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Sentenza — n. 4858/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after defendant's renewed home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4858/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the defendant, despite a lawyer's declaration, had no standing to continue the proceedings. Although the lawyer's statement was technically invalid without the client's personal ratification, the court accepted it as an unequivocal expression of disinterest, especially since the defendant had been placed under home detention shortly before the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was exempted from court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 299, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defendant demonstrates a lack of interest in the proceedings, even if the declaration originates from a lawyer without special power, provided the client's subsequent conduct confirms disinterest.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest inadmissible appeal home detention lawyer's declaration criminal procedure code riesame della carcerazione preventiva diritti del detenuto perdita dell'interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Tuttavia, quella dichiarazione difensiva può essere intesa come inequivoca manifestazione di attuale disinteresse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 299, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata, in accoglimento di appello del Pubblico ministero avverso ordinanza ex art. 299, cod. proc. pen., del giudice procedente, aveva dichiarato la nullità di quest'ultima e ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Piazza Fabrizio, nato ad Asti il 28/04/1994 avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata, in accoglimento di appello del Pubblico ministero avverso ordinanza ex art. 299, cod. proc. pen., del giudice procedente, aveva dichiarato la nullità di quest'ultima e ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente.

2. Con atto scritto e trasmesso per via telematica nella cancelleria della Corte di cassazione nelle more dell'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Tale rinuncia non ha effetto, in quanto proveniente esclusivamente da difensore privo di procura speciale e non personalmente ratificata dall'imputato (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). Tuttavia, quella dichiarazione difensiva può essere intesa come inequivoca manifestazione di attuale disinteresse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. risultando che, nelle more della presente impugnazione, con ordinanza del Tribunale di Torino del 3 ottobre scorso, il ricorrente è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari.

4. Trattandosi di mancanza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo dev'essere mandato esente dal pagamento di spese processuali e ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 202