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Ordinanza — n. 6093/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; preliminary judge's order on personal security measures is not directly appealable to Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6093/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appeal against the preliminary judge's order declaring the request to revoke personal security measures inadmissible. The appellant argued that notification to the victim was required under Supreme Court precedent, but the Court found the appeal procedurally flawed. The ruling established that such orders are not directly appealable to the Cassation Court and must instead be converted into a cautionary appeal to the Tribunal of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 311 cod. proc. pen.; Art. 568 comma 2 cod. proc. pen.: An order by the judge for preliminary investigations rejecting a request to revoke personal security measures is not directly appealable to the Cassation Court and must be converted into a cautionary appeal to the Tribunal of Appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal security measures preliminary investigations judge Cassation admissibility cautionary appeal conversion notification to victim status libertatis procedural exhaustion

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 311 cod. proc. pen.
Art. 568 comma 2 cod. proc. pen.
45402 del 07/11/2008 * *242221 – 01 .* regole generali in tema di impugnazioni stabilite dall art. 568 comma 2 cod.proc.
Art. 310 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc.pen
Con un unico motivo ne chiede l annullamento per violazione dell art. 299 cod. proc.pen.
art. 311 cod.proc. pen
art. 568 comma 2 cod.proc. pen
45402 del 07/11/2008 * *242221 – 01 .* regole generali in tema di impugnazioni stabilite dall art. 568 comma 2 cod.proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 15125 del 07/03/2023
Sentenza n. 24349 del 24/05/2022
Sentenza n. 20565 del 29/01/2015
Sentenza n. 45402 del 07/11/2008
Sentenza n. 242221 del 15/12/2025

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!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SESTA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6093/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 13/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 1806/2025* * CC 15/12/2025* * * * 35283/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * nato a Mantova il 02/04/2002avverso l ordinanza del 11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Crotoneudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * che ha concluso perl annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoletta la memoria del difensore di fiducia avv * * che ha insistito perl annullamento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * ricorre avverso l ordinanza in epigrafe indicata con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l istanzapresentata nel suo interesse volta ad ottenere la revoca delle misure di cautela personaledel divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare in quanto non notificatealla persona offesa.2.

Con un unico motivo ne chiede l annullamento per violazione dell art. 299 cod. proc.pen. alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui nei procedimenti perdelitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misuracautelare deve essere notificata alla persona offesa che non sia assistita da difensore allacondizione che abbia dichiarato o eletto domicilio * U n. 17156 del 30/09/2021 dep.2022 * * 283042 01 .* specie la persona offesa – madre dell imputato – non assistita da difensore nonha dichiarato né eletto domicilio.Poiché la richiesta di revoca è stata formulata nel corso dell udienza di incidenteprobatorio a contraddittorio già istaurato la notifica dell istanza non era in ogni casonecessaria.

Peraltro con la propria mancata comparizione a tale udienza la persona offesaha dimostrato in fatto il proprio disinteresse alle sorti del presidio cautelare in essere.3. Il Sostituto Procuratore generale * * richiamati i principidella sentenza* U * ha concluso per l annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risultaesperibile.Per orientamento sedimentato il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personalenon è impugnabile direttamente mediante ricorso per cassazione essendo quest ultimo –come inequivocamente emerge dal dato normativo un rimedio esperibile ex art. 311 cod.proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione dellalibertà e soltanto nel caso di violazione di legge. * 6 n. 15125 del 07/03/2023 T. *284581 – 01 * 2 n. 24349 del 24/05/2022 * * 283178 01 * 3 n. 20565del 29/01/2015 * * 263743 01 * 2 n. 45402 del 07/11/2008 * *242221 – 01 .* regole generali in tema di impugnazioni stabilite dall art. 568 comma 2 cod.proc. pen. si evince che è ammesso il ricorso “omisso medio” contro i provvedimenticoncernenti lo status libertatis ma a condizione che essi siano non altrimenti impugnabili.* specie in presenza di una chiara volontà di impugnazione indipendentementedalla qualificazione data dalla parte occorre procedere alla conversione del rimedioproposto in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale diCatanzaro in funzione di giudice dell appello cautelare personale per il giudizio ex art. 310cod. proc. pen.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SESTA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6093/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 13/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 1806/2025* * CC 15/12/2025* * * * 35283/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da* * nato a Mantova il 02/04/2002avverso l ordinanza del 11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Crotoneudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * che ha concluso perl annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoletta la memoria del difensore di fiducia avv * * che ha insistito perl annullamento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. * * ricorre avverso l ordinanza in epigrafe indicata con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l istanzapresentata nel suo interesse volta ad ottenere la revoca delle misure di cautela personaledel divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare in quanto non notificatealla persona offesa.2.

Con un unico motivo ne chiede l annullamento per violazione dell art. 299 cod. proc.pen. alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui nei procedimenti perdelitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o sostituzione della misuracautelare deve essere notificata alla persona offesa che non sia assistita da difensore allacondizione che abbia dichiarato o eletto domicilio * U n. 17156 del 30/09/2021 dep.2022 * * 283042 01 .* specie la persona offesa – madre dell imputato – non assistita da difensore nonha dichiarato né eletto domicilio.Poiché la richiesta di revoca è stata formulata nel corso dell udienza di incidenteprobatorio a contraddittorio già istaurato la notifica dell istanza non era in ogni casonecessaria.

Peraltro con la propria mancata comparizione a tale udienza la persona offesaha dimostrato in fatto il proprio disinteresse alle sorti del presidio cautelare in essere.3. Il Sostituto Procuratore generale * * richiamati i principidella sentenza* U * ha concluso per l annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risultaesperibile.Per orientamento sedimentato il provvedimento con il quale il giudice per le indaginipreliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personalenon è impugnabile direttamente mediante ricorso per cassazione essendo quest ultimo –come inequivocamente emerge dal dato normativo un rimedio esperibile ex art. 311 cod.proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione dellalibertà e soltanto nel caso di violazione di legge. * 6 n. 15125 del 07/03/2023 T. *284581 – 01 * 2 n. 24349 del 24/05/2022 * * 283178 01 * 3 n. 20565del 29/01/2015 * * 263743 01 * 2 n. 45402 del 07/11/2008 * *242221 – 01 .* regole generali in tema di impugnazioni stabilite dall art. 568 comma 2 cod.proc. pen. si evince che è ammesso il ricorso “omisso medio” contro i provvedimenticoncernenti lo status libertatis ma a condizione che essi siano non altrimenti impugnabili.* specie in presenza di una chiara volontà di impugnazione indipendentementedalla qualificazione data dalla parte occorre procedere alla conversione del rimedioproposto in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale diCatanzaro in funzione di giudice dell appello cautelare personale per il giudizio ex art. 310cod. proc. pen. l impugnazione quale appello ex art. 310 cpp dispone trasmettersi gli atti alTribunale del riesame di *Così è deciso 15/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E l impugnazione quale appello ex art. 310 cpp dispone trasmettersi gli atti alTribunale del riesame di *Così è deciso 15/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *