Cassation partially allows appeal on recidivism grounds, annulling conviction for prior crimes while upholding current charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a conviction for obstruction of justice, annulling the finding of recidivism while confirming the primary liability. The defendant argued that his conduct occurred after the search and thus could not constitute obstruction, and that the lower court failed to assess social danger beyond mere prior convictions. The court rejected the obstruction claim but found the recidivism finding flawed because it relied solely on the existence of prior crimes without evaluating their specific relevance to the current offense under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Recidivism must be assessed by examining the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine if they indicate a persistent criminal inclination, rather than merely relying on the gravity of past facts or their temporal span.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russo Daniele, nato a Roma il 11/08/1993 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Daniele Russo avverso la sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 337 cod. peri. e vizio cumulativo della motivazione, essendo la condotta dell'imputato tenuta dopo la perquisizione e, pertanto, inidonea a coartare o impedire un atto di ufficio. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva senza alcuna valutazione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dalla condotta in contestazione.
3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2, Il primo motivo costituisce generica reiterazione del pertinente motivo di appello al quale la Corte ha risposto individuando la condotta oppositiva violenta posta in essere dall'imputato nel corso della perquisizione, non rilevando che la stessa sia stata portata a termine.
3. Il secondo motivo è fondato. La sentenza ha rigettato la deduzione in appello ritenendo l'ostatività dei numerosi precedenti penali dell'imputato, non facendo buon governo del consolidato orientamento secondo il quale, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).
4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso deve essere rigettato, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento della responsa