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Sentenza — n. 6869/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal; court held no functional link between threats and official duties exists.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6869/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against a first-instance acquittal of Andrea Ingenito for insult and threats. The lower court found that Ingenito's conduct lacked the necessary functional connection to official duties required for charges of obstruction or violence against a public official. The appellate court agreed, ruling that the threats were merely generic expressions of anger rather than acts intended to obstruct specific official operations.

Regesto Legislator

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Art. 336, Art. 337 cod. pen.; A threat against a public official constitutes obstruction or violence only if functionally linked to the official's duties; otherwise, it remains a simple threat requiring a private complaint.

Parole chiave

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obstruction of official duties violence against public official functional link requirement simple threat offense private complaint necessity ingiuria oltraggio alla corte atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea Ingenito, per mancata proposizione della querela, riqualificati i fatti contestati all'imputato ex art. 336 cod. pen. come violazione dell'art.
Art. 337 cod. pen.
In realtà, osserva il ricorrente, anche a concedere che il fatto dovesse essere diversamente qualificato, la diversa e corretta qualificazione avrebbe dovuto essere quella di violazione dell'art. 337 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett.
Art. 550, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa in data 14 aprile 2025, sicché trova applicazione la disciplina dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento nei procedimenti - come quello in esame - relativi ai reati considerati dall'art. 550, comma 1 e 2, cod.
Art. 50 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
art. 336 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea Ingenito, per mancata proposizione della querela, riqualificati i fatti contestati all'imputato ex art. 336 cod. pen.
art. 612 cod. pen
come violazione dell'art. 612 cod. pen.
art. 337 cod. pen
In realtà, osserva il ricorrente, anche a concedere che il fatto dovesse essere diversamente qualificato, la diversa e corretta qualificazione avrebbe dovuto essere quella di violazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Ne discende che - versandosi in caso di sentenza inappellabile da parte del Pubblico ministero - il ricorso per cassazione proposto dall'organo requirente può dedurre tutti i motivi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen., non trovando applicazione i limiti che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01
pen., ma, eventualmente, il reato di minaccia, aggravato dalla qualità della persone offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela (in termini, in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno avverso la sentenza emessa in data 14/04/2025 dal Tribunale di Salerno nei confronti di Ingenito Andrea, nato a Salerno il 12/09/1984 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea Ingenito, per mancata proposizione della querela, riqualificati i fatti contestati all'imputato ex art. 336 cod. pen. come violazione dell'art. 612 cod. pen.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 336 cod. pen.) e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Assume che le frasi ingiuriose e minacciose sono state formulate da Ingenito mentre il pubblico ufficiale Guastamacchia stava effettuando la "conta" mattutina dei detenuti, evidenziando come il pubblico ufficiale abbia esplicitamente affermato a dibattimento che la condotta dell'imputato ha "ostacolato" quelle operazioni.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha travisato le risultanze istruttorie sotto un duplice profilo: da un lato, ha trascurato che l'attività della "conta" mattutina dei detenuti integra il compimento di un "atto dell'ufficio"; dall'altro lato, ha erroneamente escluso l'esistenza di un nesso funzionale tra la condotta minatoria dell'imputato e il compimento dell'atto d'ufficio. Il travisamento della prova determina l'erronea qualificazione giuridica del fatto, come semplice minaccia. In realtà, osserva il ricorrente, anche a concedere che il fatto dovesse essere diversamente qualificato, la diversa e corretta qualificazione avrebbe dovuto essere quella di violazione dell'art. 337 cod. pen.

3. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 12 dicembre 2025, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza, sulle conclusioni scritte di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente, si deve svolgere una premessa sul perimetro dei vizi deducibili dal Pubblico ministero con il ricorso per cassazione ora in esame. La sentenza impugnata è stata emessa in data 14 aprile 2025, sicché trova applicazione la disciplina dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento nei procedimenti - come quello in esame - relativi ai reati considerati dall'art. 550, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; ciò in ragione delle modifiche apportate all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114, che risulta applicabile al caso di specie (sull'applicazione del principio "tempus regit actum" in caso di successione di leggi in materia di impugnazioni, cfr.

Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.c. in proc. lista, Rv. 236537 - 01). Ne discende che - versandosi in caso di sentenza inappellabile da parte del Pubblico ministero - il ricorso per cassazione proposto dall'organo requirente può dedurre tutti i motivi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen., non trovando applicazione i limiti che l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. introduce per i soli casi di ricorso immediato per cassazione.

