Italian Supreme Court annuls extradition order due to failure to translate European arrest warrant into Italian.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's order for Marco Guerra's extradition to Germany because the European arrest warrant was not translated into Italian. While the appellant argued the German authorities lacked knowledge of the Italian execution request, the Court focused on the procedural defect regarding the language of the warrant itself. The decision establishes that Italian courts must strictly adhere to the Italian language requirement for European arrest warrants, rendering the extradition order void and remanding the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 7 L. 69/2005; Art. 8 par. 2 Decision Framework 2002/584/GAI: The European arrest warrant must be translated into the official language of the executing state (Italian) to be valid, and failure to do so renders the extradition order annulable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guerra Marco, nato a Gattinara il 03/01/1990 avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di Marco Guerra alla Repubblica Federale di Germania per l'espiazione della pena di 184 giorni di reclusione, inflitta con sentenza penale pronunciata il 4 dicembre 2019 dal Tribunale di Nordiingen per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia di Marco Guerra ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 6, comma 7, e 16 della L. n. 69/2005, perché il m.a.e. non è stato tradotto in lingua italiana. 2.2. Violazione dell'art. 18-bis della L. n. 69/2005, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere insussistente il consenso dello Stato richiedente all'esecuzione in Italia della pena. Non vi sarebbe prova, infatti, che la richiesta di esecuzione della pena in Italia fosse pervenuta a conoscenza dell'Autorità giudiziaria tedesca e la giurisprudenza formatasi in tema di rifiuto implicito avrebbe come presupposto la conoscenza della richiesta di esecuzione della pena nello Stato richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
2. È fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si è lamentata l'assenza in atti del mandato di arresto o di altro atto equipollente, redatti in lingua italiana. In atti vi è un m.a.e. tradotto in italiano, ma, effettivamente, come dedotto dal ricorrente, relativo ad altra vicenda. Va premesso che, ai sensi dell'art. 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, il mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue.
Dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio relative all'attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", inviata il 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea, si rileva, tuttavia, che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione). Al riguardo va ricordato che questa Corte ha già affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, la consegna per l'estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l'equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l'illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell'atto da parte del giudicante (Sez.
F, n. 31766 del 25/08/2022, Jebari, Rv. 283710 - 01). Ne discende che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire, ex art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana: ciò che dagli atti presenti in fascicolo non risulta essere avvenuto. In accoglimento della relativa doglianza, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio al Giudice di merito, perché provveda all'indicata incombenza istruttoria.
3. Le ulteriori censure, di conseguenza, debbono ritenersi assorbite.
4. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 22 L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 L.