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Sentenza — n. 6771/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6771/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6771/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha dichiarazioni sussistenti le condizioni iper la consegna di Ben Ammar Hamza, cittadino tunisino, all'Autorità giudiziaria della Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 23/09/2025 dalla Pretura di Dresda (Germania) in relazione a un delitto consumato e a due tentativi di rapina commessi tra il 28/07/2023 e l'1/08/2023.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ben Ammar Hamza si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché le informazioni integrative ricevute dalla Autorità giudiziaria tedesca non sono state successivamente tradotte in lingua italiana, come non lo era stato inizialmente il form MAE, così violando gli artt. 109 cod. proc. pen. e 24 Cost.2.2.

Regesto Legislator

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artt. 109 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6771/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 6 legge 22 aprile 2005 n. 69 perché il mandato di arresto europeo non contiene la descrizione delle circostanze del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazioni del ricercato, così' non consentendo alla difesa di adeguatamente interloquire in relazione al prospettato errore di persona.

Parole chiave

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esecuzione all'estero procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento grave deficienza del procedimento all'estero procedura di estradizione mandato d'arresto europeo paesi extraeuropei

Disposizioni normative citate

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artt. 109 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché le informazioni integrative ricevute dalla Autorità giudiziaria tedesca non sono state successivamente tradotte in lingua italiana, come non lo era stato inizialmente il form MAE, così violando gli artt. 109 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ben Ammar Hamza, nato a Negrar di Valpolicella, il 04/07/1994, avverso la sentenza emessa il 15/01/2026 dalla Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha dichiarazioni sussistenti le condizioni iper la consegna di Ben Ammar Hamza, cittadino tunisino, all'Autorità giudiziaria della Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 23/09/2025 dalla Pretura di Dresda (Germania) in relazione a un delitto consumato e a due tentativi di rapina commessi tra il 28/07/2023 e l'1/08/2023.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ben Ammar Hamza si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché le informazioni integrative ricevute dalla Autorità giudiziaria tedesca non sono state successivamente tradotte in lingua italiana, come non lo era stato inizialmente il form MAE, così violando gli artt. 109 cod. proc. pen. e 24 Cost.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 6 legge 22 aprile 2005 n. 69 perché il mandato di arresto europeo non contiene la descrizione delle circostanze del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazioni del ricercato, così' non consentendo alla difesa di adeguatamente interloquire in relazione al prospettato errore di persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché pone questione non sollevata davanti alla Corte di appello. Infatti, in occasione della conclusiva udienza del 15/01/2026, il difensore del ricorrente si limitò a chiedere un rinvio per avere modo di accedere alla documentazione, e, in subirebbe, si oppose alla consegna.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte di appello e come può riscontrarsi anche in seguito alla richiesta integrativa, «il consegnando è stato correttamente identificato e il MAE processuale riporta gli elementi essenziali dei fatti in relazione ai quali è stata richiesta la consegna, con l'indicazione delle norme violate e la pena che può essere comminata (...) l'autore del reato è stato identificato grazie alle tracce genetiche molecolari sequestrate attribuibili all'indagato e alle immagini delle telecamere».

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Co