportati nello stesso decreto .

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, con conclusioni scritte, dichiararsi il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta dagli atti del fascicolo che, in data 7.10.2025, due giorni prima della presentazione del ricorso, il Gip del Tribunale di Bari ha disposto il giudizio immediato nei confronti dell'imputato come da atto di opposizione presentato in data 1.10.2025, in relazione al decreto penale opposto, coincidente con quello in relazione al quale era stata dichiarata inammissibile la precedente opposizione.

3. Non residua quindi interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, posto che il suo accoglimento non potrebbe che determinare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione di inammissibilità con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di i teresse. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore /Presidente Maria GrzIBenedetti Di Stefano DEPOSITATO IN CAN