Italian Court dismisses extradition appeal claiming Kanun revenge risk and flight danger are irrelevant to judicial cooperation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fadil Ternova inadmissible, rejecting his claim that the Albanian Kanun creates a flight risk or humanitarian ground for refusal. The court held that private vendetta risks do not constitute state-sanctioned threats justifying non-cooperation, and that flight danger in extradition cases requires a broader assessment than in ordinary criminal proceedings. Consequently, the lower court's refusal to revoke the detention order stands, and the appellant is ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 714, 715 c.p.p.; Private vendetta risks under the Kanun do not constitute state-sanctioned threats justifying refusal of extradition, and flight danger in judicial cooperation requires a broader assessment than in ordinary criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ternova Fadil (alias Hadaraj Denis), nato il 19/06/1988 in Albania avverso l'ordinanza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Onnbretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino respingeva l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare disposta nei confronti di Fadil do- Ternova, arrestato a fini estradizionali su richiesta dell'Autorità albanese in relazione ai reati di tentato omicidio e fabbricazione e possesso illegale di armi da fuoco e munizioni.
2. L'Avv. Alessandro Gasparini, nell'interesse di Fadil Ternova, ha presentato ricorso deducendo, con un unico motivo, errata applicazione degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen. L'estradando, il quale ha negato il proprio consenso all'estradizione senza rinunciare al principio di specialità, ha riferito di essere stato costretto ad allontanarsi dalla terra natìa a seguito di numerosi episodi di intimidazione e minaccia di cui è stato vittima, unitamente alla famiglia, e di trovarsi in Italia da poco tempo, successivamente reiterando tali dichiarazioni in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero, nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen.
Le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nella documentazione giudiziaria albanese, da cui si evince che l'estradando è stato vittima di tentato omicidio premeditato con uso di armi da fuoco (peraltro, il procedimento penale che vede Ternova persona offesa è sospeso per mancata identificazione dell'autore del reato, per cui deve ritenersi che il soggetto che ha attentato alla sua vita sia, ad oggi, ancora in libertà). Per tali ragioni, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, alla Questura di Torino.
A tale domanda la Corte di appello ha negato assertivamente valore decisivo. I Giudici hanno poi speso ampia argomentazione sulla questione del "Kanun" (antico codice d'onore consuetudinario vigente alcune zone dell'Albania), senza motivare, se non in termini generici, il pericolo di fuga, sulla cui assenza era stata invece presentata specifica deduzione difensiva. Non hanno, infatti, considerato che la possibile esposizione alla vendetta di sangue in applicazione del "Kanun" può integrare seri motivi per il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari, da cui deriverebbe il radicamento dell'estradando nel territorio (non solo nazionale, bensì comunitario), il quale a sua volta escluderebbe il pericolo di fuga, che comunque andrebbe ancorato ad elementi concreti e specifici.
L'estradando ha, d'altronde, trovato sul territorio nazionale domicilio presso il cugino (il legame parentale è stato dimostrato dalla difesa), che ha espresso la propria disponibilità ad ospitarlo presso la sua abitazione. In definitiva, il radicamento dell'estradando, desumibile dai legami familiari, dall'idoneo domicilio e dall'avviamento della procedura di protezione internazionale, escluderebbe il pericolo di fuga, gettando altresì ombre sulla adeguatezza della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello fatta corretta applicazione delle disposizioni di legge di cui agli artt.714 e 715 cod. proc. pen.
2. Premesso che, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen. per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 - 01), la Corte d'appello ha negato rilievo all'istanza di protezione internazionale, peraltro presentata soltanto in data 22 novembre 2025, con ciò correttamente conformandosi alla giurisprudenza di legittimità - espressamente richiamata - secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione, la richiesta di protezione avanzata dall'estradando non giustifica la sospensione della procedura estradizionale, né il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465 - 01. V. anche Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025, Cotos Dorel, Rv. 288824 - 01).
3. Tantomeno, come del pari precisato nel provvedimento impugnato, può rilevare il rischio che l'estradando subisca faide familiari. Per insegnamento consolidato di questa Corte, infatti, in tema di estradizione per l'estero, non costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta il rischio, per l'estradando, di vendette da parte dei familiari della vittima, correlato alla cd. "regola del kanun" diffusa in Albania, in quanto tale situazione è riferibile a pratiche private e non ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente (tra le altre, Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Lula Bardh, Rv. 279851 - 01), l'unica suscettibile di integrare quelle ragioni umanitarie che giustificano la negazione di un atto di cooperazione giudiziaria, altrimenti dovuto.
4. Quanto, infine, e specificatamente, al pericolo di fuga - basato, nella motivazione del provvedimento impugnato, sull'assenza di legami familiari e lavorativi e sull'esclusione di qualunque radicamento dell'estradando sul territorio nazionale (lo stesso ricorrente ricorda peraltro che l'estradando si trovava da poco oss- sul territorio italiano) - è appena il caso di precisare che, in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, tale misura coercitiva ha un ambito applicativo non perfettamente sovrapponibile a quello che possiede ordinriamente, essendo specificamente funzionale all'assolvimento degli obblighi da parte degli Stati (tra le altre, Sez. 6 , n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755 - 01;
Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178 - 01, in particolare in motivazione). Infatti, se, per un verso, la restrizione della libertà è funzionalmente e, dunque, anche temporalmente limitata al soddisfacimento di tali obblighi, per altro verso, il pericolo di fuga solitamente si configura, nei fatti, in termini più ampi che nella materia ordinaria (da ultimo, Sez. 6, n. 26812, del 16/07/2025, Lasku, non mass., dove si precisa che la valutazione prognostica su cui va fondato il pericolo di fuga non può prescindere dalla considerazione dell'interesse del consegnando a sottrarsi alla procedura), con la conseguenza che il contemperamento di interessi (tutela della libertà personale vs. realizzazione delle esigenze di giustizia) finisce, con l'implicare fisiologicamente una valutazione di più ampia latitudine rispetto al normale assetto di valori nel nostro ordinamento giuridico (Sez. 6, n. 35676 del 09/10/2025, Sakun, Rv. 288774), a ciò correlandosi un diverso standard della motivazione da parte del giudice.
Ciò risulta tanto più chiaro nel caso di specie, in considerazione della gravità dei reati per cui Ternova è stato richiesto dall'Autorità straniera e quindi del suo verosimilmente maggiore interesse alla fuga.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle