Court dismisses appeal claiming factual error regarding extortion threat evaluation as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano because the applicant's alleged factual error was actually a matter of legal evaluation. The applicant argued that the lower court incorrectly ignored the civil lawsuit filed by the victim, which should have negated the threat element in the extortion charge. The Court ruled that the lower court correctly applied the legal principle that exercising a right to coart the victim's will constitutes a threat, thus the appeal was infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An extraordinary appeal based on a factual error is inadmissible when the alleged error is merely a legal evaluation of facts correctly perceived by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Costanzo Umberto, nato a Poggibonsi il 27/09/1962 avverso la sentenza del 24/07/2025 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- rilevato che la Seconda sezione penale di questa Corte, con sentenza del 26 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Umberto Costanzo avverso la sentenza del 4 marzo 2025 della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per i reati di falso in titoli di credito e tentata estorsione in danno della ex convivente; - rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); - che, nel caso in esame, il ricorrente prospetta, quale errore di fatto, l'omessa valutazione della effettività del contenzioso civile avviato dall'imputato davanti all'autorità giudiziaria competente quale circostanza idonea a coartare la volontà della persona offesa, circostanza, viceversa, valutata nella sentenza oggetto di ricorso straordinario (cfr. pag.
2) e ritenuta irrilevante ai fini della ritenuta configurabilità del fatto come condotta estorsiva; - che la Seconda sezione penale ha dato atto di avere fatto applicazione della regola di giudizio secondo cui in tema di estorsione, la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia "contra ius" quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Vasta, Rv. 261217 - 01;
Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 253844 - 01) e, nel caso in esame, ha valorizzato a carico dell'imputato, quale condotta idonea di minaccia, la proposizione dell'azione civile fondata sulla falsificazione della documentazione prodotta a sostegno dell'azione intrapresa; - che, pertanto, il ricorso straordinario proposto è manifestamente infondato perché prospetta quale errore di fatto la valutazione giuridica di una condotta correttamente ricostruita e che, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile con procedura de plano; - che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 La Consigliera