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Sentenza — n. 6870/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding mafia facilitation aggravation requiring concurrent intent at the time of the act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor General's appeal inadmissible after reviewing the lower courts' findings on mafia facilitation. The appellate court found a contradiction in the first-instance judgment by asserting the potential utility of a fake company for the clan while simultaneously denying the required subjective intent. The Court ruled that the aggravating circumstance requires intentional dolo existing at the time of the act, not merely a subsequent possibility of using the asset.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 cod. pen.; The aggravating circumstance of mafia facilitation requires subjective intent (dolo) concurrent with the commission of the act, excluding mere potential future utility or subsequent availability of assets.

Parole chiave

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mafia facilitation aggravation subjective intent requirement concurrent dolo timing fake company intestation criminal liability reform truffa in materia di prestazioni lotta contro la frode riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 cod. pen.
(capo B) - fattispecie entrambe aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - commesse in Bisceglie in data 6 febbraio 2009 (il capo A) e a partire da detta data (il capo B).
Art. 512-bis cod. pen.
Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale di Trani è stato chiamato a pronunciarsi sull'ipotesi d'accusa di violazione dell'art. 512-bis cod. pen. (capo A) e di violazione dell'art.
Art. 648-ter cod. pen.
(capo A) e di violazione dell'art. 648-ter cod. pen. (capo B) - fattispecie entrambe aggravate ai sensi dell'art.
art. 512-bis cod. pen
Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale di Trani è stato chiamato a pronunciarsi sull'ipotesi d'accusa di violazione dell'art. 512-bis cod. pen.
art. 648-ter cod. pen
(capo A) e di violazione dell'art. 648-ter cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
In particolare, la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/02/2022 aveva trascurato di valorizzare: (i) la sottoposizione del Brusciano alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni; (il) la condanna in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini
Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento nei confronti di Brusciano Gabriele, nato a Napoli il 22/09/1978 Brusciano Luigi, nato a Aversa il 08/08/1969 avverso la sentenza emessa in data 18/03/2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito l'Avv. Pasquale Davide De Marco del Foro di Santa Maria Capua Vetere in difesa di Brusciano Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito l'Avv. Giuseppe Della Monica del Foro di Salerno in difesa di Brusciano Luigi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani che il 18/6/2020 aveva riconosciuto la penale responsabilità di Gabriele Brusciano e Luigi Brusciano in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ha escluso quest'ultima aggravante e dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto agli imputati predetti.

2. Per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale di Trani è stato chiamato a pronunciarsi sull'ipotesi d'accusa di violazione dell'art. 512-bis cod. pen. (capo A) e di violazione dell'art. 648-ter cod. pen. (capo B) - fattispecie entrambe aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - commesse in Bisceglie in data 6 febbraio 2009 (il capo A) e a partire da detta data (il capo B). In particolare, Luigi Brusciano, per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di Gabriele Brusciano, avrebbe fittiziamente intestato - con il concorso di altre persone - una società (la MDV Legnami s.r.I.) a tale Guido Saiello; detta società, secondo l'ipotesi d'accusa in verifica, sarebbe stata funzionale a reimpiegare i proventi illeciti derivanti a Gabriele Brusciano in conseguenza della sua appartenenza al clan camorristico dei casalesi, gruppo Bidognetti.

Il Tribunale di Trani - con sentenza del 18/06/2020 - ha assolto gli imputati dal reato contestato al capo B) (art. 648-ter cod. pen.) e affermato la responsabilità penale degli imputati in relazione al capo A) (violazione dell'art. 512-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.).

3. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25/02/2022, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo dimostrata la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., escludendo, tuttavia, la sussistenza dell'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa; a tale ultimo riguardo, la Corte di appello di Bari ha evidenziato che, con sentenze oramai definitive, varie Autorità giudiziarie campane, con riferimento ad altre società riconducibili ai due fratelli Bresciano, avevano escluso la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; ciò in ragione del fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul punto sarebbero risultate imprecise e poco puntuali. L'esclusione dell'aggravante in parola, determinando la mancata operatività del meccanismo di raddoppio del termine di prescrizione codificato dall'art. 157, sesto comma, cod. Pen., ha portato la Corte di appello di Bari ad accertare il decorso del termine massimo di prescrizione, con conseguente estinzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) contestato al capo A).

4. La sentenza della Corte di appello di Bari del 25/02/2022 è stata annullata con rinvio da Sez. 2, n. 40325 del 18/05/2023. La sentenza rescindente ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, con conseguente prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori, fosse conseguenza di una acritica adesione alle decisioni dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere che avevano ritenuto imprecise e poco puntuali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in tema di aggravante mafiosa dei reati contestati in quelle sedi anche agli odierni ricorrenti.

