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Sentenza — n. 7046/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of qualified counsel and rejects prosecutor's argument on statutory interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7046/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco Andrighetto inadmissible because the appellant failed to engage a qualified defense attorney as required by recent procedural reforms. Although the prosecutor argued that the lower court erred in applying the non-prosecution rule for resistance to public officials, the Court found the appeal procedurally defective. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the substantive legal arguments regarding the statute's interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 c.p.p.; The appeal must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal qualified defense counsel Cassation procedure non-prosecution rule resistance to official ricusazione del pubblico ministero abbandono del procedimento penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue ─ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
pen., lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod.
Art. 337 c.p.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia dichiarava Marco Andrighetto, imputato del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod.
Art. 338 c.p.
dalla c.d.riforma “ Cartabia ” , consentiva di formulare una valutazione di lieve offensività per il più grave reato previsto dall’art. 338 cod.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia dichiarava Marco Andrighetto, imputato del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., non punibile per la particolare tenuità del fatto.
art. 569 cod. proc. pen
2.Avverso la sentenza hanno presentato ricorso l’imputato , personalmente , e il Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., lamentando la violazione di legge in relazione all’art.
art. 131-bis cod. pen
pen., lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue ─ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n 186 del 2000
─la condanna di Marco Andrighetto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
Corte cost., sent. n 172 del 2025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da : Andrighetto Marco, nato ad Arzignano il 01/04/1979 e dal Pubbico Ministero presso il Tribunale di Venezia avverso lasentenza emess a in data 24/02/2025 d a l Tribunale di Venezia. visti gli atti, la sentenza impugnata e i l ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia dichiarava Marco Andrighetto, imputato del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2.Avverso la sentenza hanno presentato ricorso l’imputato , personalmente , e il Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen.

3. Alla odierna udienza ─ che si è svolta in forma non partecipata ─ il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso presentato da Marco Andrighetto èinammissibile per violazione degli artt.571 e 613 cod. proc. pen. 1.1. La legge del 23 giugno 2017 n.103(c.d. Riforma Orlando) ha previsto che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore abilitato ed iscritto allo speciale albo della Corte di cassazione. Il successivo d.l gs del 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha rafforzato tale regola,introducendo ulteriori limiti al diritto all’impugnazione richiedendo il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare, la elezione e/o la dichiarazione di domicilio, l’invio telematico del ricorso.

Dunque, nel descritto contesto normativo, all’imputato personalmente non spetta lo ius impugnandi. 1.2. Alla inammissibilità del ricorso segue ─ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ─la condanna di Marco Andrighetto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).

2. Il motivo presentato dal Pubblico Ministero non è fondato . Va ante omnia premesso che, stando al testo originario dell’art. 131 - bis cod. pen.─ inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, letteram), della legge 28 aprile 2014, n. 67» ─ la punibilità poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuità del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni.

Non erano previste eccezioni basate sul titolo di reato, sebbene fosse stata esclusa la lieve offensività nei casi in cui l’autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 2.1. Le eccezioni “nominative” sono state introdotte con l’art. 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge 19 giugno 2019, n.53 (c.d. decreto “Sicurezza bis”): sia il reato di violenza che quello di resistenza a pubblico ufficiale sono rientrati novero dei reati, per i quali la valutazione discrezionale riservata all’autorità giudiziaria procedente circa la eventuale particolare tenuità dell’offesa era sostituita con unavalutazione negativa, formulata ex ante , in modo generalizzato ed automatico,dallo stesso legislatore . 2.2.

Tale automatismo è stato, tuttavia, ritenuto contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dalla Corte Costituzione (cfr. sentenza n . 172 del 2025). Nel rilevare una evidente distonia normativa ─ nella parte in cui il sistema, a seguito delle ulteriori modifiche apportate all’art. 131-bis cod. pen. dalla c.d.riforma “ Cartabia ” , consentiva di formulare una valutazione di lieve offensività per il più grave reato previsto dall’art. 338 cod. pen. escludendola per la semplice (e meno grave) condotta di resistenza o violenza a danno di un pubblico ufficiale ─ la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione, limitatamente all’automatica esclusione di tale tipologia di reatidal suo ambito applicativo. 2.3.

Per tale motivo, il ricorso ─ inizialmente accoglibile ─ a seguito del mutamento del quadro normativo,intervenuto nelle more del presente giudizio non risulta fondato e deveessere, di conseguenza, rigettato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di Andrighetto Marco e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di