Italian Court dismisses appeal as it fails to address the trial court's reasoning regarding flight risk and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer did not specifically address the trial court's detailed reasoning. The lower court rejected bail based on the defendant's persistent opposition to police, dangerous driving attempts to flee, and a history of serious crimes including attempted extortion and drug trafficking. Consequently, the court upheld the detention order, ruling that the defendant's conduct demonstrated a concrete risk of reoffending that could not be managed by home arrest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 593, cod. proc. pen.: An appeal against a decision on preventive measures is inadmissible if it does not specifically confront the reasoning of the contested order, as the court must address the specific grounds for the measure's imposition.
Parole chiave
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Monopoli Francesco,nato a Bisceglie il 16/10/1978 , avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale della libertàdi Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari ─ accogliendo l’appello del Pubblico ministero ─ ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato, escludendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di misura cautelare e ha applicatoa Francesco Monopoli la custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 61 n. 2, 337, 56, 5575,576 n. 5-bise 635 cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria.
2. Nelricorso presentato dal difensore di Monopoli si chiede l’annulla m ento dell’ordinanza deducendo violazionedell’art. 274, comam 1, lett. c, cod. procpen. nel desumereil rischio concreto e attuale di reiterazione del rea t o escl usivamente dalla gravit à del reato. Si assume, inoltre, che la scelta del Tribunale v ì ola i l principio di proporzionalità, tanto più considerando che dalla originaria contestazione è stata espunta quella concernente il tentativo di omicidio nei confronti degli agenti della Polizia locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la motivazione della ordinanzaimpugnata. Il Tribunale ha rimarcato che Monopoli non solo si oppose agli operanti co n pervicacia,ma anche che te nt ò di fuggire con modalità di guida pericolose e che egli ha poi offerto una giustificazione(evitare il controllo della polizia poiché privo di documenti) della sua condotta che dimostra unapersonalitàtrasgressiva e priva di autocontrollo. Inoltre, il Tribunalenon si è limitato a tra r re i propri elementi di v alutazione dal fatto per il quale si procede , ma ha rimarcato l’ esistenza da precedenti condanne per gravi reati: tentata e storsione , guida in stato di ebbrezza , detenzionee vendita illecita di sostanz e stupefacenti (in relazione a questi ultimi reati altri procedimentisono in corso).
Sulla scorta di questielementi di valutazione , applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha escluso che gli arresti domiciliaripossano valere a infrenare la pericolosità dell’ indagato, poiché trattasi di misurarimessa alla sua spontanea osservanza.
2. Dalla inammissibil ità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 09/01/2026