Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6832/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against denial of temporary third-party use of seized dental clinic due to lack of evidence proving legitimate activity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Temadent s.r.l. against the denial of a temporary license to use its seized dental clinic for third parties. The company argued that the preventive seizure violated proportionality principles, but the court found no evidence that the clinic would be used for legitimate activities, thereby maintaining the functional link to the alleged crime. Consequently, the court ruled that the measure's purpose—to prevent the crime—would be undermined if the clinic were made available to others without proof of lawful use.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273, comma 1, c.p.p.; Art. 667, comma 4, c.p.p.: The principle of proportionality in preventive real measures does not permit granting temporary use to third parties unless there is concrete evidence of a stable break in the functional link between the seized asset and the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure proportionality principle functional link temporary license dental clinic third party use criminal procedure espropriazione temporanea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273, comma 1, c.p.p.
Art. 667, comma 4, c.p.p.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera – adito in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod.
Art. 616, c.p.p.
6.Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 42 Cost
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto di proprietà, riconosciuto dall'art. 42 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
6.Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014
Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013
Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv.
Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009
256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv.
Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009
269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep.
Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SENTENZA nei confronti della: società “Temadent” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Matera visti gli atti,il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale , Flavia Alemi, cheha concluso pe r il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera – adito in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. – confermava, con ordinanza del 18 settembre 2025, il provvedimento di rigetto della istanza presentata dalla società “Temadent” s.r.l., volta ad ottenere la concessione in uso temporaneo a terzi dello studio odontoiatrico, di cui la società era proprietaria e che era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen.,contestato anche al legale rappresentante p.t., Giuseppe Martino.

2. Avverso il provvedimento, la società, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto: - vizi di motivazione, per omissione ed evidente illogicità, per la mancata rispondenza della misura cautelare reale ai principi di proporzionalità e adeguatezza, avendo la società chiesto la restituzione del bene sotto sequestro in favore di terzie per consentirne un uso temporaneo al fine di appianare i debiti societari.

3. Alla odierna udienza- che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inoltrato requisitoria scritta , concludendo per il rigetto del ricorso .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre precisare che, nel caso in esame, i Giudici del merito hanno disposto il sequestro preventivo “impeditivo” dello studio odontoiatrico - di cui la società ricorrente risulta essere proprietaria - essendo stat a accertat a la funzionalità e strumentalità di esso alla commissione del reato di esercizio abusivo della professione, provvisoriamente contestato anche al legale rappresentante della stessa società. 2.1. La ricorrente – con l’unico motivo di ricorso – non contesta il nesso pertinenziale, che, per costante giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile non solo in relazione al corpo del reato, ma «a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso»(Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850;

Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342), quanto piuttosto la rispondenza della misura realeai principi di adeguatezza e di proporzionalità. 3.Il principio di proporzione, normativamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale e funzionale alla tutela dei diritti inviolabili della persona , ha assunto , negli orientamenti interpretativi di questa Corte di cassazione, una portata applicativa via via più ampia essendo stat a estesaanche alle misure cautelari reali .

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto di proprietà, riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale principio ha, dunque, travalicato il perimetro della libertà individuale, per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti fondamentali e la giustificazione della loro limitazione finalizzata al soddisfacimento di esigenze processuali.

I principi di proporzionalità ma anche di adeguatezza e gradualità debbono, dunque, costituire oggetto di ineludibile valutazione anche da parte del giudice della cautela reale, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, ovvero una sua limitazione che non sia necessaria e proporzionata al fine perseguito e che, dunque, si traduca per il destinatario in onere eccessivo rispetto all'obiettivo da perseguire(in questo senso, tra le tante,Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103;

Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509). Anche, in ambito sovranazionale, ilprincipio di proporzionalità, così inteso, è stato codificato ai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, nonché al par. 3 dell’art. 49 e al par. 1 dell’ art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed è considerato dalla Corte di Strasburgo il necessario presupposto di legittimità di tutti gli atti che incidono - limitandoli - sui diritti fondamentali della persona (cfr. tra le altre, Corte EDU, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c.

Italia; Corte EDU, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex Srlc. Romania; Corte EDU, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria; Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). 4.Naturale corollario di tale premessa è che, anche in relazione a l sequestr o preventivo impeditivo, che qui rileva, il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto , sia nella fase genetica che in quella esecutiva,attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare la correttezza della soluzione adottata (sulla operatività del principio anche nella fase esecutiva della misura cautelare reale v.

Sez. 3, n. 15637 del 13/03/2024, Rv. 286173 – 01; Sez. 6, n. 1645 del 21/11/2022, dep. 2023, Rv. 284158 – 01; Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Rv. 267586 – 01 ) . A tal fine,la giurisprudenza di legittimità richiede un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato.In tale pros p ettiva ermeneutica , si è, infatti,ritenuto necessario che il bene , oggetto di sequestro preventivo , si caratterizziper la intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso,non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso( ex multis , Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo, Rv. 275886;

Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881; Sez.6, n. 13176 del 29/03/ 2012, Hamr El Hank, Rv. 252591, secondo cui nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario accertare un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato). 5.Il Giudice di merito, adito in sede d i opposizione , ha correttamente applicato tale regula iuris.

Nel provvedimento impugnato, il diniego della concessione in uso temporaneo è stato motivato sulla base del rapporto di stretta funzionalità tra la res e il reato provvisoriamente in contestazione. E’ stato, infatti, congruamente rilevato come la restituzione alla società proprietaria, odierna ricorrente, avrebbe svuotato sostanzialmente la funzione tipica della misura reale , per la incompatibilità ontologica tra la disponibilità della res in capo al proprietario e lo scopo cui la misura cautelare tende, che è appunto quella di sottrarre il bene alla libera disponibilità del titolare, al fine di impedire la perpetrazione del reato.

In relazione alla specifica istanza, volta ad ottenere la concessione in uso temporaneo a terzi, effettivamente i richiamati principii di adeguatezza e di proporzionalità consentono una tale apertura . E’, tuttavia, necessario accertare la sussistenza di elementi da cui potere desumere che la res venga utilizzata e destinata allo svolgimento di un’attività lecitae che, quindi , si a stato interrotto il nesso di s tr u mentalità con il reato . Nel caso in esame, il Giudice dell’opposizione ha disatteso l’istanza, congruamente e in termini non manifestamente illogi ci segnalando l’assenza di “informazioni” circa la natura e tipologia di rapporti intercorrenti tra i terzi professionisti, che , per la difesa, dovrebbero lecitamente proseguire l’attività all’interno dello studio odontoiatrico in sequestro , e le persone che risultano indagate in ordine al delitto di esercizio abusivo della professionenell’ambito del presente procedimento.

E’,all’evidenza, una “informazione” necessaria – da cui il Giudice del merito non poteva prescindere - ai fini dell’accertamento della “rottura” del nesso di pertinenzialità e della verifica del rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, vieppiù considerando che, al riguardo, il ricorrente non ha prospettato o addotto alcunchédi specifico. Il richiamo al principio di proporzione non è , in tale specifico contesto , spendibile, non essendovi la garanzia della canalizzazione della res verso finalità lecite e non potendo detto principio essere invocato , in modo strumental e , per svuotare la funzione e lo scopo della misura cautelare reale. 6.Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

– la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensor