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Sentenza — n. 8673/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Oristano emessa il 24 novembre 2022, qualificando il fatto ai sensi degli artt. 56 e 319-quater cod. pen., riconoscendo l'attenuante di particolare tenuità e rideterminando la pena per il ricorrente in un anno e quattro mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria, confermando nel resto l'appellata sentenza, in particolare l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Il ricorrente era stato inizialmente imputato in ordine al reato ex art. 56, 317 cod. pen. per aver richiesto l'annullamento del verbale di accertamenti urgenti sulla persona del figlio, finalizzati alla verifica del tasso alcolemico, in modo da rendere il tasso alcolemico riscontrato, inferiore al massimo legale; la Corte di appello ha riqualificato la condotta ex artt. 56, 319 quater cod. pen., in quanto Siuni non avrebbe esercitato pressioni consistenti verso l'Arma dei Carabinieri.

Regesto Legislator

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articolo 323-bis cod. pen, art. 357 cod. pen, art. 336 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di «pubblico ufficiale» impone, dunque, un'attenta valutazione dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. pen., id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez.

Parole chiave

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procedura disciplinare militare abbandono del procedimento penale disobbedienza militare sanzione disciplinare rinuncia al dibattimento orale dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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articolo 323-bis cod. pen
art. 357 cod. pen
L'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen.
art. 336 cod. pen
La fattispecie, come accuratamente ricostruita nelle sentenze di merito, configura pertanto il reato di cui all'art. 336 cod. pen., avendo l'imputato pronunciato frasi minacciose contro kComandante, per costringerla ad omettere un atto del suo ufficio.
art. 624 cod. proc. pen
pen.,uit, dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale di Siuni relativamente al fatto così come riqualificato da questo Collegio ex art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Siuni Mansueto nato a Masullas il 01/06/1956 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'Avv. Alfredo Gaito del foro di Roma, in difesa di Siuni Mansueto, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Oristano emessa il 24 novembre 2022, qualificando il fatto ai sensi degli artt. 56 e 319-quater cod. pen., riconoscendo l'attenuante di particolare tenuità e rideterminando la pena per il ricorrente in un anno e quattro mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria, confermando nel resto l'appellata sentenza, in particolare l'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Il ricorrente era stato inizialmente imputato in ordine al reato ex art. 56, 317 cod. pen. per aver richiesto l'annullamento del verbale di accertamenti urgenti sulla persona del figlio, finalizzati alla verifica del tasso alcolemico, in modo da rendere il tasso alcolemico riscontrato, inferiore al massimo legale; la Corte di appello ha riqualificato la condotta ex artt. 56, 319 quater cod. pen., in quanto Siuni non avrebbe esercitato pressioni consistenti verso l'Arma dei Carabinieri.

2. Avverso tale decisione Siuni, assistito dagli Avv. Alfredo Gaito e Patrizio Rovelli, propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1 Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto e nel giudizio di attendibilità della persona offesa, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 319-quater, 49, comma 2, cod. pen., 192 cod. proc. pen.; in particolare Siuni non avrebbe avanzato alcuna indebita pretesa, ma si sarebbe limitato a invocare con forza provvedimenti disciplinari immediati e severi nei confronti dei militari intervenuti, accusati di avere eseguito il controllo in modo illegittimo e prevaricatore, risultando del resto a conoscenza della circostanza che la notizia di reato sarebbe stata trasmessa la mattina successiva del colloquio prima di parlare con la Comandante della Stazione; censura la difesa l'attribuzione di efficacia probatoria decisiva alla deposizione del Comandante, che non è stata sottoposta a un vaglio critico rigoroso, e l'aver omesso di valutare la registrazione di un colloquio tra il maresciallo Sanna ed il Siuni; ripercorre i motivi di appello, e deduce infine non sono state esplicitate le ragioni sulla base delle quali la Corte abbia ritenuto le dichiarazione del ricorrente causalmente idonea a condizionare l'agire di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri che ha immediatamente denunciato i fatti, dimostrando così l'erroneità dell'assunto. 2.2 Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte ritenuto la sussistenza dell'attenuante di particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 323-bis cod. pen., con motivazione intrinsecamente contraddittoria ed illogica, con approccio eccessivamente formalistico data anche la dimostrata assenza di pericolosità sociale dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.L'accertamento del fatto contestato è stato effettuato con logica ricostruzione fondata sulle prove ammissibili, ed è quindi indubbio che Siuni Mansueto si sia recato dalla Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mogoro, minacciando conseguenze negative per la leale collaborazione con l'Arma se la stessa si fosse rifiutata di rivalutare la portata complessiva della vicenda occorsa al figlio. 2 4/\/ 2.1 Deve essere premesso che, a seguito della legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha, delineato la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che ha inteso superare il riferimento, presente nella disciplina previgente, al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione», e che si incentra sul regime giuridico dell'attività concretamente esercitata.

L'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen. prevede, infatti, che «agli effetti della legge penale», è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; la qualifica di pubblico ufficiale postula, pertanto, che il soggetto agente svolga in concreto mansioni tipiche dell'attività pubblica, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente. Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale «agli effetti della legge penale», non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente.

Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di «pubblico ufficiale» impone, dunque, un'attenta valutazione dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. pen., id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez.

U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 1943 del 13/01/1999,Mascia ed altro, Rv. 213910).

3. Nel caso in esame, la natura dell'attività effettivamente espletata da Siuni non è riferibile alla sua qualità di sindaco, ma a quella di privato cittadino, pur prospettando conseguenze negative al pubblico ufficiale, rientranti astrattamente nella sua funzione.

4. La fattispecie, come accuratamente ricostruita nelle sentenze di merito, configura pertanto il reato di cui all'art. 336 cod. pen., avendo l'imputato pronunciato frasi minacciose contro kComandante, per costringerla ad omettere un atto del suo ufficio. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le espressioni formulate hanno carattere minaccioso, atteso che il tenore delle stesse e le circostanze della vicenda rendono evidente che si trattava della specifica prospettazione di un danno ingiusto, sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Al riguardo va ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia a pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione,.anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, Rv. 282666-01), trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024 Rv. 287598-02).

Tale idoneità deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324 - 01) e deve essere, come nel caso in esame, inserita in un contesto idoneo a intimorire, sia pure minacciando un male indeterminato, quale quello della interruzione dei buoni rapporti del sindaco con l'Arma dei Carabinieri.

5. Il fatto deve pertanto essere riqualificato ex art. 336 cod. pen.,uit, dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale di Siuni relativamente al fatto così come riqualificato da questo Collegio ex art. 624 cod. proc. pen.

6. La sentenza deve essere annullata, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso sulla entità della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto ex art. 336 cod. pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consicjjiere estensore