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Sentenza — n. 7048/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of motivation regarding recidiva, leading to prescription of the remaining crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7048/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal due to insufficient motivation regarding the aggravating circumstance of recidiva. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate the risk and reprehensibility required for recidiva, while the prosecution requested dismissal based on prescription. The court ruled that without explicit motivation on recidiva, the remaining crime is extinguished by prescription, resulting in the annulment of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 595 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a judgment fails to provide specific motivation regarding the recognition of recidiva, the aggravating circumstance is deemed unacknowledged, leading to the extinction of the crime by prescription if no other evidence of guilt exists.

Parole chiave

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recidiva infraquinquennale omessa motivazione prescrizione del reato giudice di merito annullamento senza rinvio imputazione per reati di stupefacenti testimonianza della vittima esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 595 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
2.2 Con secondo motivo si deducono violazione dell'art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
2.2 Con secondo motivo si deducono violazione dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018 , non mass.).
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
280747- 01;Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Marco Antonio nato a Cellino San Marco il 29/06/1969 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreFlavia Alemi che ha concluso chiedendol'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTOIN FATTO 1. Con sentenza del 10/01/2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del tribunale di Brindisi in data 26/11/2021, ha dichiarato l'estinzione dei reati nei confronti di De Marco Antonio relativamente ai capi B1, B2, B3, B6, B7 ed E della rubrica e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta a De Marco Antonio, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309di cui al capo F), ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa confermando nel resto l'impugnata sentenza.

La Corte di appello ha condiviso il percorso motivazionale del giudice di primo grado, il modo in cui sono state valutatee interpretate le emergenze processuale, in particolare il significato dei colloqui telefonici intercettati ed intercorsi tra i soggetti coinvolti alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dagli appartenenti alla polizia giudiziaria,in sede di ascolto, di osservazione e controllo e nel verbale di perquisizione del 19/09/2014.

2. Propone ricorso De Marco Antonio, tramite il proprio difensore di fiducia, avvocato Ladislao Massari, deducendo due motivicon i quali si deduce vizio della motivazionesulla penale responsabilità dell'imputato per la condotta di cessione a fini di spaccio di una dose di sostanza stupefacente. 2.1 Con il primo motivo si adduce che la Corte d'appello si è riportata alla motivazione del giudice di primo grado in maniera del tutto apodittica, senza analizzare le deduzioni difensive, né fornendo una plausibile ricostruzione in merito agli accadimenti della sera del 19/09/2014, in base a quanto riferito dal testimone appartenente alla P olizia giudiziaria, il quale ha affermato che a causa delle condizioni di scarsa illuminazione non riusciva ad avere una visuale certa di quanto stava accadendo. 2.2 Con secondo motivo si deducono violazione dell'art. 99 cod. pen. e omessa motivazione in ordine sia alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale sia a ll'esclusione delle circostanze generiche; la Corte d’appello di Lecce ha disatteso il motivo di appello presentato in merito alla ritenuta recidiva e ha citato la stessa solo relativamente all'aumento comminato, motivando in maniera insufficiente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilprimo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, esso ripercorre le risultanze processuali senza tenere conto della circostanza che è preclusa, alla Corte di cassazione, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso unadiversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Rv. 273217 ;

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018 , non mass.). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747- 01;Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.Merita invece accoglimento il primo punto del secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza della Corte di appello di Lecce, nonostante specifico motivo di appello, non espone alcuna motivazione, nemmeno per relationem, in ordine alla ritenuta recidivareiterata infraquinquennale, che ha consentito di non dichiarare prescritto il reato residuo attribuito al De Marco, commesso in data 19.09.2014.

La Corte ha infatti citato l’applicazione dell’aggravante solo in relazione all’aumento di pena applicato, mentre ai fini del riconoscimento della recidiva, sarebbe statoinsufficiente anche il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, posto che l’onere motivazionale impone la valutazione della pericolosità del reo e dellamaggiore riprovevolezza della condotta.

2. La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio, in quanto l’annullamento della stessa relativamente all’aggravante conduce necessariamente alla dichiarazione di prescrizione del reato, rispetto al quale, dall’ esame degli atti, non emergono elementi che dimostrino la possibilità di un proscioglimento nel merito alla luce del disposto di cui all’art. 129cod. proc. pen. atteso che difetta qualsiasi evidenza dell’innocenza dell’imputato, alla luce delle motivazioni dei giudici di merito in ordine al profilo di responsabilità. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estint