Cassation Court dismisses appeals against extortion and bankruptcy conviction for procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Collia and Muscò against the Turin Court of Appeal's judgment. The appellants argued that the lower court erred in qualifying their actions as extortion rather than arbitrary exercise of rights and imposed an excessive accessory penalty. The Court rejected these claims, finding the appellate court's reasoning sufficient regarding the nature of the acts and the justification for the sentence based on the specific circumstances and recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 112, cod. pen.; The Court of Appeal's motivation is not vitiated by apparentness if it correctly applies the legal qualification of facts and justifies the sentencing parameters based on established case law and specific offender characteristics.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Collia Carlo, nato a Torino il 16/06/1967 2. Muscò Alexander, nato a Chivasso il 16/02/1978 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udito il difensore, avv. Claudio Strata, del Foro di Torino, difensore di Carlo Collia e di Alexander Muscò che, illustrando i motivi esposti nel ricorso e nelle memorie depositate in data 5 gennaio 2026, ha chiesto di accogliere i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino - provvedendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, con sentenza n. 10194 del 13/02/2024 - ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 24 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato. La Seconda Sezione di questa Corte aveva ritenuto che la prima sentenza di appello avesse eluso i temi dedotti con i motivi di appello, sì da rendere viziata la motivazione della sentenza impugnata, in particolare sotto il profilo della qualificazione giuridica - estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni - da dare ai fatti ascritti ai due imputati al capo 1) con ricadute sulla configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione di cui al capo 2): con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello di Torino ha ritenuto che i due odierni ricorrenti abbiano commesso il delitto di estorsione e ha inoltre confermato il giudizio circa la ravvisabilità del delitto di bancarotta sub 2).
2. I ricorrenti - ambedue assistiti dall'Avv. Claudio Strata - impugnano la sentenza di appello articolando motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Nell'interesse di Carlo Collia, sono proposti due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'individuazione della fattispecie applica bile. Secondo il ricorrente, in violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di appello ha trascurato di conformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione, riproponendo la medesima struttura motivazionale già censurata, con motivazione comunque apparente, insufficiente e contraddittoria. In particolare, sono stati trascurati plurimi elementi indicativi dell'esistenza di una pretesa relativa a diritto di credito, legittimamente azionabile in giudizio da parte di Carlo Collia; il che imporrebbe di qualificare i fatti contestati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come estorsione. 3.2.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.3. Nell'interesse di Carlo Collia è stata depositata una memoria in data 5 gennaio 2026. In essa - oltre a richiamare in sintesi il contenuto dei motivi di ricorso appena sintetizzati - il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte di appello valorizza il dato della gravità e intensità delle minacce per corroborare la conclusione raggiunta in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione, così ponendosi in contraddizione con gli insegnamenti delle Sezioni Unite Filardo.
4. Nell'interesse di Alexander Muscò, sono proposti due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'individuazione della fattispecie applicabile. Secondo il ricorrente, anche con riferimento alla posizione di Muscò, la Corte di appello non si è conformata alle indicazioni della Corte di cassazione, riproponendo la medesima struttura motivazionale già censurata, con motivazione comunque apparente, insufficiente e contraddittoria. Ciò in particolare su aspetti qualificanti della vicenda, relativi alla assenza di un dolo di ingiusto profitto e alla convinzione di Muscò di agire nell'esclusivo interesse di Collia, a tutela di una pretesa legittimamente azionabile in giudizio. 4.2.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.3. Nell'interesse di Alexander Muscò è stata depositata una memoria in data 5 gennaio 2026. In essa - oltre a richiamare in sintesi il contenuto dei motivi di ricorso appena illustrati - il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte di appello avrebbe trascurato un dato decisivo che dimostra la convinzione - da parte di Muscò del carattere non indebito delle pretese avanzate da Collia verso Moretto.
Si indica la conversazione n. 1262, tra Muscò e Moretto, nella quale quest'ultimo si riconosce debitore verso Collia e riconosce altresì che quest'ultimo è il titolare dei macchinari per l'utilizzo dei quali venivano avanzate le richieste di pagamento. Le conversazioni intercettate, poi, dimostrano l'assenza di timore verso il ricorrente da parte della persona offesa, che, addirittura, ha chiesto a Muscò di effettuare alcune operazioni di recupero crediti nel suo interesse (si richiamano le conversazioni nn. 3451 e 3452).
5. Il procedimento è stato trattato all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, ha chiesto di rigettare i ricorsi, ritenendo che la Corte di appello abbia offerto una motivazione coerente con i dati probatori raccolti nel giudizio, ricostruendo la vicenda in modo non manifestamente illogico e coerente rispetto alle indicazioni giurisprudenziali dettate da Sezioni Unite Filardo e dando risposta puntuale alle questioni che avevano indotto la Seconda Sezione ad annullare con rinvio la prima sentenza di appello. L'Avv. Claudio Strata, nell'interesse di ambedue i ricorrenti, ha illustrato il contenuto dei ricorsi e delle memorie depositate e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Essendo stati dedotti vizi di travisamento della prova, vizi di motivazione - che si riverberano in vizi di erronea applicazione della legge penale - e una elusione della sentenza di annullamento con rinvio emessa da Seconda Sezione, 3 n. 10194 del 13/02/2024, si rende necessaria, per un'utile comprensione della vicenda, la ricostruzione - seppur schematica - dell'articolato iter processuale. 1.1. La vicenda ruota intorno alla figura di Carlo Collia, imprenditore e titolare del Panificio Collia s.r.I., dichiarata fallita il 29 ottobre 2013. Nel giudizio di merito, Collia è stato ritenuto responsabile di diversi reati fallimentari (bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione, documentale e da falso in bilancio) e, per quanto di maggior interesse in questa sede, anche del delitto di estorsione in danno di Massimo Moretto, sulla cui figura è necessario offrire alcune indicazioni più puntuali.
Giova al riguardo evidenziare che - prima che venisse dichiarato il fallimento della Panificio Collia s.r.I., su richiesta avanzata "in proprio" dallo stesso Collia, quest'ultimo, alcuni suoi familiari e lo stesso Massimo Moretto avevano costituito un'altra società, la Gran Forno s.r.I., anch'essa attiva nel settore della panificazione. La Gran Forno s.r.l. - di fatto - è subentrata nell'attività della Panificio Collia s.r.I., stipulando con questa un contratto di locazione e di affitto di ramo d'azienda e corrispondendo i relativi canoni alla Panificio Collia s.r.l. (prima del fallimento) e alla curatela fallimentare (dopo il fallimento).
Giova aggiungere, inoltre, che il ricorrente Carlo Collia ha anche collaborato con la Gran Forno s.r.l. prima e dopo il fallimento. In questo contesto, si sono verificati i fatti oggetto di giudizio. Prima dell'estate del 2014, Collia, accompagnato da alcune persone di origine calabrese (alcune delle quali, come Giuseppe Molinaro, identificate e poi condannate) hanno avvicinato la persona offesa Massimo Moretto. Giuseppe Molinaro e i complici - riferendo a Massimo Moretto che Carlo Collia era loro debitore per la somma di 50.000 euro e affermando di sapere che egli era, a sua volta, debitore di Collia per analogo importo - hanno comunicato alla persona offesa che avrebbe dovuto consegnare loro detta somma, corroborando la pretesa con gravi minacce.
Per tali fatti, Molinaro e Pontieri (poi scomparsi dalla scena, essendo risultati estranei alle condotte avvenute successivamente all'estate 2014) sono stati condannati per il delitto tentata estorsione. Stando alla ricostruzione operata in sede di merito, la vicenda ha un'ulteriore evoluzione successivamente all'estate del 2014, allorché si verificano i fatti di maggiore rilievo ai fini di questo giudizio. Nel mese di settembre 2014, il ricorrente Alexander Muscò si presenta alla persona offesa Massimo Moretto, dicendosi effettivo proprietario dei macchinari che quest'ultimo stava utilizzando per l'attività imprenditoriale condotta presso la Gran Forno s.r.I.; per tale ragione, Alexander Muscò - richiamando anche le pressioni subite da Moretto prima dell'estate ad opera di Collia e dei "calabresi" - pretende dalla persona offesa la corresponsione della somma di 30.000 euro entro la fine dell'anno, prospettando che, altrimenti, sarebbe "venuto a riprendersi" i macchinari con un camion, così paralizzando l'attività produttiva esercitata da Moretto.
Nell'occasione appena citata, la persona offesa Massimo Moretto consegna a Muscò Alexander la somma di 3.000 euro, corrisposta "a titolo di acconto". 1.2. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 24 maggio 2018, ha ritenuto fondata l'ipotesi di accusa formalizzata al capo 1), ove si qualificavano i fatti sopra sintetizzati come concorso in estorsione consumata pluri-aggravata. 1.3. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 marzo 2023, ha distinto in due segmenti distinti la vicenda. Da un lato, con riferimento ai fatti commessi prima dell'estate 2014, è stato ritenuto che Molinaro e Pontieri si siano resi responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata; dall'altro lato, con riferimento alle ulteriori condotte tenute dai ricorrenti Carlo Collia e Alexander Muscò successivamente all'estate 2014, è stata ritenuta la responsabilità di questi ultimi per il delitto di estorsione aggravata consumata. 1.4.
La citata sentenza di appello, come detto, è stata annullata con rinvio proprio con riferimento alle posizioni di Collia e Muscò. Secondo tale decisione, i giudici di appello avevano sostanzialmente eluso - offrendo motivazioni solo apparenti e autoreferenziali - i temi proposti da Collia e Muscò con i rispettivi motivi di appello. 1.4.1. I temi che la Corte di appello ha eluso - secondo la valutazione della sentenza rescindente - ruotano attorno all'eventualità, esplicitamente dedotta dalla difesa dei due imputati, che, nel formulare minacce e richieste di danaro a Moretto, Carlo Collia, in concorso con Alexander Muscò, non abbia inteso ottenere un ingiusto profitto, bensì esercitare un preteso diritto. 1.4.2.
I temi elusi nella prima sentenza di appello, da scrutinare per valutare se ricorra un'ipotesi di estorsione o il meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono individuati dalla citata sentenza della Seconda Sezione di questa Corte in modo puntuale: (1) secondo la difesa degli imputati i macchinari - per il cui utilizzo Collia avanzava richieste di danaro alla persona offesa Massimo Moretto - non erano stati distratti dalla massa fallimentare del Panificio Collia s.r.I., essendo, al contrario, beni di proprietà personale del ricorrente Carlo Collia; pertanto, nell'avanzare richiesta di pagamento somme per il loro utilizzo da parte di Moretto, il ricorrente Carlo Collia esercitava, seppur con minaccia, un preteso diritto; che si trattasse di beni personali di Collia e non di beni distratti dalla massa fallimentare, per il cui impiego il ricorrente non avrebbe avuto titolo a chiedere alcunché, emergerebbe da elementi probatori non adeguatamente valutati - e addirittura travisati - dalla prima sentenza di appello: (1.1) i beni distratti dalla massa fallimentare sarebbero solo quelli indicati in una bolla di accompagnamento emessa da tale Mantovani in favore della Gran Forno (in esecuzione di un contratto simulato); tutti gli altri beni, invece, non sarebbero della massa fallimentare della Panificio Collia s.r.I.; (1.2) ciò risulterebbe dimostrato dal fatto che il curatore fallimentare avrebbe intimato a Collia di andare a recuperare presso l'azienda beni non riconducibili alla massa fallimentare e sarebbe ulteriormente dimostrato (1.3) dal fatto che - successivamente alla vicenda qui a giudizio, in data 29 maggio 2017 - Collia ha stipulato una transazione con la curatela fallimentare, rinunciando definitivamente in favore del fallimento ai beni indicati al capo 2) dell'imputazione (relativo alle accuse di bancarotta per distrazione, in cui erano indicati anche i beni che, secondo l'accusa sarebbero stati distratti dalla massa e che, dunque, non sarebbero di proprietà personale di Collia); (1.4) ulteriore elemento non valutato dalla Corte di appello nella prima sentenza - potenzialmente dimostrativo della verosimiglianza della tesi difensiva - sarebbe da individuare nel contenuto di alcune conversazioni intercettate, dalle quali emerge che la stessa persona offesa Massimo Moretto si mostra consapevole del fatto che il proprietario dei citati macchinari sarebbe proprio Collia; (2) secondo la difesa, le richieste di danaro di Collia sono da ricondurre alle pretese che quest'ultimo avanzava nei confronti della Gran Forno s.r.I., per l'esercizio di attività lavorativa; l'esistenza di tali pretese è, secondo la difesa, documentata da alcune conversazioni telefoniche, oltre che dalla pendenza di controversie lavoristiche tra Collia e la Gran Forno s.r.I..
Nella sentenza di annullamento con rinvio, la Seconda Sezione di questa Corte ha ritenuto che, rispetto ai temi sopra indicati, la prima sentenza di appello abbia offerto una motivazione elusiva e, in definitiva, apparente; il che rende viziata la motivazione sul tema cruciale della vicenda relativo ai confini tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, da individuare secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite Filardo. Di qui l'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello emessa nei confronti di Carlo Collia.
La Seconda sezione di questa Corte ha, conseguentemente, disposto l'annullamento con rinvio anche della condanna per il concorso in estorsione emessa nei confronti di Alexander Muscò, in relazione al quale, la Corte di legittimità ricorda che i giudici del rinvio, nel riesaminare la vicenda, avrebbero dovuto vagliare, oltre al profilo dell'esistenza di una pretesa ragionevolmente tutelabile in capo al Collia, anche le ragioni sottese al concorso del ricorrente Muscò, accertando, in particolare, se costui avesse o meno operato nell'esclusivo interesse del primo, ovvero, versando nella vicenda un interesse proprio ed autonomo (secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite Filardo). 1.4.3.
Oltre a tali statuizioni, la Corte di cassazione - pur essendo l'esame dei relativi motivi di ricorso precluso dall'annullamento con rinvio - ha implicitamente raccomandato ai giudici del rinvio di rivalutare in modo congruo le eventuali statuizioni relative alle aggravanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (tanto con riferimento ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite Suraci, quanto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Pizzone). 1.5. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha: (i) confermato l'affermazione di responsabilità di Carlo Collia e Alexander Muscò per il reato di estorsione consumata; (ii) escluso la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. e dall'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen.; (iii) ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen. contestata a Collia; (iv) ritenuto il vincolo della continuazione tra i vari reati per cui Collia è ritenuto responsabile; (v) ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica contestata a Muscò; (vi) stabilito in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e circostanze attenuanti generiche con riferimento ad ambedue gli imputati; (vii) determinato la pena principale e quelle accessorie irrogate agli imputati.
2. I motivi di ricorso formulati relativamente alla responsabilità penale di Carlo Collia e Alexander Muscò possono essere schematicamente esposti come segue. 2.1. Il ricorrente Collia deduce, anzitutto, vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale e violazione di legge processuale per mancata conformazione alla sentenza di annullamento con rinvio, in relazione all'individuazione della fattispecie applicabile. In particolare, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto - con motivazione viziata da travisamento della prova, contraddittorietà e apparenza di motivazione - che le richieste minacciose di pagamento siano state indirizzate a Moretto solo per ottenere il pagamento di una sorta di canone per l'uso dei macchinari, e non anche le differenze retributive a questi dovute in conseguenza del rapporto di lavoro.
Al riguardo, il ricorrente Collia richiama inoltre le trascrizioni di un colloquio avvenuto il 3 luglio 2014 tra Collia, Moretto e Molinaro e di un colloquio avvenuto il 26 luglio 2014 che avvalorerebbero tale ipotesi alternativa. Si rileva inoltre che il giudice del lavoro ha effettivamente riconosciuto il diritto di credito di Collia nei confronti della Gran Forno s.r.l. di cui Moretto era amministratore. La Corte di appello avrebbe poi riproposto una motivazione elusiva sull'altro 7)Ì) tema che dimostrerebbe l'esistenza di una ragionevole pretesa di Collia verso /Lit" Moretto.
La Corte di appello, infatti, non ha offerto motivazione adeguata per ( escludere che i macchinari - per il cui utilizzo Collia rivendicava i pagamenti da Moretto - fossero effettivamente di proprietà del predetto Collia. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che quei macchinari siano stati distratti dalla massa fallimentare della Panificio Collia s.r.I., trascurando gli indici che dimostrano come essi siano di proprietà del ricorrente: (i) si cita la e-mail con cui il curatore fallimentare ha sollecitato Gallia a recuperare alcuni beni di sua proprietà non rientranti nella massa fallimentare; (ii) si contesta che, nel corso della sua audizione, il curatore fallimentare abbia precisato che tale e-mail aveva ad oggetto meri effetti personali (la Corte di appello, sul punto, avrebbe travisato il senso della testimonianza del curatore); (iii) si richiama la transazione stipulata con il curatore fallimentare, nella quale Collia rinuncia alla restituzione dei beni rinvenuti nella disponibilità di Moretto (e la rinuncia, per necessità logica, postula la precedente esistenza di un diritto di proprietà); (iv) si trascura il contenuto di alcune conversazioni in cui Moretto dichiara esplicitamente di essere debitore di Collia e di riconoscere che questi era il proprietario dei macchinari di cui si discute.
Conseguentemente, si sostiene nei ricorsi, la sentenza impugnata è affetta da violazione di legge sotto due profili: in primo luogo, sotto il profilo dell'elemento materiale del reato (essendovi, a fondamento delle richieste di danaro di Collia verso Moretto, una legittima pretesa, potenzialmente azionabile in giudizio, con necessità di qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni); in secondo luogo, sotto il profilo dell'elemento psicologico, essendo evidente che le intenzioni soggettivamente coltivate da Collia erano tese ad ottenere non un indebito profitto, bensì la soddisfazione di un diritto. 2.2.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Muscò deduce, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'individuazione della fattispecie applicabile. In particolare, la Corte di appello non ha confutato il fatto - chiaramente emerso dal giudizio - che la condotta posta in essere da Muscò è stata improntata a finalità di esclusiva tutela dei diritti vantati da Collia (che avanzava pretese giuridicamente azionabili), senza che il primo abbia perseguito propri ed ulteriori interessi personali (che la Corte di appello non ha in alcun modo individuato con specifica motivazione).
Sarebbero altresì stati trascurati due ulteriori elementi: l'estraneità di Muscò ai fatti precedenti al 26 settembre 2014; la natura meramente esecutiva del suo intervento. La carenza di motivazione su tali punti - oltre a violare i criteri dettati dal giudice di legittimità nella sentenza rescindente - rende erronea la decisione impugnata su due aspetti: la qualificazione giuridica del fatto o, quantomeno, la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di estorsione.
3. Si tratta di motivi infondati, non risultando che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta dai vizi motivazionali dedotti. Prima di esaminarli nel dettaglio, è necessario ribadire alcune coordinate concettuali. 3.1. Deve, anzitutto, essere esclusa la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.Con la sentenza di annullamento con rinvio della prima decisione di appello non è stato formulato un principio di diritto ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (l'unico rilevante ai fini previsti dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; cfr.
Sez. 1, n. 8242 del 18/05/1999, Di, Rv. 213873 - 01), bensì rilevato un vizio di motivazione della decisione impugnata. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, nei casi (come quello in esame) in cui la sentenza di appello è stata annullata per vizio di motivazione, non viola il dettato dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Pmt, Rv. 280660 - 01), seppur con il vincolo di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero, Rv. 283440 - 01).
In altri termini, «dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata» (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696 - 01); conseguentemente, «non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argomentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità con l'unico limite della formazione del giudicato progressivo su un capo della decisione» (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Pg, Rv. 276755 - 04). 3.2.
Con riferimento al dedotto travisamento della prova - sul punto dell'esistenza di legittime pretese, azionabili in giudizio da parte di Collia, con conseguente necessità di qualificare diversamente i fatti contestati - si osserva, in via preliminare, che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01); ciò in ragione della persistente «preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 3.3. Con riferimento alle nozioni di contraddittorietà e illogicità manifesta delle motivazioni giova richiamare - per la loro chiarezza esplicativa - alcuni passaggi di una decisione delle Sezioni unite che ha affermato che il vizio della "contraddittorietà della motivazione" «consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa»; e che il vizio della "illogicità manifesta" «consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto; conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 - 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 - 01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 -01).
4. Passando all'esame degli specifici aspetti della motivazione censurati nei motivi di ricorso ora in esame, si deve preliminarmente evidenziare che, effettivamente, la prima sentenza di appello (Corte di appello di Torino, 13 marzo 2023) era puramente assertiva sui punti della motivazione poi censurati dalla sentenza rescindente, quasi postulando l'infondatezza della tesi difensiva, senza tuttavia affrontare in modo puntuale i temi dedotti dagli imputati. Si è detto (cfr. retro al punto 1.4.2) quali siano gli aspetti della motivazione che, secondo la sentenza rescindente, viziavano la prima sentenza di appello.
E si è detto anche (cfr. punto 2) quali siano gli aspetti della motivazione della seconda sentenza di appello, qui impugnata, che, secondo i ricorrenti, risultano viziati. 4.1. La prospettazione difensiva - schematicamente - è chiara: Collia e Muscò hanno agito per recuperare somme di danaro che Moretto doveva a Collia per l'uso dei macchinari (di proprietà personale di Collia) e per il pagamento di crediti da lavoro. La Corte di appello ha escluso che le minacce fossero tese ad ottenere il pagamento di crediti da lavoro e ha ritenuto che i macchinari per il cui utilizzo Collia e Muscò avanzavano minacciosamente somme di danaro non fossero beni personali di Collia, bensì beni da quest'ultimo distratti dalla massa fallimentare, a seguito di condotte fraudolente.
Il ragionamento della Corte di appello è, secondo i ricorrenti, viziato. Questa Corte ritiene che la Corte di appello abbia affrontato i temi indicati dalla sentenza rescindente, esaminandoli in modo esente da travisamenti (nel senso sopra chiarito) e ricavando dalle fonti di prova dei risultati probatori giustificati da motivazioni formulate in modo esaustivo, non contraddittorio e, tantomeno, manifestamente illogico. 4.2. Va anzitutto evidenziato che la Corte di appello, con motivazione tutt'altro che illogica e incoerente rispetto al contenuto delle conversazioni registrate, ha evidenziato come le continue pressioni sulla persona offesa Moretto, effettuate da Collia (prima, in concorso con Molinaro e altri; poi, in concorso con Muscò), fossero tese ad ottenere l'elargizione di danaro per l'uso dei macchinari (cfr. sentenza impugnata, pag. 19-20).
Tale conclusione probatoria - secondo i ricorrenti - è frutto di travisamento, posto che in una conversazione del 4 luglio 2014, Collia - parlando con Molinaro in presenza della persona offesa Moretto - riferisce che quest'ultimo gli deve circa 50.000 euro, tra «quelli che deve dare a [lui] e le macchine». E analogo riferimento ai crediti da lavoro emergerebbe anche in un'altra conversazione del settembre 2014 (la n. 1262). Ma non vi è stato il denunciato travisamento per omissione. La Corte di appello ha considerato la tesi prospettata dai ricorrenti, ritenendo - con argomentazione non illogica - che quegli occasionali riferimenti ad una "causa petendi", ulteriore rispetto a quella del pagamento dovuto per l'uso dei macchinari non fossero significativi.
Del resto, la Corte di appello ha evidenziato altrettanto logicamente - richiamando sul punto la sentenza di primo grado - come l'attività minatoria sia sempre stata correlata all'uso dei macchinari, rilevando che ciò emerge tanto dalle conversazioni registrate tra Collia ed i suoi complici, tanto dalle conversazioni registrate tra gli autori delle condotte minatorie e la persona offesa Moretto. È allora significativo rilevare che la sentenza impugnata valorizza anche conversazioni tra Muscò e Collia che - parlando tra loro - collegano le loro aspettative di ottenere la somma di 30.000 euro da Moretto unicamente al pagamento da loro ritenuto dovuto per l'uso delle macchine, senza fare menzione di altri crediti vantati da Collia verso la persona offesa (sentenza di appello, pag. 20, menzionando in modo congruo una conversazione riportata per esteso nella sentenza di primo grado, pag. 24-28; si veda anche, nello stesso senso, la conversazione riportata nella sentenza di primo grado a pag. 28-30).
Ed è altresì significativo rilevare che la sentenza impugnata - nel dare conto di un colloquio tra l'imputato Muscò e la persona offesa - rimarca nuovamente che la pretesa di pagamento della somma di danaro è rivolta da Muscò a Moretto sempre "per l'uso dei macchinari". In definitiva: la Corte di appello non ha eluso il tema proposto dagli imputati nell'atto di appello. Al contrario, la Corte di merito ha - con ragionamento non viziato da travisamenti o illogicità motivatamente collegato le richieste di danaro (corroborate da minacce) unicamente al pagamento che Collia pretendeva per l'uso dei macchinari, escludendo che esse fossero funzionali ad ottenere la soddisfazione delle pretese giuslavoristiche per cui era stata avviata nel frattempo una causa davanti al giudice del lavoro. 4.3.
Ma, secondo i ricorrenti, la motivazione della Corte di appello è comunque viziata con riferimento alla titolarità dei macchinari di cui si discute: secondo i ricorrenti, la Corte di appello - travisando elementi di prova e offrendo comunque motivazioni illogiche e apparenti - ha trascurato che vi sono chiari elementi indicativi del fatto che quei macchinari erano di proprietà personale di Carlo Collia e non beni distratti dalla massa fallimentare. Anche sotto tale profilo, la motivazione della Corte di appello è esente dai vizi denunciati. 4.3.1.
La Corte, con motivazione aderente ai dati probatori e con argomentazione tutt'altro che illogica, ha evidenziato (sentenza di appello, pag. 21-22): (i) che la persona offesa Moretto ha concordato l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di ricettazione, sul presupposto che egli avesse consapevolmente ricevuto i beni che Collia aveva distratto dal patrimonio della società fallita; (ii) che sia la persona offesa Moretto che il ricorrente Collia, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ammisero di avere operato distrazioni di beni dal patrimonio della società fallita; (iii) che la mancata indicazione dei macchinari nell'inventario non dimostri che essi non erano della società fallita, posto che la contabilità era del tutto inaffidabile; (iv) che, anche a ritenere che quei macchinari fossero stati inizialmente di proprietà di Collia, la loro stabile destinazione, da anni, all'attività produttiva della compagine fallita comportava la necessità di ritenere che si fosse trattato di un "conferimento" di Collia, sì da imporre di ritenere che quei macchinari facessero _ comunque parte dell'azienda e, dunque, del patrimonio della società fallita; (v) che la stessa necessità di usare contratti simulati per giustificare la disponibilità di quei beni in capo alla persona offesa Moretto è chiaramente indicativa della necessità di dissimulare il coinvolgimento di Collia (che si salda in modo logicamente forte con l'ipotesi che quest'ultimo abbia distratto quei /L- macchinari dal patrimonio aziendale); (vi) che vi sono conversazioni (la Corte di appello cita la conv. n. 1509) da cui emerge che lo stesso Collia afferma di «avere fatto sparire gran parte delle macchine, il 30%»; (vii) che vi sono conversazioni che dimostrano come anche Muscò sapesse che le macchine per cui erano avanzate le richieste di pagamento a Moretto erano oggetto delle distrazioni perpetrate da Collia; la Corte di appello rimarca che Muscò - spiegando a Moretto la ragione per cui era stato fatto un contratto simulato, in cui il proprietario delle macchine era identificato in tale Mantovani Giancarlo - ha affermato:
«quello è stato fatto per non metterle dentro al fallimento (...)». Allineando tali dati probatori, la Corte di appello conclude - con motivazione non elusiva, né, tantomeno illogica - ritenendo che i macchinari per il cui impiego erano avanzate (con minacce) le richieste di pagamento costituissero il frutto di distrazioni dalla massa fallimentare, qualificando, conseguentemente, come indebita la pretesa di danaro di Collia e Muscò per l'uso di quelle macchine. 4.3.2. I ricorrenti lamentano che la Corte ha trascurato dati probatori di segno contrario, travisando altresì la portata di alcuni elementi di prova. 4.3.3.
In primo luogo, la Corte di appello ha trascurato che il curatore fallimentare ha stipulato una transazione con Collia, nella quale quest'ultimo rinunciava alla restituzione dei beni - tra cui i macchinari di cui si discute - ancora presenti presso lo stabilimento della società fallita (concesso in affitto alla società amministrata da Moretto). E si rinuncia a qualcosa su cui si vanta un diritto. Sicché, con quella transazione, il curatore fallimentare ha riconosciuto che Collia era proprietario di quei beni. Il documento del 29 maggio 2017, allegato dai ricorrenti a fini dell'autosufficienza del ricorso, permette di constatare che, in esso, Collia effettua una serie di "rinunce" (tra cui quella al ritiro dei beni trovati nella disponibilità di Moretto) e formula una ricognizione di debito (per 300.000 euro) che hanno come contropartita unicamente la revoca della costituzione di parte civile da parte del Fallimento nel processo penale pendente contro di lui.
La questione dedotta dagli imputati non è stata elusa dalla Corte di appello che, sul punto, offre una motivazione giuridicamente corretta e logica (v. sentenza di appello, pag. 22): una transazione non comporta di per sé un riconoscimento di altrui diritti, ma unicamente una rinuncia (reciproca) a rispettive possibili pretese. Stipulando una transazione, il curatore non riconosce che Collia era titolare di quei beni, ma coltiva l'obiettivo di evitare future controversie con quest'ultimo. Nel caso specifico, peraltro, il documento risulta sottoscritto unicamente da Collia (sì da dover essere interpretato come proposta di transazione).
Accettando quella proposta, il curatore fallimentare non ha riconosciuto Collia titolare di diritti di proprietà sui beni indicati nella proposta, ma ha ottenuto il risultato di recuperare alla massa fallimentare un rilevante valore economico, a fronte dell'unico impegno di revocare la costituzione di parte civile. Non illogicamente, dunque, la Corte di appello ha escluso che un simile documento dimostri che il curatore abbia riconosciuto che i macchinari di cui si discute fossero di proprietà personale di Carlo Collia. 4.3.4. I ricorrenti denunciano poi un travisamento della prova che vizierebbe la motivazione della Corte di appello.
Il riferimento è alla e -mail del 18 luglio 2016, con cui il curatore fallimentare invita Carlo Collia a recuperare alcuni beni di sua proprietà ancora presenti nei locali della società fallita. La Corte di appello (a pag.
22) ha ritenuto - valorizzando la testimonianza resa dal curatore fallimentare - che la e-mail non avesse ad oggetto i macchinari di cui si discute in questo giudizio, ma altri beni personali di Collia. Secondo i ricorrenti, però, la Corte di appello ha travisato il senso della deposizione del curatore fallimentare (allegando - ai fini dell'autosufficienza del ricorso - la trascrizione della testimonianza stessa). Richiamata la nozione sopra proposta (supra, considerato in diritto 3.2), questa Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata non è viziata da travisamento della prova.
All'udienza del 18 gennaio 2018, il curatore fallimentare è stato esaminato proprio su tale aspetto della vicenda e - allorché gli è stato chiesto di riferire in merito alla citata e-mail - ha esplicitamente affermato che i beni cui si alludeva in tale missiva «non c'entrano nulla con l'attuale procedimento», puntualizzando che «questo deve essere chiaro... questo scambio di corrispondenza non c'entra nulla con questi beni qua». Secondo i ricorrenti, con tale risposta, il curatore ha escluso che la mail alludesse ai beni inventariati dal curatore.
Il denunciato travisamento non sussiste. La domanda posta al curatore sollecitava il testimone a chiarire a quali beni facesse riferimento la ma/I. Essa, per necessità logica, consistendo in un invito rivolto a Collia a ritirare beni non di proprietà del fallimento, non poteva che allude a beni "non fallimentari". Ma, nell'escludere che la mali facesse riferimento ai beni oggetto dell' «attuale procedimento», il testimone allude non solo ai beni estranei alla massa, ma allude proprio ai macchinari della cui distrazione era accusato Collia; infatti, per tutto il corso della deposizione, il teste è stato chiamato a confrontarsi con l'elenco dei beni contenuti nel contratto di comodato stipulato da Mantovani in favore di Moretto (e si tratta - secondo la ricostruzione dei giudici di merito - del contratto simulato, avente ad oggetto i macchinari di cui si discute in questo giudizio, che era stato utile a distrarre i beni dalla massa fallimentare; cfr. deposizione Miglia, ud. 18/01/2018, pag. 5-7).
Ne discende che l'attribuzione da parte della Corte di appello di quel "significato" a quella testimonianza non integra un travisamento della prova; si tratta, infatti, della (non manifestamente illogica) attribuzione di un "significato" ad un "significante" non travisato. 4.3.5. Secondo i ricorrenti, infine, la Corte di appello avrebbe trascurato il fatto che la stessa persona offesa abbia riconosciuto di essere debitore di Collia per l'utilizzo dei macchinari di sua proprietà. Anche tale aspetto non è stato eluso dalla Corte di appello che, con motivazione non illogica, ha, anzitutto, ricordato che Moretto ha patteggiato per la ricettazione di quei macchinari e ha poi valutato che - con le affermazioni valorizzate dai ricorrenti - la persona offesa abbia inteso fare riferimento al fatto che egli potesse utilizzarli solo perché a lui consegnati da Collia, al di fuori del contratto di affitto di azienda regolarmente stipulato con la curatela fallimentare (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata).
Ma una simile affermazione - nella tutt'altro che illogica valutazione della Corte di appello - non implica che Collia avesse lecitamente la disponibilità di quei beni. 4.4. Alla luce di quanto sinora esposto, non sussistono i vizi denunciati nei ricorsi qui esaminati sotto il profilo della esistenza di un collegamento tra l'attività minatoria e l'esercizio di un preteso diritto di credito. Secondo la non viziata valutazione della Corte di appello, l'attività minatoria era funzionale ad ottenere un profitto indebito (il pagamento per l'uso di macchinari distratti dalla massa fallimentare).
Sicché, data questa ricostruzione storica, sorretta da motivazione non viziata, non sussiste nemmeno il denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale, essendo corretta la qualificazione di tale fatto come violazione dell'art 629 cod. pen. e non dell'art. 393 cod. pen. (non essendovi, dunque, alcuna incoerenza tra la decisione assunta dalla Corte di appello e i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Filardo). 4.5. I ricorrenti deducono vizi di motivazione in ordine all'esistenza di un fatto estorsivo, avendo la Corte di appello trascurato l'assenza di timore da parte della persona offesa Moretto.
Il motivo è generico, ma il tema non è stato comunque trascurato dalla Corte di appello che, a pag. 26-27, affronta la questione osservando che l'assenza di timore non è dimostrata, rilevando, per contro, come il cedimento alle minacce di Muscò (con il pagamento di 3000 euro a titolo di acconto) dimostri univocamente l'efficacia intimidatrice delle minacce formulate da Muscò e Collia. 4.6. La univoca qualificazione del fatto come estorsivo - essendo indebita la pretesa avanzata con le minacce - porta a ritenere infondati anche i motivi di ricorso, avanzati nell'interesse di Muscò, con i quali si lamentava il difetto di motivazione in relazione al mancato approfondimento dell'esistenza di un interesse personale nella vicenda da parte di detto ricorrente.
Egli, concorrendo in una vicenda estorsiva, ha dato un apporto causale (e rilevante ex art. 110 cod. pen.) alla realizzazione del fatto tipico incriminato dal legislatore. Sicché non assume rilievo il tema - secondo il ricorrente trascurato dalla Corte di appello - dell'esistenza o inesistenza di un "interesse proprio" di Muscò nella vicenda. 4.7. Né sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a Muscò.In modo aderente alle risultanze processuali, la Corte di appello ha rilevato che Muscò sapeva di agire per il recupero delle somme di danaro che Collia riteneva a lui dovute per l'uso dei macchinari da parte di Moretto (sentenza impugnata, pag.
27) e sapeva altresì che quei macchinari erano stati distratti dalla massa fallimentare: si veda il passaggio riportato a pag. 21 della sentenza impugnata, in cui - dando conto di un colloquio tra Muscò e la persona offesa a proposito del contratto simulato di comodato d'uso dei macchinari - è proprio Muscò ad affermare che «quello [il contratto di comodato] è stato fatto per non metterle dentro al fallimento». Sicché, anche sul punto della consapevolezza - da parte di Muscò - del carattere illecito della pretesa economica avanzata con modalità minatorie, la Corte di appello offre una adeguata e non illogica motivazione, esente dai vizi denunciati.
5. Il secondo motivo di ricorso proposto da Carlo Collia ha ad oggetto la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5.1. La motivazione sarebbe del tutto insufficiente in punto di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen., avendo peraltro la Corte di appello trascurato la valenza positiva dell'offerta risarcitoria formulata a beneficio della persona offesa. Va, anzitutto, ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).
Ciò premesso, con motivazione che soddisfa tali criteri, la Corte di appello ha valorizzato la gravità e reiterazione delle condotte, il coinvolgimento di più soggetti nell'azione, l'efficacia intimidatoria delle minacce, la pluralità di condotte delittuose ascritte all'imputato (evocando con ciò le condanne relative ai reati fallimentari, non oggetto del ricorso qui esaminato). Il motivo è pertanto infondato. 5.2. Secondo il ricorrente Collia, la motivazione sarebbe poi generica e inadeguata con riferimento alla determinazione della pena principale e delle pene accessorie.
Al riguardo, si evidenzia che l'onere motivazionale cresce di intensità in misura proporzionale allo scostamento dalla pena minima edittale. Nel caso in esame, la pena determinata per il reato più grave del cumulo giuridico (quello di estorsione) è stata determinata in misura di anni cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa (da ridurre poi per il rito), con uno scostamento dalla pena minima edittale pari a soli 200 euro, che risulta congruamente giustificato con il richiamo - per relationem - a parametri (gravità del fatto, intensità del dolo, personalità dell'imputato) rilevanti ex art. 133 cod. pen. considerati nella motivazione che precede.
Analogo schema motivazionale è stato congruamente adottato dalla Corte di appello con riferimento alla determinazione della misura dell'aumento di pena stabilito per i reati satellite - i fatti di bancarotta contestati ai capi 2-3-4-5-6, per cui è stato correttamente computato un unico aumento ex art. 219 I. fall. - determinato in misura di mesi nove di reclusione ed euro 150 di multa. Anche in questo caso, l'entità dell'aumento non è particolarmente elevata e risulta congruamente giustificata dai medesimi parametri già sopra evocati. I motivi di ricorso relativi alla durata delle pene accessorie sono manifestamente infondati.
La durata della pena dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è coerente con la pena inflitta al ricorrente Carlo Collia e con il dettato dell'art. 29, primo comma, cod. pen. La condanna alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali o all'esercizio di uffici direttivi presso le stesse è del tutto generica, a fronte di una determinazione della pena accessoria pari a otto mesi (significativamente distante dal limite edittale massimo stabilito per tale pena accessoria, applicabile per un lasso di tempo «fino a dieci anni»), che risulta giustificata dal richiamo interno alla motivazione ai parametri già ripetutamente valorizzati (gravità dei fatti, intensità del dolo e personalità dell'imputato).
6. Alexander Muscò, con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 6.1. Vi sarebbe un'assenza di motivazione in relazione all'aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che la Corte di appello non ha speso motivazioni sul punto per il semplice fatto che l'aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen. non era contestata all'imputato (come risulta chiaramente dall'esame dell'imputazione) e non è stata valorizzata dalla Corte di appello (come risulta dalla motivazione). 6.2.
Vi sarebbe poi una motivazione solo apparente in relazione al riconoscimento e alla attribuzione di effetti alla recidiva reiterata specifica, ritenuta dal giudice di appello (con conseguenti vizi che si riverberano sul giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo).Lungi dall'essere apparente, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello si conforma alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), rilevando che i precedenti penali (per reati contro il patrimonio) hanno indole specifica e rimarcando come, anche dopo la commissione del reato di estorsione contestato a Muscò in questo giudizio, egli si sia reso responsabile di altri reati, a base violenta (con condanne irrevocabili per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per rissa), traendo da ciò - con valutazione di fatto, immune da vizi logici - argomento per ritenere che sia formulabile nei confronti di Muscò un giudizio di pericolosità sociale, concretamente manifestatasi nel fatto di reato che, pertanto, è stato ritenuto meritevole di un deteriore trattamento sanzionatorio.
Da quanto sopra discende altresì l'infondatezza del motivo di ricorso relativo all'esito in termini di equivalenza del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo; l'esito del bilanciamento - a mente dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen. - è imposto dall'attribuzione di effetto alla recidiva reiterata. 6.3. Secondo il ricorrente, la determinazione della pena principale e delle pene accessorie sarebbe apparente e non rispettosa delle indicazioni giurisprudenziali in materia di motivazione sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Al riguardo si osserva che - dal complesso della motivazione della sentenza - emerge che i giudici di appello hanno, con motivazione non assente, ritenuto giustificato lo scostamento della pena principale (determinato in misura di anni cinque di reclusione ed euro 1200 di multa, da ridurre poi per il rito prescelto in