Italian court dismisses appeal for error of fact due to lack of interest and mischaracterization of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Section of the Italian Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued a perceptual error regarding prescription dates, but the court found the appeal lacked interest because the civil party's separate challenge had already been fully accepted. Consequently, the court ruled that the appellant's complaint constituted a legal error rather than a factual one, which falls outside the scope of the requested remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for error of fact is limited to perceptual errors in internal acts and does not cover legal errors or appeals lacking sufficient interest when the outcome is already stabilized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mariniello Antonino nato a Napoli il 10/01/1981 avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Zavaglia.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa di Antonino Mariniello ha impugnato con il rimedio ex art. 625- bis cod. proc. pen. la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il precedente ricorso straordinario per errore di fatto avanzato dal ricorrente avverso la sentenza emessa dalla Sesta Sezione penale in data 17 gennaio 2025. 1.1. Con quest'ultima pronuncia, la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore generale e dalla parte civile, aveva annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza della Corte di appello di Palermo di assoluzione di Antonino Mariniello, limitatamente ai reati di lesioni personali, minaccia e calunnia (capi 1, 3 e 4) in quanto estinti per prescrizione; aveva annullato con rinvio, per nuovo giudizio agli effetti civili, in ordine a tutti i reati A ed anche agli effetti penali per il reato di falso (capo 2), non ancora prescritto alla data della pronuncia. 1.2.
Con il ricorso proposto avverso quest'ultima sentenza, era stato prospettato l'errore percettivo in ordine al termine di prescrizione dei reati di cui ai capi 1, 3, e 4, maturato non il 25 luglio 2024, come indicato in sentenza, ma il 25 luglio 2023, epoca antecedente alla sentenza di appello (emessa il 19 marzo 2024) e al ricorso del Procuratore generale (depositato il 18 settembre 2024), sicché la Corte avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, così stabilizzandosi il giudicato assolutorio "perché il fatto non sussiste" e paralizzandosi le pretese risarcitorie. 1.3.
La Seconda Sezione, rilevando la carenza di interesse del ricorrente, ha osservato che «accanto alla impugnazione del Procuratore generale avverso la sentenza assolutoria di appello, vi era l'impugnazione della parte civile, per sua natura indifferente rispetto al maturamento della prescrizione dei reati intervenuto dopo la condanna di primo grado al risarcimento del danno. Tale impugnazione - volta a rimuovere, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di appello che aveva revocato le statuizioni civili adottate dal primo giudice - essendo stata accolta a tutto campo dalla Corte di cassazione, avrebbe comunque comportato l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado per un riesame di merito della vicenda inerente ai reati di cui ai capi 1, 3 e 4 ai soli effetti civili, esattamente come è stato disposto attraverso la declaratoria di prescrizione adottata dal giudice di legittimità, con rinvio, per l'appunto, per un nuovo esame ai soli effetti civili con riguardo ai reati prescritti».
2. Il ricorrente deduce che, in quest'ultima sentenza, non si sarebbe tenuto conto della formula assolutoria adottata in appello ("perché il fatto non sussiste") a fronte della già maturata prescrizione, sicché l'interesse del ricorrente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale era da intendersi "immanente", mentre la legittimazione della parte civile a impugnare era preclusa.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il ricorrente non denuncia un errore percettivo, ma segnala al più un "errore di diritto", rendendo così palese che la censura, a prescindere dal vaglio sulla sua fondatezza, si pone al di fuori del perimetro di operatività del mezzo di ricorso azionato. L'errore di fatto oggetto di rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Il rimedio straordinario può essere pertanto attivato solo per far valere l'errore materiale o l'errore di fatto, che consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953 - 01).
Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01). Nella specie, la Corte, oltre a non essere incorsa in alcun errore percettivo funzionale al rimedio attivato, ha compiutamente esaminato le doglianze avanzate dal ricorrente (e sostanzialmente qui replicate), indicando correttamente la formula assolutoria adottata in grado di appello e dando congruo rilievo alla presenza dell'impugnazione della parte civile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi