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Sentenza — n. 7202/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for false signature threat, ruling conduct violated official duties under Art. 336 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7202/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a first-instance acquittal, arguing the defendant's threatening behavior and false signature constituted an act contrary to official duties. The court found the defendant's aggressive tone and attempt to forge a signature on a different date demonstrated intent to coerce a public official. Consequently, the cassation court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.: The concept of an act contrary to official duties is broader than criminal offenses and includes coercive conduct that undermines the integrity of public office, such as threatening a police officer to alter a signature date.

Parole chiave

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act contrary to official duties false signature threat public official coercion acquittal annulment procurator appeal rights istanza di revisione penale pubblica istigazione a delinquere revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Con sentenza in data 3 marzo 2025 il Tribunale di Vasto assolveva l'imputato Sabatino De Rosa dal reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Va premesso che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art.
Art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114
ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art.
Art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.
art. 336 cod. pen
Con sentenza in data 3 marzo 2025 il Tribunale di Vasto assolveva l'imputato Sabatino De Rosa dal reato di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01
(Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nei confronti di De Rosa Sabatino, nato il 12/06/1989 a Lanciano avverso la sentenza del 03/03/2025 del Tribunale di Vasto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vasto per un nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 il Tribunale di Vasto assolveva l'imputato Sabatino De Rosa dal reato di cui all'art. 336 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, ritenendo legittima la pretesa dell'imputato di far attestare "ora per allora" la sua presenza all'interno della caserma dei Carabinieri di Casalbordino nella giornata del 22 ottobre 2023, per sottoporsi all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, dal momento che nella giornata indicata egli si era effettivamente recato presso l'edificio, che era però chiuso al pubblico.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge - sull'assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato e applicato il disposto dell'art. 336 cod. pen., quanto alla nozione di atto contrario ai doveri di ufficio. L'imputato aveva preteso, con tono minaccioso, di firmare anche per il giorno precedente, con coscienza e volontà di attestare il falso nel registro pubblico, evento che il Carabiniere non poteva consentire, in quanto costituente di per sé reato. L'imputato aveva dunque agito non per far valere un proprio diritto, come affermato dal Tribunale, bensì per realizzare un falso ideologico, apponendo la firma in un giorno diverso da quello effettivo, coartando con la minaccia la volontà del pubblico ufficiale.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va premesso che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01).

3. Ciò posto, il motivo unico del ricorso del P.M. è fondato. Il comportamento dell'imputato ha invero assunto connotati minatori. Lo stesso si è infatti rivolto al Carabiniere dicendogli "stai attento a quando esci da questo cancello!", con toni incompatibili con una richiesta di far valere i propri diritti. In ogni modo, la pretesa di apporre la propria firma in data diversa da quella effettiva, senza indugio e dopo avere rivolto le frasi minacciose, appare idoneo ad integrare un atto contrario ai doveri d'ufficio che l'appuntato presente in caserma in quel momento avrebbe dovuto porre in essere. Né può valere a ritenere lecita la condotta la valutazione che l'apposizione della firma "ora per allora" avrebbe potuto non integrare gli estremi del falso ideologico, per carenza dell'elemento soggettivo, poiché il concetto di atto contrario ai doveri d'ufficio è più ampio di quello di atto contrario a norme penali, concretandosi, ad esempio, anche nei casi di inosservanze di regolamenti amministrativi od ordini di servizio, non connotate da finalità illecite.

4. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in d