Ordinanza — n. 8403/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20/11/2024, il Tribunale di Catania assolveva gli imputati Virgopia Concetta, Arrigo Nicola ed Arrigo Francesco dal contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose 'perché insufficiente la prova che il fatto costituisce reato ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.' 2. La parte civile, ai soli fini della responsabilità civile, chiede che venga accolto il ricorso presentato, articolato in cinque motivi, e vengano riconosciuti i danni subiti come conseguenza diretta dell'illecito degli imputati. 2..1 I motivi censurano la decisione del Tribunale con particolare riferimento alla inammissibilità della lista testi; alla contraddittorietà della motivazione del Tribunale sulle dichiarazioni dei testi; alla sussistenza di gravi danni da parte della -parte civile quale conseguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dagli imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 576 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8403/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione proposta non può valere come ricorso immediato per cassazione tenuto conto che la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Carpignani Panebianco Milena nata a Catania il 09/12/1957 nel procedimento a carico di: Virgopia Concetta nata a Roma il 04/05/1959 Arrigo Nicola nato a Roma il 11/05/1988 Arrigo Francesco nato a Roma il 22/04/1992 avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Elisabetta Mazzacuva del foro di Catania in difesa di Carpignani Panebianco Milena che si riporta ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; udito l'avvocato Tommaso Tamburino del foro di Catania in difesa di Virgopia Concetta, Arrigo Nicola, Arrigo Francesco, che conclude per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/11/2024, il Tribunale di Catania assolveva gli imputati Virgopia Concetta, Arrigo Nicola ed Arrigo Francesco dal contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose 'perché insufficiente la prova che il fatto costituisce reato ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.' 2. La parte civile, ai soli fini della responsabilità civile, chiede che venga accolto il ricorso presentato, articolato in cinque motivi, e vengano riconosciuti i danni subiti come conseguenza diretta dell'illecito degli imputati. 2..1 I motivi censurano la decisione del Tribunale con particolare riferimento alla inammissibilità della lista testi; alla contraddittorietà della motivazione del Tribunale sulle dichiarazioni dei testi; alla sussistenza di gravi danni da parte della -parte civile quale conseguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dagli imputati.
3. Sono stati inoltre presentati motivi nuovi ex artt. 585, 611 cod. proc. pen. a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.
2. In tema di impugnazioni, infatti, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. anche a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto questa disposizione riferisce testualmente il divieto di esperibilità del gravame al solo pubblico ministero, mentre alla parte civile si applica l'autonoma disciplina di cui all'art. 576 cod. proc. pen. La parte civile ha proposto ricorso immediato per cassazione contro una decisione di primo grado, decisione che è stata resa in data 20 novembre 2024, e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114; l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione novellata dall'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, laddove prevede che il pubblico ministero non può appellare le pronunce di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2 del medesimo codice, non trova applicazione per la parte civile, sia in quanto fa espresso riferimento al solo pubblico ministero, sia perché il potere impugnatorio della parte civile è regolato in via esclusiva, in ragione delle differenti finalità dell'azione civile nel processo penale rispetto all'azione penale del Pubblico Ministero, dall'art. 576 cod. proc. pen.
3. L'impugnazione proposta non può valere come ricorso immediato per cassazione tenuto conto che la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.4. In applicazione dell'enunciato principio, pertanto, il ricorso deve essere qualificato come appello, e gli atti devono essere rimessi alla Corte di Appello di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Così è deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria G Benedetti Emilia Anna Gio