3. Nella sentenza impugnata si ritiene provato che Andrea Ingenito, detenuto nella Casa circondariale di Salerno, abbia rivolto insulti e minacce all'Assistente della Polizia penitenziaria, Alessandro Guastamacchia. Più in particolare, dopo che quest'ultimo lo aveva esortato a rispondere alla chiamata mattutina per recarsi a svolgere le attività di lavoro interne alla struttura penitenziaria, l'imputato si è rivolto al pubblico ufficiale dicendogli: «apri sto cancello.., ti schiatto la testa, coglione di merda».

4. Il Tribunale ha proceduto alla riqualificazione dei fatti come minaccia - oggetto di censura in questa sede - ritenendo che gli insulti e minacce sopra riportati non siano stati funzionali a coartare la volontà del pubblico ufficiale a compiere od omettere un atto del pubblico ufficio da lui rivestito. Non ravvisando un nesso funzionale tra condotta minatoria e attività del pubblico ufficiale, il Tribunale ha dunque qualificato il fatto come minaccia, prendendo atto della mancata proposizione della querela e, conseguentemente, pronunciando sentenza di non doversi procedere.

5. Il Collegio ritiene che la decisione impugnata sia esente dai vizi indicati nel ricorso per cassazione. 5.1. Occorre preliminarmente constatare che l'originaria imputazione non indica l'atto di ufficio che sarebbe stato condizionato dalla minaccia, leggendosi che le frasi minatorie sono state formulate da Ingenito - dopo essersi rifiutato di svolgere i lavori di pulizia a lui demandati - «al fine di impedire al predetto operatore della Polizia penitenziaria l'esecuzione di atto del proprio ufficio e/o servizio», senza ulteriori specificazioni. 5.2.

Non è evidentemente in discussione la legittimità del comportamento dell'operatore di Polizia pen,itenziaria, allorché ha sollecitato Ingenito a svolgere i lavori di pulizia del reparto che egli avrebbe dovuto effettuare (arg. ex art. 50 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).Tuttavia, il temporaneo rifiuto, da parte di Ingenito, di uscire dalla propria cella per svolgere quei lavori, può, al più, avere conseguenze disciplinari, ma non necessariamente penali.

La frase minacciosa formulata da Ingenito, peraltro, nemmeno risulta univocamente diretta a "corroborare" il rifiuto di svolgere il proprio lavoro di pulizia (considerato che, con tale frase, egli ha sollecitato il pubblico ufficiale proprio ad aprire la cella, con ciò, di fatto, aderendo all'ordine formulato al suo indirizzo). Sicché, gotto tale profilo, .non è censurabile in questa sede la valutazione del Tribunale che ha escluso di poter rintracciare un nesso funzionale tra le minacce e l'interferenza con il compimento di un atto d'ufficio. 5.3.

Il Procuratore generale ricorrente ritiene però che dette frasi - ostacolando l'ordinata prosecuzione delle operazioni di "conta dei detenuti" - siano state funzionali ad opporsi al pubblico ufficiale, mentre stava compiendo un atto dell'ufficio, sì che il giudice avrebbe dovuto diversamente qualificare il fatto come violazione dell'art. 337 cod. pen. deduzione che non può essere condivisa da questo Collegio, in quanto il riferimento alle operazioni di "conta dei detenuti" è del tutto assente nella descrizione del fatto proposta in imputazione.

Occorre poi considerare che è necessario non confondere gli effetti contingenti che possono conseguire ad una determinata condotta di disturbo, con gli effetti che quella condotta di disturbo era funzionalmente e teleologicamente orientata a conseguire. I delitti considerati dagli artt. 336 e 337 cod. pen. postulano infatti l'esistenza di un nesso funzionale (oltre che teleologico) tra condotte violente e minatorie e attività del pubblico ufficio e/o servizio. Ove difetti tale nesso funzionale e teleologico, si hanno reati commessi in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio "in occasione" del compimento dell'attività istituzionale.

Va al riguardo ribadito che, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il destinatario a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ovvero ad opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza che sia dimostrata la finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen., ma, eventualmente, il reato di minaccia, aggravato dalla qualità della persone offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela (in termini, in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01).

Così inquadrata la vicenda, la sentenza impugnata - nel ritenere indimostrato un nesso funzionale tra le minacce e l'attività d'ufficio svolta dal destinatario dell