Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual errors cannot be raised against judgments already reviewed in two instances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the petitioners attempted to challenge a factual error regarding internal documents that had already been evaluated in two separate instances of merit. The petitioners argued that judges confused specific invoices when assessing tax liability, claiming this perceptual mistake influenced the final decision. The Court ruled that such factual errors are not reviewable by the Cassation Court, which is limited to examining legal violations and reasoning defects, thereby rejecting the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error is inadmissible when the contested facts were already examined and evaluated in two distinct instances of merit, as the Cassation Court's function is limited to reviewing legal violations and reasoning defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1. Bettozzi Anna, nata il 27/07/1958 a Roma;
2. Di Cesare Virginia, nata il 25/09/1993 a Roma;
3. Strina Roberto, nato il 20/12/1980 a Roma;
4. Bettozzi Filippo Maria, nato il 02/09/1987 avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA 1. Rilevato che, nel presentare ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., i ricorrenti hanno dedotto la commissione di un errore percettivo da parte dei Giudici di questa Corte (Sez. 2, n. 7256 del 11/12/2024), i quali sarebbero incorsi nella confusione tra atti interni al giudizio (avendo considerato, ai fini dell'accertamento di responsabilità per illeciti di natura fiscale, alcune fatture piuttosto che altre); rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280); rilevato che tale errore, tuttavia, non può cadere su atti processuali i quali abbiano costituito - unitamente a molti altri - oggetto di valutazione (in questo caso e per gli aspetti rilevanti) in due gradi di giudizio di merito, essendo compito della Corte di cassazione non accertare responsabilità, come sotteso alle deduzioni difensive, ma soltanto sindacare eventuali violazioni di legge e vizi di motivazione nel provvedimento impugnato, sicché l'impugnazione risulta presentata per motivi all'evidenza non consentiti dalla legge; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità e che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend