Sentenza — n. 6090/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata laCorte di appello di Messina ha confermato la condanna di Antonella Campagna e Maria Rosa Genovese (rispettivamente medico e infermiera in servizio presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto) decisa ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati ex artt. 110, 61 n. 11 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e 110 e 391-ter, commi primo e secondo, cod. pen. (cod. pen.) descritti nelle imputazioni, ma ha ridotto le pene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392-ter cod. pen; Sentenza — n. 6090/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivodi ricorso è infondato. Mentre per i primi due casi previstidall’art. 391 - ter , comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 34282 del 10/07/2024, non mass.) è sufficiente ildologenerico, il dolo specifico(«al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta»), richiesto per l’integrazione della terza fattispecie , bilancia l'anticipazione della punizione dell’offesa al bene giuridicoche discende dal fatto che la fattispecie non appare richiedereche il detenuto entri nell'effettiva disponibilità del dispositivo, ma basta che l'autore del reato introduca il dispositivo nell'istituto penitenziario (Sez.
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ciato la seguente R.G.N. 26385/2025 SENTENZA sui ricorsi proposti da: Genovese Maria Rosa,nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 15/11/1960 , Campagna Antonella,nata a M essina il 07/04/1982 , avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito Sostituto Procuratoregenerale Nicola Lettieriche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati Giuseppe Irrera e Massimo R izzo , del F oro di M essina, difensori di Campagna, il primo anche quale sostituto processuale, per delega orale, degli Avvocati Giuseppe Ciminata, del Foro di Patti e Giuseppe Calabrò, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, difensori di Genovese, i quali insistono per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata laCorte di appello di Messina ha confermato la condanna di Antonella Campagna e Maria Rosa Genovese (rispettivamente medico e infermiera in servizio presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto) decisa ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati ex artt. 110, 61 n. 11 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e 110 e 391-ter, commi primo e secondo, cod. pen. (cod. pen.) descritti nelle imputazioni, ma ha ridotto le pene.
2. Neiricorsi presentat i dai difensori del le imputate si chiede l’annullamento dellasentenza. 2.1. Il ricorso di Campagna è articolato in tre motivi e corredato da una memoriadi replica alla requisitoria del Sostituto procuratore generale. 2.1.1. Con il primo motivo e con la memoriadi replica, si deduce violazione di legge nel ravvisare il concorso della ricorrentenel reato de scritto nel capo B) e nell’assumere come certo che Campagna fosse consapevole del contenuto (hashish e apparati elettronici) della busta blu porta ta le dalla coimputata Genovese,al momento del passaggio sotto il metal detector , affinché alloca sse nel suo(della Campagna) armadietto il sacchetto verde ivi contenuto . 2.1.2.
Con il secondomotivo di ric o rso e con la memor ia di replica, si deduce erronea interpretazione della legge penale nel ritenere che sia sufficiente l’introduzionedi un telefono cellulare nel carcere per consumare i l re a to ex art. 392-ter cod. pen., mentre è necessario che lo strumento sia effettivamente destinato alla comunicazione e, comunque, che la condotta sia mossa da dolo specifico. 2.1.3 Con il terzo motivo di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante exart. 61 n. 11 cod. pen. in relazione al reato oggetto del capo A). 2.2.
Nel ricorso di Genovese si deduce mancanza di motivazione del disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborativodella ricorrente e la sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Campagna è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con argomentazionefondata su pertinenti massime di comune esperienza e esente da manifeste illogicità, la sentenza impugnata ha confermat o quella , più analitica,di primo grado sulla base dei seguenti elementi di valutazione, dai quali emerge la consapevolezza di Campagna della condotta imputatale: durante i l controllo con il metal detector, Campagna tenne in mano la busta blu della Genovese e quandoquesta passò, subito dopo, con comportamento anomalo, le passò la busta dall’esterno dell’apparecchio di controllo; non appena si profilò i l rischio di una ispezione (peraltro dal sacchetto proveniva un forte odore di sostanzastupefacente), acconsentìa collocare nel suo armadietto (di sua esclusiva pertinenza, mentre quello della Genoveseera condivisocon altri), dentro la propria borsa, il sacchetto verde che stava all’internodella busta.
Inoltre,nel corso dell’interrogatorio per la convalidadell’arresto, Genovese ha dichiaratoche Campagna era stata da lei informata su l contenuto del sacchetto poi collocatonella borsa della coimputata (p. 18 della sentenza di primo grado) e risulta che ilsacchetto verde inserito nella busta che Campagna porse, dall’esterno del metal detector,alla Genovese e che poi collocò nel suo armadietto conteneva: oltre 274 grammi di hashish divisi in tre panetti dai qualirisultano ricavabili 3109 dosi medie singole, nonché, fra le altre cose, 6 telefoni cellulari, schede telefoniche, 6 cavetti per la ricerca, 1 pendrive, 3 spinotti per la ricarica. 1.2.
Il secondo motivodi ricorso è infondato. Mentre per i primi due casi previstidall’art. 391 - ter , comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 34282 del 10/07/2024, non mass.) è sufficiente ildologenerico, il dolo specifico(«al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta»), richiesto per l’integrazione della terza fattispecie , bilancia l'anticipazione della punizione dell’offesa al bene giuridicoche discende dal fatto che la fattispecie non appare richiedereche il detenuto entri nell'effettiva disponibilità del dispositivo, ma basta che l'autore del reato introduca il dispositivo nell'istituto penitenziario (Sez.
2. n. 4189 del 31/05/2025, non massimata sul punto). Nella sentenza impugnata , la Corte di appello ha non irragionevolmente argomentato che il dolo specifico si desume dalla quantità e natura delle cose introdotte, dallacondotta attuata e anche dai pregressi contatti della coimputata con i detenuti richiamati nella sentenza di primo grado. 1.3. Il terzo motivo di ricorso èinfondato. Va ribadito che la nozione di « abuso di relazioni di prestazione di opera » utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720).
Inoltre, l'aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., non afferisce ai soli rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo a un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, ma è configurabile anche nel caso in cui l'agente, per commettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell'ufficio ricoperto o della prestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa (Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Rv. 288461).
Su questa base, correttamente i Giudici di merito hanno osservato che il lavoro (medico) svolto dalla Campagna, come quello della sua complice (infermiera) è valso adagevolare la introduzione illecita di oggetti nel carcere (p. 24 sentenza di primo grado; p. 11 sentenza impugnata).
2. Il ricorso di Genovese èinfondato. La Corte di appello ha adeguatamente illustrato il criterio adottato per esercitare il suo potere discr ezionale circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche escludendo la sussistenza di elementi di valutazione favorevoliper la concessione de l le circostanze attenuanti generiche e osservando , in aggiunta, che l’imputata con le sue d ichiara z io ni non solo non ha fornit o elementi di conoscenzaconcretamenteutili per lo sviluppo d ell e indagini , ma, anzi , implausibilmente adducendo di essere stata costretta da altri a realizzare le condotte,ha teso ad alterare a suo favore la ricostruzione dei fatti (p.27 - 28 della sentenza di primo grado, p. 13 della sentenza impugnata).
3. Dal rigetto dei ricorsi deriva condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appart