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Sentenza — n. 5466/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against home detention orders due to lack of current legal interest after revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Halilovic and Hasani inadmissible due to a lack of current legal interest. The applicants sought to challenge a home detention order that had already been revoked by the lower court for both defendants. The court ruled that since the original measure was no longer in force, the appeals could not serve any practical purpose or remove any procedural disadvantage.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 300 cod. proc. pen.: Appeals against personal security measures are inadmissible if the measure has been revoked, as the legal interest to challenge the decision has ceased to exist.

Parole chiave

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lack of legal interest revocation of security measure inadmissibility of appeal personal security measures procedural disadvantage violenza o minaccia contro le autorità reati violenti denuncia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 279 cod. proc. pen.
e non potendo la stessa più trovare esecuzione a seguito della sopravvenuta revoca disposta per Halilovic dal Tribunale, quale giudice competente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., e per la dichiarata cessazione dei suoi effetti nei confronti di Hasani ai sensi dell'art.
Art. 300, comma 1, cod. proc. pen.
pen., e per la dichiarata cessazione dei suoi effetti nei confronti di Hasani ai sensi dell'art. 300, comma 1, cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla ritenuta integrazione del delitto previsto dall'art. 337 cod.
art. 279 cod. proc. pen
e non potendo la stessa più trovare esecuzione a seguito della sopravvenuta revoca disposta per Halilovic dal Tribunale, quale giudice competente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., e per la dichiarata cessazione dei suoi effetti nei confronti di Hasani ai sensi dell'art.
art. 299 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Halilovic Denis, nato a Carrara il 31/05/1996 Hasani Renata, nata a Pisa il 24/09/2003 avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore , che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata per assenza delle esigenze cautelari; lette le conclusioni scritte dell'avv. Tiziano Veltri, difensore di Denis Halilovic e Hasani Renata, che ha depositato motivi aggiunti e ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dal Tribunale di Pisa con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nei confronti di Halilovic Denis, Hasani Renata e Zuka Sermina (non ricorrente), disponendo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dei predetti, per i reati di cui agli artt. 337, 583-quater, 7'; 582, 585 cod. pen., ascritti ai capi a), b),c) e d), per avere opposto resistenza e procurato lesioni personali ai carabinieri intervenuti in soccorso di alcuni addetti al servizio d'ordine durante l'evento della "notte bianca" nel centro della città di Pontedera nella notte tra il 21 ed il 22 giugno 2025.

In particolare, dagli atti di indagine utilizzati emergeva che /durante il predetto evento/ i due ricorrenti, fratello e sorella, insieme alla loro madre, Zuka Sermina, aggredivano con pugni e spintoni il personale di sicurezza nel tentativo di oltrepassare una transenna, per poi venire bloccati dai carabinieri nei cui confronti i tre proseguivano nelle condotte violente; Halilovic Denis veniva bloccato a terra mentre scalciava e sferrava pugni, nel contempo Hasani Renata afferrava il polso di uno dei carabinieri provocandogli una distorsione. Il Tribunale in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero f ha ravvisato la illogicità deré valutazioni operate dal Giudice in sede di convalida dell'arresto che aveva rigettato l'istanza cautelare escludendo la sussistenza del reato di resistenza perché la condotta violenta era iniziata prima dell'intervento dei Carabinieri, senza considerare che tale condotta è proseguita anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

Inoltre, con l'ordinanza impugnata è stato affermato che la richiesta avanzata nel giudizio di merito dai due ricorrenti di sospensione del processo per messa alla prova non ha inciso né ha fatto venire meno le esigenze cautelari, desumibili dalle modalità dei fatti per la gravità delle condotte e la prepotenza dimostrata, indice di assoluta incapacità di autocontrollo.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, i predetti Denis Halilovic e Renata Hasani chiedono l'annullamento del provvedimento, per i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla ritenuta integrazione del delitto previsto dall'art. 337 cod. pen., essendo le condotte di entrambi i ricorrenti rivolte solo a sfuggire alla presa degli operanti nel tentativo di divincolarsi, quindi, senza alcun&opposizione violenta ad un atto di ufficio, essendosi trattato di una reazione innescata dalla colluttazione con i vigilanti e ipoteticamente dovuta ad una eventuale legittima difesa o eccesso colposo di difesa, con conseguente involontarietà delle condotte poste in essere contro gli agenti. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari trattandosi di un fatto episodico posto in essere da soggetti incensurati, atteso che dalla data dei fatti sono decorsi già cinque mesi senza che i predetti abbiano dato adito ad alcuna condotta di rilievo penale.3. Si deve dare atto che in data 29 dicembre 2025 sono pervenuti motivi aggiunti con i quali il difensore dei due ricorrenti ha rappresentato che, nelle more della decisione sul ricorso per cassazione, è intervenuta la sentenza di assoluzione nei confronti di Hasani Renata con contestuale revoca della misura cautelare oggetto del ricorso per cassazione, e che nei confronti di Halilovic Denis è sopravvenuta la revoca della misura cautelare in atto per difetto delle esigenze cautelari disposta dal Tribunale competente per il giudizio.

Nonostante tali favorevoli sopravvenienze, i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della ordinanza che ha disposto la misura cautelare nei confronti dei predetti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, è intervenuta la revoca della misura cautelare oggetto del ricorso per entrambi i ricorrenti, motivata per Hasani Renata dalla sua sopravvenuta assoluzione per non avere commesso il fatto e per fl'Halilovic dalla sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari. Con i motivi aggiunti viene dedotto unicamente il vizio di motivazione in ordine alla misura cautelare autonomamente revocata dal Tribunale, senza che risulti allegato alcun interesse concreto ed attuale alla decisione rispetto ad un provvedimento che non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione dei ricorrenti, dato che l'efficacia della misura cautelare disposta in accoglimento dell'appello del pubblico ministero è rimasta sospesa in pendenza del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. e non potendo la stessa più trovare esecuzione a seguito della sopravvenuta revoca disposta per Halilovic dal Tribunale, quale giudice competente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., e per la dichiarata cessazione dei suoi effetti nei confronti di Hasani ai sensi dell'art. 300, comma 1, cod. proc. pen.

L'interesse ad impugnare presuppone la finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e di conseguire un risultato conveniente, rappresentato da decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione. Con riferimento al sistema delle impugnazioni nel settore della cautela personale si è affermato che il rapporto d'impugnazione perde significato ed utilità pratica, quindi ne è inibita la proposizione e la coltivazione, quando la pretesa del proponente abbia già trovato attuazione e la finalità perseguita sia superata dal venir meno del provvedimento impugnato.D'altra parte, la revoca disposta dal Tribunale quale giudice procedente ex art. 299 cod. proc. pen. in pendenza dell'impugnazione, anche se ipoteticamente non giustificata da elementi sopravvenuti rispetto all'ordinanza emessa in sede di appello cautelare in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, è comunque efficace/non risultando che sia stata autonomamente impugnata dal pubblico ministero e non essendo questa la sede per decidere su tale problematica in ragione del suo carattere solo ipotetico ed eventuale, inidoneo a giustificare un interesse attuale del ricorrente alla rimozione di una ordinanza già rimossa per effetto della revoca.

Va, infine, rammentato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di in