La medesima sentenza ha censurato la precedente sentenza della Corte di appello di Bari per non avere effettuato un esame dettagliato delle fonti di prova poste a fondamento della pronuncia di primo grado. In particolare, la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/02/2022 aveva trascurato di valorizzare: (i) la sottoposizione del Brusciano alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni; (il) la condanna in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che ha colpito Brusciano Gabriele; (iii) le convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia già appartenenti alle famiglie camorriste Schiavone e Bidognetti - la cui attendibilità era stata accertata con sentenza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - che avevano indicato Brusciano Gabriele come intraneo al clan Bidognetti, quale fiduciario ed autista personale di Setola Giuseppe; (iv) il fatto che il collaboratore Mola Giovanni aveva riferito che lo stesso Brusciano Gabriele era incaricato di creare società nelle quali investire capitali del Setola, mentre (v) le dichiarazioni del collaboratore Laiso, che aveva indicato entrambi i ricorrenti come prestanomi del Setola; (vi) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, che aveva dichiarato di avere personale contezza della consegna dei soldi del gruppo criminale di Setola nelle mani dei Brusciano, nel secondo semestre del 2018.

5. In sede di rinvio, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha, anzitutto, escluso l'utilizzabilità di alcune dichiarazioni rese in sede pre- dibattimentale da alcuni collaboratori di giustizia, ritenendo che le stesse fossero state acquisite al fascicolo per il dibattimento in difetto di consenso delle parti (v. sentenza impugnata, pag. 13-14). Nel merito, la Corte di appello di Bari, valorizzando le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e il tenore di alcune intercettazioni telefoniche ha ritenuto dimostrato che:Gabriele Brusciano fosse persona affiliata al clan dei casalesi, essendo autista e persona di fiducia di Giuseppe Setola, la cui latitanza egli aveva favorito;

All'epoca della costituzione della società MDV Legnami, Gabriele Brusciano fosse persona potenzialmente destinataria di misure di prevenzione; L'intestazione della società MDV Legnami a Saiello Guido fosse fittizia; La società MDV Legnami fosse riconducibile a Luigi Brusciano e che - nelle vicende amministrative della società - si ingerisse anche Gabriele Brusciano; La società MDV Legnami - con il benestare del clan - fosse utilizzata per commettere truffe ai danni di assicurazioni e banche. Conclusivamente: la Corte di appello di Bari - ravvisata la sussistenza anche del dolo specifico richiesto dalla fattispecie in contestazione - ha ritenuto che l'intestazione fittizia della MDV Legnami a Guido Saiello fosse diretta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 512-bis cod. pen.

6. Con specifico riferimento al tema che viene in rilievo in questa sede, relativo all'esclusione dell'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, la Corte di appello di Bari - evocando precedenti della Corte di legittimità - ha ritenuto fondamentale che l'attività di intestazione fittizia del soggetto agente sia direttamente improntata al perseguimento della finalità di favorire l'associazione di stampo mafioso, non essendo sufficiente per ritenere la sussistenza dell'aggravante «che l'attività di interposizione fittizia posta in essere dal soggetto attivo persegua gli interessi di un singolo associato, quand'anche si tratti di un esponente apicale della cosca, né che quest'ultima possa trarre benefici indiretti dalla finalizzazione della condotta a favorire il singolo compartecipe» (sentenza impugnata, pag. 16).

In punto di fatto, la Corte di appello di Bari non ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell'aggravante. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Trani avrebbe affermato solo assertivamente la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'aggravante contestata, traendo argomento dal ruolo - attribuito a Gabriele Brusciano - di riciclatore dei proventi illeciti del clan Bidognetti. Tuttavia, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - che pure attribuiscono tale ruolo sempre a Gabriele Brusciano - non hanno fatto alcun riferimento alla società MDV Legnami, per ricollegarla al perseguimento degli interessi del Clan.

Viceversa, nemmeno i collaboratori di giustizia Nicola Schiavone e Giacomo Campolongo hanno riferito in modo sufficientemente specifico di consegne a Brusciano Luigi da parte di Giuseppe Setola di proventi illeciti del clan.La Corte di appello di Bari osserva poi che l'intestazione fittizia della MDV Legnami - la cui operatività concreta risulterebbe indimostrata - potrebbe trovare spiegazioni alternative a quella prospettata in imputazione (ossia che essa fosse funzionale all'intenzione dei fratelli Brusciano di commettere truffe in danno di banche e assicurazioni, ottenendo con modalità truffaldine dei fidi bancari o altro genere di elargizioni).

7. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'erronea esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., con conseguente erronea dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione del reato) e vizio di motivazione (declinato come mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito all'esclusione della aggravante della c.d. agevolazione mafiosa).

La motivazione della sentenza è contraddittoria, avendo la Corte di appello ritenuto non dimostrato che la società di cui si assume la fittizia intestazione fosse operativa, affermando al tempo stesso che - di quella stessa società - gli imputati si servissero per ottenere fidi bancari a scopo truffaldino. La sentenza impugnata è viziata da erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui ha escluso che la aggravante della finalità della agevolazione mafiosa non possa accompagnarsi anche al perseguimento di altre finalità di vantaggio personale: il perseguimento di intenti truffaldini non è incompatibile con la compresenza di una finalità di agevolazione del clan mafioso.

La sentenza è altresì viziata da erronea applicazione della legge penale, laddove si afferma che la solo "potenziale" destinazione della società alle finalità di agevolazione del clan sarebbe incompatibile con l'aggravante in contestazione.

8. Sono state depositate memorie nell'interesse di Brusciano Luigi (in data 07/11/2025) e di Brusciano Gabriele (in data 27/11/2025).

9. All'udienza del 12 dicembre 2025, discussa in pubblica udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dal tenore della motivazione della decisione impugnata, si comprende in modo sufficientemente chiaro che - nel riferirsi ad una "non operatività" della società MDV Legnami - la Corte di appello abbia inteso fare riferimento ad una operatività da intendere come "operatività produttiva" e imprenditoriale. Il che non è certo incompatibile con una operatività - illecita - che è connessa all'impiego di detta società come mera "cartiera", utilizzata per commettere attività truffaldine. Sicché, non sussiste la contradditorietà intrinseca alla decisione, censurata dal Procuratore generale ricorrente.

3. Con riferimento alle ulteriori deduzioni svolte nel ricorso, occorre dare conto del fatto che il Procuratore generale deduce erronea interpretazione della legge penale, per avere la Corte di appello, ai fini del riconoscimento dell'aggravante in parola, ritenuto necessario, da un lato, che l'intestazione fittizia produca concreti effetti di agevolazione del sodalizio mafioso e, dall'altro, che tale ultima finalità sia inconciliabile con altre finalità illecite perseguite con l'intestazione fittizia. 3.1. Il ricorso, pur valorizzando arresti giurisprudenziali pertinenti (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01), non è fondato. 3.2. Non vi è dubbio che, essendo l'aggravante in parola soggettiva e chiaramente connotata dall'elemento finalistico, non è decisivo il fatto che la società fittiziamente intestata non sia stata concretamente utilizzata per agevolare l'attività del sodalizio. Nondimeno, con motivazione non illogica, la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha valorizzato l'intervenuta assoluzione dei due fratelli Brusciano (con decisione oramai irrevocabile) dall'accusa di reimpiego nella MDV Legnami dei proventi dell'attività illecita svolta da Brusciano Gabriele all'interno del clan camorristico; si tratta di un dato che pone in seria discussione la solidità dell'ipotesi d'accusa relativamente alla sussistenza dell'aggravante ora in esame. 3.3.

Nemmeno si vuole mettere in discussione il fatto che la finalità di agevolazione mafiosa non deve essere necessariamente esclusiva, potendo convivere con altre; le Sezioni Unite di questa Corte hanno già messo in luce che «tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale » (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, considerato in diritto n. 7).

Tuttavia, nel fare riferimento alle ragioni per cui i fratelli Brusciano hanno fatto ricorso ad una intestazione fittizia di beni, la Corte di appello di Bari ha ravvisato una contraddittorietà intrinseca al ragionamento svolto dal Tribunale di Trani, nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che la fittizia intestazione a terzi della società MDV Legnami era «quanto meno potenzialmente» utile a far in essa confluire i proventi delle attività illecite dell'associazione camorristica. A giudizio del Collegio, l'osservazione della Corte di appello è pertinente.

Essa non afferma - come ritenuto dal Procuratore generale ricorrente - che la finalità di agevolazione del sodalizio debba essere esclusiva. In realtà, la Corte di appello coglie un elemento di contraddittorietà rispetto al dato normativo che effettivamente si rinviene nella sentenza di primo grado. L'affermazione della sentenza del Tribunale di Trani sulla possibilità "potenziale" di usare la società fittiziamente intestata per agevolare il sodalizio mafioso si pone in chiara frizione con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale» (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). E, si deve aggiungere un'osservazione. Nel caso in esame, il fatto contestato non è il trasferimento di valori del clan camorristico nella società fittiziamente intestata, bensì il fatto in sè della fittizia intestazione della società: ne consegue, dunque, che nemmeno potrebbe risultare sufficiente, per ritenere integrata l'aggravante, la sopravvenuta disponibilità (sopravvenuta rispetto all'intestazione fittizia) a mettere la società fittiziamente intestata "a disposizione" del clan camorristico.

L'aggravante in questione, infatti, assume rilievo se l'elemento psicologico - come detto, connotato dall'intenzionalità del dolo - è concomitante alla realizzazione del fatto contestato, non se, rispetto ad essa, è successivo. Nemmeno potrebbe essere sufficiente la valorizzazione dei rapporti tra Brusciano e Giuseppe Setola, considerato che è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza.(Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988 - 01).

4. Conclusivamente: il ricorso del Procuratore generale è inammissibile, perché, in parte, fondato su una manifestamente erronea interpretazione della s